§ 5.1.87 - L.R. 16 ottobre 2008, n. 36.
Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:16/10/2008
Numero:36


Sommario
Art. 1. 1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono
Art. 2. 1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei Programmi denominati "Contratti di quartiere II'' ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 [...]
Art. 3. 1. Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui all’art. 1 della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da [...]
Art. 4. 1. Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse di cui all’art. 3 della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti [...]
Art. 5. 1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la concertazione di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 n 3904, ad emanare i relativi bandi per la [...]
Art. 6. 1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, si autorizza la Giunta regionale ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro. A tale impegno si fa [...]
Art. 7. 1. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione [...]
Art. 8. 1. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o osservazioni dettagliata sull’attuazione della presente legge alla Commissione consiliare competente
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.87 - L.R. 16 ottobre 2008, n. 36.

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

(B.U. 16 ottobre 2008, n. 20 - S.S. 21 ottobre 2008, n. 1)

 

Art. 1.

1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono:

 

- riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali;

 

- elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il sostegno alla diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana ecosostenibile, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia sia nel ciclo urbano che nell’utilizzo delle risorse energetiche;

 

- favorire l’accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito mediobasso;

 

- contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell’acquisto della prima casa che colpisce in particolare le giovani coppie ed i cittadini a basso reddito;

 

- fronteggiare la nuova emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree di insediamento delle Università calabresi;

 

- migliorare l’offerta, rispetto alla domanda propria delle problematiche legate alla sempre maggiore presenza di anziani e quindi agli aspetti legati alla residenzialità ed al loro inserimento sociale;

 

- favorire l’inserimento dei lavoratori extracomunitari all’interno delle comunità ove sono maggiormente presenti;

 

- ridurre il disagio per le ragazze madri;

 

- ridurre il disagio per le famiglie al cui interno c’è un diversamente abile.

 

     Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei Programmi denominati "Contratti di quartiere II'' ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati nella graduatoria di cui al medesimo decreto ministeriale e non integralmente finanziati, entro il limite massimo di euro 40.000.000,00, derivanti dalla rimodulazione dei Programmi stessi [1].

 

2. [La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del D.lgs. 112/98, di cui all’accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all’intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18.10.2007 e, comunque, con i fondi previsti nella UPB 3.2.02.01 del bilancio regionale] [2].

 

3. [Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione dovrà indicare la data di inizio e di ultimazione dell’intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare la procedura di revoca previa relativa diffida] [3].

 

3bis. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. ed acque è tenuto a verificare l’eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di cui al comma 1 a procedere all’attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta indisponibilità dei soggetti privati a procedere all’attuazione degli interventi privati con vigenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica [4].

 

3 ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l’individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l’emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito [5].

 

3 quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011 [6].

 

4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/4 del 12 febbraio 2007 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale approvata [7].

 

     Art. 3.

1. Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui all’art. 1 della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per le categorie ed i soggetti beneficiari. L’investimento è da ripartire secondo il seguente tabella:

 

 

Cooperative di abitazione

Imprese

Comuni/

Aterp

Università

alloggi in proprietà

60%

40%

 

 

alloggi in locazione

15%

40%

40%

5%

 

 

È garantito il diritto alla riserva per le categorie di beneficiari secondo la seguente tabella:

 

- Giovani coppie = 25%

 

- Studenti universitari fuori sede = 5%

- Anziani = 20%

 

- Lavoratori extra-comunitari = 5%

 

- Ragazze madri = 3%

 

- Appartenenti alle Forze dell’ordine = 2% [8]

 

2. Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà da destinare con priorità agli studenti universitari [9].

 

     Art. 4.

1. Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse di cui all’art. 3 della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti percentuali:

 

a) 51% per gli interventi edilizia da concedere in locazione;

 

b) 49% per gli interventi edilizia da concedere in proprietà.

 

2. I programmi attuativi prevedono forme di premialità finalizzata ad incentivare gli interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con riferimento particolare a quello insediato nei centri storici urbani e recupero delle aree degradate per la rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti.

 

     Art. 5.

1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la concertazione di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 n 3904, ad emanare i relativi bandi per la individuazione dei soggetti attuatori del programma di cui all’art. 3 entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, si autorizza la Giunta regionale ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro. A tale impegno si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo n. 2322207 del bilancio regionale.

 

     Art. 7.

1. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all’abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.

 

2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa manifestazione di interesse.

 

3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la competente Commissione conciliare permanente.

 

4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse individuate ai sensi del comma 1, oltre che con i successivi rientri dei mutui.

 

     Art. 8.

1. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o osservazioni dettagliata sull’attuazione della presente legge alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[2] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[3] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[4] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[5] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[6] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[7] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[9] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. L'art. 26 della L.R. 8/2010 è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 21.