§ 71.2.86 - Legge 18 gennaio 1983, n. 11.
Istituzione della corte di appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:18/01/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.      E' istituita la corte di appello autonoma di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della [...]
Art. 2.      Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale [...]
Art. 3.      La corte di appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del [...]
Art. 4.      La pretura di Sapri è aggregata al tribunale di Sala Consilina
Art. 5.      Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla [...]


§ 71.2.86 - Legge 18 gennaio 1983, n. 11.

Istituzione della corte di appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina.

(G.U. 26 gennaio 1983, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita la corte di appello autonoma di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

 

          Art. 2.

     Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di Salerno.

 

          Art. 3.

     La corte di appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 4.

     La pretura di Sapri è aggregata al tribunale di Sala Consilina.

 

          Art. 5.

     Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla competenza di tale ultimo tribunale dalla data di cui al decreto ministeriale previsto nell'art. 3.

     La disposizione del precedente comma non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'art. 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sono state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso.