§ 1.5.8 - L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:04/09/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa.
Art. 3.  Procedure amministrative.
Art. 4.  Responsabile del procedimento.
Art. 5.  Compiti del responsabile del procedimento.
Art. 6.  Procedimenti di competenza di più Servizi o Uffici.
Art. 7.  Avvio del procedimento.
Art. 8.  Modalità della comunicazione di avvio del procedimento.
Art. 9.  Intervento nel procedimento e modalità.
Art. 10.  Accordi con gli interessati.
Art. 11.  Accordo di programma.
Art. 12.  Procedimento.
Art. 13.  Soggetti promotori.
Art. 14.  Promozione e modalità.
Art. 15.  Firma, approvazione e pubblicazione dell'accordo di programma regionale.
Art. 16.  Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale - Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo - Accordi di programma interregionali.
Art. 17.  Audizioni pubbliche.
Art. 18.  Casi di esclusione.
Art. 19.  Termini per la conclusione del procedimento.
Art. 20.  Obbligo della motivazione.
Art. 21.  Decorrenza e sospensione dei termini.
Art. 22.  Proroga dei termini.
Art. 23.  Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari.
Art. 24.  Conferenza di servizi - Valutazioni di impatto ambientale.
Art. 25.  Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune.
Art. 26.  Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso.
Art. 27.  False attestazioni.
Art. 28.  Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
Art. 29.  Autocertificazione - Presentazione di atti e documenti - Accertamenti d'ufficio.
Art. 30.  Sanzioni.
Art. 31.  Accesso.
Art. 32.  Specificazioni sull'accesso.
Art. 33.  Categoria di documenti sottratti all'accesso.
Art. 34.  Limitazione.
Art. 35.  Differimento.
Art. 36.  Silenzio rifiuto.
Art. 37.  Responsabilità del procedimento di accesso.
Art. 38.  Accesso informale e formale.
Art. 39.  Avvio del procedimento di accesso informale.
Art. 40.  Termini del procedimento di accesso informale.
Art. 41.  Avvio del procedimento di accesso formale.
Art. 42.  Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente.
Art. 43.  Termini del procedimento di accesso formale.
Art. 44.  Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso.
Art. 45.  Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale.
Art. 46.  Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni.
Art. 47.  Costi delle copie.
Art. 48.  Autenticazione e imposta di bollo.
Art. 49.  Segreto d'ufficio.
Art. 50.  Pubblicazione degli atti regionali e di interesse regionale.
Art. 51.  Modalità di pubblicazione.
Art. 52.  Richiesta di pubblicazione e relative spese.
Art. 53.  Conformità della pubblicazione. Correzione degli errori.
Art. 54.  Responsabilità della pubblicazione.
Art. 55.  Strutturazione del Bollettino Ufficiale.
Art. 56.  Tiratura e distribuzione gratuita.
Art. 57.  Prezzi e vendita al pubblico.
Art. 58.  Versamento.
Art. 59.  Supplemento speciale.
Art. 60.  Disposizioni transitorie. "Sportello Unico per le attività economiche".
Art. 61.  Norma finale.
Art. 62.  Abrogazione di norme.
Art. 63.  Norma di rinvio.


§ 1.5.8 - L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

(B.U. 11 settembre 2001, n. 94).

 

TITOLO I

Il procedimento amministrativo

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 8 marzo 1999, n. 50 e 24 novembre 2000, n. 340, disciplinando, altresì, la pubblicazione degli atti regionali o di interesse regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa.

     1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, nonché degli Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti o strumentali, con esclusione degli Enti pubblici economici.

     2. Le seguenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli Enti locali e ai procedimenti contrattuali, in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano.

     3. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi previsti dalle leggi regionali di settore, e compatibili con le procedure fissate dalla presente legge.

     4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, Istituti o Aziende di cui al primo comma, provvedono con proprio regolamento ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni in essa contenute.

     5. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, e il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

     6. Ai fini di cui al precedente comma 5, la Regione, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'art. 20 della Legge 59 del 1997, adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:

     a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

     b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

     c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima Amministrazione;

     d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

     e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

     f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

     g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

     h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

     i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'Amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

     l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

     m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.

 

     Art. 3. Procedure amministrative.

     1. Le procedure di un provvedimento amministrativo regionale sono l'insieme di atti e di operazioni tra loro collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un atto amministrativo finale.

     2. Gli atti e le operazioni di un procedimento amministrativo regionale, possono essere posti in essere anche da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione dell'atto finale.

 

CAPO II

Competenze e responsabilità del procedimento

 

     Art. 4. Responsabile del procedimento.

     1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai servizi sulla base degli atti che definiscono le competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione.

     2. Il responsabile del servizio, competente per materia, individua per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.

     3. Il responsabile del servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

     4. Nel caso di mancata assegnazione il dirigente del servizio è responsabile del procedimento.

     5. Per i procedimenti in cui intervengono più unità organizzative di più servizi, ciascuna unità è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.

     6. La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre, per il servizio, dalla data di assunzione della istanza al proprio protocollo e per l'ufficio e le unità operative dal momento dell'assegnazione della domanda agli stessi.

 

     Art. 5. Compiti del responsabile del procedimento.

     1. Il responsabile del procedimento:

     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento;

     b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

     c) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete; può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

     d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al successivo articolo 24;

     e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

     f) predispone il calendario di incontri con i destinatari del provvedimento ed eventuali controinteressati al fine di concludere gli accordi di cui all'art. 11, comma 1 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

     g) adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

     2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:

     a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente;

     b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale;

     c) all'Assessore ovvero al dirigente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, per i provvedimenti di loro competenza.

     3. Quando la natura o la complessità del procedimento lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessità di indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso la conferenza è indetta dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.

     4. Il responsabile del procedimento rappresenta altresì all'Assessore competente l'esigenza di convocare un'audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 17 della presente legge.

     5. Il responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al responsabile dell'ufficio o del servizio di appartenenza.

 

     Art. 6. Procedimenti di competenza di più Servizi o Uffici.

     1. Qualora un procedimento già gestito in sequenza successiva da due o più servizi o unità operative, il responsabile dell'intero procedimento provvede a comunicarne agli interessati la sequenza delle fasi e le strutture che in esso intervengono.

     2. Il responsabile del procedimento, ha il dovere di seguirne le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza dando impulso all'azione amministrativa e ripartendo i tempi a disposizione di ciascuna unità operativa.

     3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

     4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo - Accordi di programma

 

     Art. 7. Avvio del procedimento.

     1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste nel successivo art. 8, l'avvio del procedimento:

     a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

     b) ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.

     2. Analoga comunicazione con le stesse modalità di cui all'articolo 8, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio.

     3. E' fatta salva, ai sensi di legge, la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.

 

     Art. 8. Modalità della comunicazione di avvio del procedimento.

     1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 7 dell'avvio del procedimento stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     2. La comunicazione è personale e deve indicare:

     a) il servizio competente;

     b) l'oggetto del procedimento promosso;

     c) l'unità operativa e il dipendente responsabile del procedimento;

     d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti.

     3. Qualora per il numero o l'incertezza dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al 2° comma saranno resi noti mediante forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

     4. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2 può essere fatta valere come vizio dell'atto finale solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

     5. La comunicazione dell'avvio di un procedimento volto alla revoca o all'annullamento di un precedente provvedimento autorizzatorio o concessorio, ovvero all'emanazione di provvedimenti limitativi o estintivi di diritti o costitutivi di obblighi, quando siano rivolti a destinatari individuati o individuabili, devono indicare, oltre agli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

 

     Art. 9. Intervento nel procedimento e modalità.

     1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in corso hanno diritto di intervenire nel procedimento:

     a) prendendo visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali è espressamente prevista la esclusione dall'accesso dalla legge n. 241 del 1990, nonché di quelli di cui all'articolo 32 della presente legge;

     b) presentando memorie scritte e documenti contenenti osservazioni e proposte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare e di prendere in considerazione solo ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione dello stesso, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione degli stessi;

     c) assistendo, personalmente o mediante un proprio rappresentante delegato per iscritto, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.

     2. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il responsabile del procedimento, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

     3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il procedimento continua indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri. I pareri e le valutazioni possono essere acquisiti anche informalmente; in tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, all'avvenuta valutazione. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono unire documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni.

 

     Art. 10. Accordi con gli interessati.

     1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 9, comma 1, lett. b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

     2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

     3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

     4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

     5. Nel rispetto della legge, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

     Art. 11. Accordo di programma.

     1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti Locali, altre Amministrazioni ed Enti pubblici, nei seguenti casi:

     a) per la definizione e l'approvazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, nonché degli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge;

     b) per la definizione e la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

     2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici interessati, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.

     3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1, lett. b) preveda opere, interventi, o programmi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di programma ne dà atto e può prevedere la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra le Amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo di programma e competenti all'emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempimento.

     4. L'accordo di programma, deve contenere:

     a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare;

     b) gli specifici obblighi e adempimenti nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa;

     c) qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;

     d) i soggetti incaricati della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

     e) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

     f) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale;

     g) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma;

     h) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'art. 27, comma 4, Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.

     5. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai Comuni di minori dimensioni demografiche.

     6. La disciplina degli accordi di programma regionale di cui al presente articolo, ai sensi di legge, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi e programmi di intervento di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge 127/1997.

 

     Art. 12. Procedimento.

     1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma regionale si articola nelle seguenti fasi:

     a) promozione dell'accordo mediante convocazione di una conferenza istruttoria;

     b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;

     c) firma dell'accordo;

     d) approvazione dell'accordo mediante atto scritto;

     e) pubblicazione.

     2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.

 

     Art. 13. Soggetti promotori.

     1. L'accordo di programma regionale, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle Province o dai Comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.

     2. L'accordo di programma regionale che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso dei Comuni interessati, è adottato con atto formale del Presidente della Giunta regionale.

     3. L'accordo di programma regionale è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco.

     4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale.

     5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti, devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.

     6. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell'accordo di programma in conformità al proprio ordinamento interno.

     7. Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta.

 

     Art. 14. Promozione e modalità.

     1. La promozione dell'accordo di programma regionale consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo comma 5.

     2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:

     a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo;

     b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in ordine all'oggetto dell'accordo;

     c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;

     d) il funzionario responsabile del procedimento.

     3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.

     4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'Amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.

     5. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno, dell'Amministrazione promotrice e delle altre Amministrazioni e Enti pubblici convocati.

     6. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo e la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 12 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.

     7. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

     8. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma.

     9. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'Amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.

 

     Art. 15. Firma, approvazione e pubblicazione dell'accordo di programma regionale.

     1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata, prima della firma dell'accordo, una apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le strutture organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto dell'attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo.

     2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti.

     3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.

     4. L'accordo di programma, in relazione all'Amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco.

     5. L'accordo di programma regionale e l'atto di approvazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo di programma regionale comincia a produrre i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

     6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione regionale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.

     7. L'atto di approvazione dell'accordo di programma regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

     8. L'accordo di programma regionale può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua decisione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.

     9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

 

     Art. 16. Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale - Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo - Accordi di programma interregionali.

     1. L'accordo di programma può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni che hanno sottoscritto l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonché quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati.

     3. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare.

     4. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.

     5. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino l'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti interessati.

     6. L'accordo di programma deve essere ratificato a pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione.

     7. L'accordo di programma e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma regionale e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché, nel rispetto della legge, dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

     9. Allorché, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'intervento o il programma regionale di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma regionale è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza. Il collegio di vigilanza di cui al comma 8 è, in tal caso, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo interregionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 8 al commissario del Governo ed al Prefetto.

 

     Art. 17. Audizioni pubbliche.

     1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nel successivo art. 19, l'Assessore competente può proporre al Presidente di promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.

     2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata dall'Amministrazione proponente alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.

     3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima.

     4. L'Assessore competente individua, con proprio decreto, i soggetti ammessi a partecipare e, qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.

     5. Nei quindici giorni precedenti l'audizione il fascicolo comprendente tutti gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, rimane depositato nel luogo indicato nell'avviso.

     6. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.

     7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione.

 

     Art. 18. Casi di esclusione.

     1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Regione e degli Enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti, finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali vigono le particolari norme che ne regolano la formazione.

     2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti in vigore le particolari norme che li regolano.

 

CAPO IV

Durata del procedimento

 

     Art. 19. Termini per la conclusione del procedimento.

     1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati.

     2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro:

     a) centoventi giorni, ove la deliberazione finale sia di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta;

     b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della Giunta regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

     c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale;

     d) trenta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza dell'Assessore o dei dirigenti.

     3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di amministrazioni diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni.

     4. Il superamento del termine comunque non assolve l'Amministrazione dall'obbligo di adottare il provvedimento amministrativo finale ancorché in ritardo.

 

     Art. 20. Obbligo della motivazione.

     1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.

     2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si è determinata la decisione

dell'Amministrazione regionale.

     3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

     4. La motivazione può essere omessa quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione purché esso sia indicato e reso disponibile attraverso il diritto di accesso.

 

     Art. 21. Decorrenza e sospensione dei termini.

     1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo del servizio competente della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.

     2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

     a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

     b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei termini massimi stabiliti dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97, ovvero per il tempo assegnato, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza. Qualora il parere richiesto ad altri organi dell'Amministrazione sia di tipo consultivo e questi non lo hanno reso entro il termine comunicato alle stesse o non siano state rappresentate esigenze istruttorie aggravate, l'Amministrazione regionale procede indipendentemente dalla acquisizione del parere. La previsione del presente comma non trova applicazione nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine comunicato dal medesimo organo consultivo è interrotto per una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro 15 gg. dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione regionale;

     c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di Enti o organi appositi per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 241 del 1990. Ove l'ente o l'organismo competente a dare le valutazioni tecniche richieste dall'Amministrazione regionale, non accorda le sue valutazioni ovvero gli stessi non rappresentino esigenze istruttorie o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti e dipartimenti universitari. Tale disposizione non trova applicazione in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'ente od organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie alla Amministrazione procedente, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

     d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;

     e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere acquisendo il previo, eventuale, parere della competente commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

     f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente servizio - che è tenuto a provvedere entro tale termine - di annotazioni, registrazioni o visti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.

     4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 22. Proroga dei termini.

     1. I termini fissati ai sensi dell'art. 19 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.

     2. La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del procedimento, previo assenso del responsabile del servizio. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal responsabile del procedimento all'organo cui compete l'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest'ultimo.

     3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento, con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 23. Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari.

     1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi.

     2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai provvedimenti finali relativi agli interventi previsti nel medesimo comma.

     3. Nel caso in cui il provvedimento finale abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero delle richieste presentate, ove il procedimento non possa concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono momentaneamente impossibile l'attribuzione del beneficio.

     4. La domanda, comunque, conserva la sua validità.

     5. Nei provvedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, il mandato di pagamento deve essere emesso entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento.

     6. Qualora il pagamento non abbia potuto essere disposto entro il termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento, entro cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine previsto per la concreta erogazione; che non può comunque superare i trenta giorni successivi.

 

     Art. 24. Conferenza di servizi - Valutazioni di impatto ambientale.

     1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

     2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

     3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.

     4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più Amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

     5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

     6. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

     7. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico regionale, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

     8. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 6, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

     9. Nei casi di cui ai commi 6, 7, 8, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

     10. Nel caso di cui al comma 7, il responsabile unico del procedimento trasmette alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse Amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

     11. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

     12. La convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, l'Amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

     13. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9, le Amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 14. Decorsi inutilmente tali termini, l'Amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 22, 23 e 24 del presente articolo.

     14. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'Amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

     15. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

     16. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

     17. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e non abbia notificato

all'Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

     18. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

     19. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

     20. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino regionale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

     21. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

     22. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal comma 13, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

     23. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli Enti territoriali, i quali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

     24. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lett. c bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

     25. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme regionali di attuazione, agli Enti destinatari del trasferimento, come Amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre Amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'Amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     26. La pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna Amministrazione interessata, è assicurata nelle forme della presente legge.

 

     Art. 25. Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune.

     1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 24, la Regione può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 26. Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso.

     1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

     2. Nei casi di cui al comma 1, spetta al responsabile del procedimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli

dall'Amministrazione stessa.

     3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato, per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli

dall'Amministrazione stessa.

     4. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 3, il parere delle Commissioni consiliari deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede comunque all'adozione dell'atto.

 

     Art. 27. False attestazioni.

     1. Con la denuncia o la domanda di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 26, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi o conformativi previsti dal comma 1 dell'art. 26 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

     2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 26 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.

 

     Art. 28. Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.

     1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con Istituti di Credito o Enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa temporaneamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di legge.

     2. L'Amministrazione non può comunque emettere il provvedimento finale favorevole in carenza della documentazione di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Autocertificazione - Presentazione di atti e documenti - Accertamenti d'ufficio.

     1. L'Amministrazione regionale e gli Enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle Amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto dei princìpi sulla semplificazione e delle norme sulla documentazione amministrativa previste dall'art. 1 e dall'art. 3 della Legge 127/97 e dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

     2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione regionale o di altra Amministrazione pubblica, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

     3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione regionale o altra Amministrazione pubblica siano tenute a certificare. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

 

     Art. 30. Sanzioni.

     1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Degli stessi elementi si tiene conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

     2. Nel caso di accertate omissioni o di reiterazioni di inerzie e ritardi, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per quanto di competenza, attivano le procedure per la sospensione dell'incarico dirigenziale procedendo, altresì, alla contestazione di eventuali responsabilità patrimoniali e, ove ne ricorrano i termini, alla denuncia per omissione di atti di ufficio.

 

TITOLO II

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

CAPO I

Diritto di accesso

 

     Art. 31. Accesso.

     1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai fini della facoltà di intervenire nel procedimento relativo ad atti amministrativi della Regione e degli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.

     2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

     3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

     4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 32. Specificazioni sull'accesso.

     1. Ai consiglieri regionali è consentito l'accesso diretto, senza formalità e con relativo rilascio di copie, a tutti gli atti e provvedimenti di Enti strumentali, Aziende Sanitarie Locali, di quelli emanati e controllati dalla Regione, e degli Enti territoriali nelle materie ad essi delegate.

     2. E' riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le Associazioni, il libero accesso alle informazioni sull'ambiente, disponibili sia in forma scritta che visiva, ovvero contenute nelle banche dati riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente e che sono destinate a proteggerlo.

 

     Art. 33. Categoria di documenti sottratti all'accesso.

     1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.p.r. n. 352 del 1992, sono sottratte all'accesso - ai sensi degli artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, lettera d), del d.p.r. n. 352 del 1992 e con riferimento all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti:

     a) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;

     b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;

     c) accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;

     d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche costituenti presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero documentazione comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;

     e) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, salvo che specifiche norme non dispongano diversamente;

     f) documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psico-fisiche dei Consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'Amministrazione;

     g) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;

     h) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;

     i) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;

     l) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie;

     m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;

     n) i verbali delle riunioni delle Commissioni consiliari nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti;

     o) la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima;

     p) gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione;

     q) gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento.

     2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 675/96, eventualmente contenuti in documenti amministrativi.

     3. E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo.

     4. Nel rispetto della legge, è comunque garantito agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

     5. Nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, il diritto alla difesa del richiedente l'accesso prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente all'Amministrazione regionale di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.

     6. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui ai commi 1 e 5.

 

     Art. 34. Limitazione.

     1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse devono essere indicate.

     2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce la limitazione nel rispetto della presente legge.

     3. La limitazione all'accesso viene comunicata per iscritto al richiedente.

 

     Art. 35. Differimento.

     1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è disposto quando la divulgazione dei documenti potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

     2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce il differimento indicandone la durata.

     3. Il differimento dell'accesso e la sua durata vengono comunicati per iscritto al richiedente.

     4. In ogni caso, è differito sino al termine del procedimento l'accesso agli atti preparatori, salvo per i soggetti legittimati a partecipare al procedimento a norma degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990.

 

     Art. 36. Silenzio rifiuto.

     1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il 5° comma dell'art. 25 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.

 

     Art. 37. Responsabilità del procedimento di accesso.

     1. Il dirigente della struttura competente individua il responsabile dell'istruttoria del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, tra i dipendenti di qualifica non inferiore alla categoria D3.

 

     Art. 38. Accesso informale e formale.

     1. Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilità ai documenti stessi, il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale, mediante richiesta anche verbale.

     2. Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, il richiedente è invitato a presentare istanza formale.

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il richiedente può presentare comunque istanza formale.

 

     Art. 39. Avvio del procedimento di accesso informale.

     1. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.

     2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

 

     Art. 40. Termini del procedimento di accesso informale.

     1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, la struttura provvede immediatamente e senza formalità all'esibizione del documento e all'eventuale estrazione di copie.

     2. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.

 

     Art. 41. Avvio del procedimento di accesso formale.

     1. La richiesta di accesso formale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.

     2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

     3. Sono presentate in carta libera tutte le istanze di accesso da parte di pubbliche amministrazioni, quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

 

     Art. 42. Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente.

     1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette l'istanza alla Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, anche a mezzo fax, dandone comunicazione all'interessato.

     2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza alla struttura regionale interessata, anche a mezzo fax.

 

     Art. 43. Termini del procedimento di accesso formale.

     1. In caso di presentazione di istanza formale di accesso, il procedimento deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

     2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il Dirigente o il responsabile del procedimento di qualifica non inferiore alla categoria D3, provvederanno a comunicare all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto. A tal fine, la struttura regionale che detiene i documenti deve mettere a disposizione della struttura competente, su richiesta di questa, i documenti di cui trattasi.

     3. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.

     4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

     5. Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

 

     Art. 44. Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso.

     1. L'identificazione del richiedente avviene:

     a) con esibizione di un documento di identità;

     b) attraverso la sottoscrizione autenticata dell'istanza.

     2. L'accertamento dei requisiti per l'accesso avviene con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.

 

     Art. 45. Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale.

     1. Il Dirigente competente o il responsabile del procedimento, di qualifica non inferiore alla categoria D3, accertano l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, fornendo altresì la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso.

     2. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente, la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.

     3. L'accoglimento della richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 35, e all'art. 43, comma 2, della presente legge in relazione ai tempi di ricerca di documenti non immediatamente disponibili.

     4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

     5. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

     6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

 

     Art. 46. Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni.

     1. La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato.

     2. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie.

 

     Art. 47. Costi delle copie.

     1. Fermo restando che l’esercizio del diritto d’informazione e di visione dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente, per il rilascio di copie è dovuto il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione. Le tariffe relative sono determinate con deliberazione della Giunta, nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sono adeguate all'inflazione di periodo entro il 31 gennaio di ogni anno [1].

     2. Per tutti i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici, il rilascio di copie può essere sostituito dalla consegna della pubblicazione (previo pagamento del relativo costo ove la stessa non sia gratuitamente a disposizione dei cittadini), o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.

     3. I Consiglieri regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

 

     Art. 48. Autenticazione e imposta di bollo.

     1. Sulla richiesta di accesso e sulla copia conforme all'originale rilasciata dall'ufficio non è dovuta l'imposta di bollo, ferma restando, comunque, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata alla legge sul bollo.

 

     Art. 49. Segreto d'ufficio.

     1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimento od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

 

TITOLO III

Pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione

 

     Art. 50. Pubblicazione degli atti regionali e di interesse regionale. [2]

     [1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono pubblicati:

     a) lo Statuto regionale;

     b) le leggi ed i regolamenti della Regione Calabria;

     c) i Regolamenti del Consiglio regionale;

     d) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di Amministrazioni pubbliche;

     e) atti contenenti indirizzi nei confronti di soggetti privati singoli o di categorie;

     f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;

     g) i dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità di leggi regionali;

     h) gli avvisi di concorso;

     i) gli annunzi legali.

     2. Sono inoltre pubblicati nel Bollettino Ufficiale:

     a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;

     b) i decreti, ordinanze ed altri atti del Presidente della Giunta regionale;

     c) le deliberazioni o i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; le deliberazioni o i comunicati del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini al fine di garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto del principio della necessaria tutela della riservatezza degli individui e degli Enti, di cui al Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); [3]

     d) le determine ed i decreti dirigenziali aventi valenza esterna [4];

     e) ogni altro atto che comporti oneri a carico del bilancio regionale [5].

     3. Sono altresì pubblicati gli atti di Enti locali, di Enti pubblici e di altri Enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

     4. Possono essere pubblicati, su determinazioni del Presidente della Giunta, a richiesta di Enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale.

     5. Entro 5 giorni dalla numerazione gli atti ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale [6].]

 

     Art. 51. Modalità di pubblicazione. [7]

     [1. La pubblicazione degli atti di cui al precedente art. 50 è effettuata nel testo integrale.

     2. La redazione dell'estratto degli atti deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa Amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.

     3. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla promulgazione o dall'emanazione. Gli altri atti sono pubblicati entro quindici giorni dall’emanazione [8].]

 

     Art. 52. Richiesta di pubblicazione e relative spese. [9]

     [1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale, dagli Assessori competenti ovvero dai dirigenti generali regionali; quella degli atti degli altri Enti dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, o, a richiesta motivata, ai sensi dell'art. 50, comma 4.

     2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai competenti Assessori, dai direttori generali o quando attiene a funzioni regionali delegate.

     3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista.]

 

     Art. 53. Conformità della pubblicazione. Correzione degli errori. [10]

     [1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale deve essere puntualmente conforme al testo trasmesso per la stampa in originale o copia conforme.

     2. Il Direttore responsabile, qualora il testo di un atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale presenti difformità rispetto al testo originale, su indicazione del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale, ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del Bollettino Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo.]

 

     Art. 54. Responsabilità della pubblicazione. [11]

     [1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dal Presidente della Giunta regionale, dal quale dipendono la direzione e la redazione dello stesso.

     2. Il direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione è individuato prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale in possesso di laurea, preferibilmente in materie giuridiche, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente.]

 

     Art. 55. Strutturazione del Bollettino Ufficiale. [12]

     [1. Il Bollettino Ufficiale si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, in sezioni:

     a) nella parte prima sono pubblicati gli atti previsti dall'art. 50 comma 1, ad esclusione di quelli indicati alle lettere h) ed i), e comma 2;

     b) nella parte seconda sono pubblicati gli atti previsti dai commi 2, 3 e 4, dello stesso art. 50;

     c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci legali, gli avvisi di concorso e gli atti di cui al quarto comma dell'art. 50.

     2. Le parti prima e seconda possono essere pubblicate in un unico fascicolo distintamente con numerazione propria rispetto alla parte terza. La vendita, sia in abbonamento che per singoli fascicoli, può essere effettuata separatamente.

     3. I fascicoli contenenti la parte prima e seconda hanno di regola periodicità quindicinale, fatto salvo comunque il rispetto del termine previsto dall'art. 51 comma 3; il fascicolo contenente la parte terza ha di regola periodicità settimanale.

     4. Oltre i fascicoli ordinari, possono essere pubblicati supplementi straordinari, allorché lo richiedano particolari esigenze.

     5. Sono, in ogni caso pubblicati in supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali della Regione.

     6. Gli indici, cronologico e analitico, del Bollettino Ufficiale, sono pubblicati con periodicità annuale e ripartiti in relazione alle parti in cui il Bollettino Ufficiale è diviso, in modo da garantire la massima facilitazione della ricerca degli atti pubblicati.]

 

     Art. 56. Tiratura e distribuzione gratuita. [13]

     [1. La tiratura del Bollettino è determinata distintamente e per i fascicoli contenenti la parte prima e seconda e per quelli contenenti la parte terza, con disposizione del Presidente della Giunta, in relazione alle effettive esigenze di diffusione.

     2. Il Bollettino Ufficiale, parti prima, seconda e terza, compresi i supplementi straordinari e gli indici, viene distribuito gratuitamente:

     a) ai consiglieri regionali ed ai gruppi consiliari della Regione;

     b) ai servizi del Consiglio regionale, della Giunta regionale, e dell'Organo regionale di controllo;

     c) agli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione;

     d) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri;

     e) alla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati;

     f) ai senatori e deputati eletti in Calabria;

     g) al Commissario di Governo ed ai Prefetti della Calabria;

     h) alla Corte Costituzionale;

     i) alla Corte Suprema di Cassazione e alla Procura Generale presso la stessa Corte, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, e alla Procura Generale presso la stessa, al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

     l) all'Avvocatura Generale dello Stato;

     m) alle Corti di Appello della Calabria e alle Procure Generali presso le stesse Corti;

     n) al Tribunale Amministrativo Regionale ed alle sue sezioni;

     o) ai Tribunali, alle Procure della Repubblica e alle Preture della Calabria;

     p) all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

     q) ai Comuni della Calabria, alle Amministrazioni provinciali, alle Comunità Montane, alle Unità Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere;

     r) alle Federazioni Regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;

     s) alle Camere di Commercio;

     t) agli uffici statali ed agli organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;

     u) ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle altre Regioni;

     v) agli organi di informazione che ne facciano richiesta;

     z) alle Università della Calabria;

     a1) alle biblioteche e centri di lettura della Calabria che ne facciano richiesta;

     b1) alla Comunità Economica Europea;

     c1) alle Associazioni di volontariato, Enti ed organismi senza fini di lucro che ne facciano richiesta;

     d1) ad altri soggetti che siano indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale.]

 

     Art. 57. Prezzi e vendita al pubblico. [14]

     [1. La Giunta regionale, con proprio atto, determina i prezzi degli abbonamenti.

     2. Con lo stesso provvedimento sono fissati i prezzi di vendita dei singoli fascicoli nonché i prezzi delle inserzioni a pagamento.

     3. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.

     4. La vendita al pubblico dei singoli fascicoli del Bollettino Ufficiale è assicurata nei Comuni della Regione Calabria con popolazione superiore a diecimila abitanti, di norma mediante apposita convenzione con ditte librarie che garantiscano la regolarità e la continuità della diffusione.]

 

     Art. 58. Versamento. [15]

     [1. L'importo degli abbonamenti ed il ricavato dalle vendite sono versati in apposito conto corrente postale intestato al "Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

     2. Le somme disponibili nel c/c sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione.]

 

          Art. 59. Supplemento speciale. [16]

     [1. Le richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere a norma dell'art. 121 della Costituzione e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma precedente:

     a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;

     b) i pareri previsti dagli art. 132 e 133 della Costituzione;

     c) pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;

     d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza della legge regionale.

     3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di contribuire alla migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi da quelli indicati nel precedente comma.

     4. La pubblicazione del supplemento speciale del Bollettino Ufficiale è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     5. Alla gestione contabile del supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'Amministrazione e gestione del Bollettino Ufficiale.

     6. Le caratteristiche del supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     7. La distribuzione del supplemento speciale è gratuita.

     8. La tiratura del supplemento speciale è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio in relazione alle effettive esigenze.]

 

     Art. 60. Disposizioni transitorie. "Sportello Unico per le attività economiche".

     1. Per agevolare l'avvio e lo sviluppo di attività economiche nella Regione, in via transitoria e per la durata di 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano a tutti i procedimenti amministrativi aventi natura concessiva o autorizzativa, di competenza delle strutture regionali dipartimentali sulla base della legislazione statale e regionali, per interventi comunque connessi alle attività economiche ed ai procedimenti e sub-procedimentali ad essi strumentali, conseguenti o comunque connessi, previsti obbligatoriamente dalla legge, ad iniziativa, d'ufficio o di parte.

     2. I procedimenti amministrativi di cui al comma 1 devono essere conclusi con la massima tempestività, mediante l'adozione di un atto o di un provvedimento espresso. Il termine entro il quale i procedimenti devono essere conclusi è stabilito, in quarantacinque giorni, salvo che non sia diversamente disposto con specifiche norme di legge statale.

     3. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora venga rilevata l'incompletezza o erroneità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento, provvederà con la massima urgenza a chiedere informalmente agli interessati, mediante comunicazioni telefoniche, via fax o posta elettronica, ed eventualmente audizioni personali di integrare o regolarizzare la documentazione, annotando, in calce alla domanda, la data e gli estremi della richiesta. Il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione o regolarizzazione, non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

     4. In caso di inutile decorso del termine previsto al comma 2, per la conclusione del procedimento da parte delle strutture dipartimentali regionali competenti, l'adozione del provvedimento è demandata ad un'apposita struttura di livello dirigenziale, costituita nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale, denominata "Sportello Unico", alla quale sono attribuite funzioni istituzionali nello specifico settore degli interventi comunque connessi alle attività economiche.

     5. Qualora i predetti interventi comportino, nelle diverse fasi, il coinvolgimento di più strutture dipartimentali regionali competenti per materia, l'attivazione dello "Sportello Unico", determina l'unificazione del procedimento in capo alla struttura unica. Allo scopo di assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza, al pubblico interesse dell'azione amministrativa, lo "Sportello Unico" adotterà misure organizzative che garantiscono l'unicità del procedimento.

     6. I dirigenti comunicano tempestivamente al Presidente della Regione, tramite lo "Sportello Unico", ed ai rispettivi Assessori l'elenco dei procedimenti amministrativi non conclusi, con l'adozione degli atti o dei provvedimenti entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 2, specificandone le ragioni e dando ogni utile informazione per la sollecita conclusione dei procedimenti.

     7. La violazione o l'elusione delle norme previste dal presente articolo, la grave inosservanza delle direttive generali e comunque le inerzie e i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti alle attività economiche sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'articolo 21 del d.lgs. n. 29 del 1993, così come modificato ed integrato dal D.L. 30 marzo 2001 n. 165. Degli stessi elementi, si tiene conto per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

     8. Lo "Sportello Unico" svolge compiti di vigilanza sullo svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e presenta al Presidente della Regione una relazione semestrale, contenenti dati e informazioni sull'attività espletata dalle varie strutture dipartimentali e sulle eventuali criticità riscontrate. In particolare, la relazione deve indicare i ritardi, le inerzie, i comportamenti inefficienti o antieconomici e ogni altro elemento che abbia impedito il raggiungimento ottimale degli obiettivi, le connesse eventuali responsabilità e le misure correttive di natura normativa, organizzativa, gestionale o attinenti ai controlli volte a migliorare la qualità dell'azione amministrativa regionale nel settore delle attività economiche.

     9. Il Presidente della Regione costituisce con proprio decreto lo "Sportello Unico", attribuendo ad esso le risorse umane, materiali e finanziarie adeguate quantitativamente e qualitativamente per lo svolgimento delle funzioni, tenendo conto delle effettive esigenze. Lo stesso decreto individua, nell'ambito del personale regionale, il dirigente preposto alla struttura, che assume il ruolo di responsabile del procedimento, nonché il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo, in caso di assenza o temporaneo impedimento o allorché si verifichino situazioni di incompatibilità.

     10. Il responsabile del procedimento è investito della titolarità di tutte le funzioni e della competenza a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la conclusione tempestiva ed efficace del procedimento. Nel caso di procedimenti che comportino complesse attività per le quali sono necessarie specifiche conoscenze non possedute dal personale dello "Sportello Unico", il responsabile del procedimento può avvalersi delle competenti strutture dipartimentali regionali per il compimento degli atti istruttori o solo per alcuni di essi.

     11. Qualora in un procedimento amministrativo concernente attività economiche siano coinvolti interessi pubblici affidati alle cure di diverse strutture dipartimentali, il responsabile dello "Sportello Unico", può indire, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 24 della legge 241/90 e sulla base delle direttive del Presidente della Regione, una conferenza di servizi, che assume le proprie determinazioni a maggioranza, dei presenti.

     12. La conferenza dei servizi è sempre indetta quando sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni sub-regionali e gli stessi non siano stati ottenuti, entro 15 giorni dall'inizio del procedimento, pur essendo stati formalmente richiesti.

     13. Le direttive del Presidente della Regione possono prevedere l'indizione della conferenza di servizi, a cura sempre del responsabile dello "Sportello Unico" delle attività economiche, anche nei casi in cui sono coinvolti nel procedimento interessi di pertinenza di Enti sub- regionali.

 

          Art. 61. Norma finale. [17]

     [1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunzi legali della Provincia.]

 

     Art. 62. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 17 maggio 1976, n. 14.

 

     Art. 63. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2018, n. 48.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[3] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[4] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[7] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[9] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[16] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.