§ 4.7.15 – L.R. 30 gennaio 2001, n. 4.
Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:30/01/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto e obiettivi.
Art. 2.  Fondo regionale per l'occupazione.
Art. 3.  Destinatari del piano di stabilizzazione occupazionale.
Art. 4.  Attivazione obiettivi.
Art. 5.  Piano di stabilizzazione.
Art. 6.  Integrazione con altri programmi di politica del lavoro.
Art. 7.  Forme di incentivazione.
Art. 8.  Termine di applicazione delle incentivazioni.
Art. 9.  Misura e modalità dell'incentivazione.
Art. 10.  Utilizzazione del fondo regionale.
Art. 10 bis. 
Art. 11.  Contribuzione per spese.
Art. 12.  Abrogazione norme in contrasto.
Art. 13.  Concertazione OO.SS.
Art. 14.  Norma finale.


§ 4.7.15 – L.R. 30 gennaio 2001, n. 4.

Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria.

(B.U. 2 febbraio 2001, n. 10).

 

Art. 1. Oggetto e obiettivi.

     1. La Regione Calabria, in applicazione dei principi stabiliti nell'art. 3 dello Statuto e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, favorisce l'occupazione attraverso interventi nel campo delle politiche attive dell'impiego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell'occupazione e della creazione d'impresa, in attuazione del decreto legislativo 23.12.1997 n. 469, della legge 12.3.1999 n. 68, dell'art. 45 della legge 17.5.1999 n. 144 e del decreto legislativo 28.2.2000 n. 81, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

     2. La presente legge si pone quali obiettivi prioritari:

     a) il progressivo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati dall'art. 3, attraverso la realizzazione di iniziative occupazionali;

     b) l'impiego ottimale delle risorse mediante il monitoraggio dei flussi finanziari statali, regionali e comunitari da finalizzare alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano di stabilizzazione, di cui all'art. 5.

 

     Art. 2. Fondo regionale per l'occupazione.

     1. La Regione Calabria istituisce un Fondo Regionale per l'Occupazione, costituito, in parte, dalle risorse del Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 81/2000, attribuite secondo le modalità di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo 81/2000, e, in parte, da risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, dalle risorse di cui alla decisione n. C[2000] 2345 dell'8.8.2000 della Commissione Europea, nonché dalle risorse statali per interventi relativi alla programmazione negoziata.

 

     Art. 3. Destinatari del piano di stabilizzazione occupazionale.

     1. Il Fondo Regionale per l'Occupazione, istituito ai sensi dell'art. 2, finanzia, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria, interventi di politica attiva dell'impiego, finalizzati alla progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale, anche part-time [4 ore] delle seguenti categorie:

     a) i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2000 risultino impegnati in attività socialmente utili, ai sensi del D.Lgs. 81/2000;

     b) i soggetti impegnati, ai sensi della Convenzione 786/2000, sottoscritta con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, in attività di pubblica utilità;

     c) i soggetti inseriti in attività socialmente utili, esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 81/2000, non avendo maturato i requisiti per beneficiare del regime transitorio, da ultimo definito all'art. 2, comma 1, del citato decreto;

     d) i soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 468/97, alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

 

     Art. 4. Attivazione obiettivi.

     1. Per l'attivazione degli obiettivi di cui al precedente art. 3, la Regione si avvarrà del contributo e delle competenze della Società pubblica "Italia Lavoro", sulla base dell'apposita Convenzione stipulata dalla Regione con la medesima società.

 

     Art. 5. Piano di stabilizzazione.

     1. L'attuazione delle misure di politica attiva dell'impiego avviene mediante la predisposizione e la realizzazione di un Piano di progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale anche part-time [4 ore], contenente le misure volte alla creazione di occupazione stabile di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 81/2000, rivolte ai soggetti individuati dall'art. 3, proposto dalle Autonomie Locali, dalle Camere di Commercio e dalle associazioni degli imprenditori e della cooperazione ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, o dal Consiglio regionale nei casi di competenza secondo le modalità e i termini successivamente indicati con apposito atto.

     2. Il suddetto piano dovrà, altresì, contenere le indicazioni dei tempi di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie di sostegno, oltre che prevedere la disciplina dei sistemi di monitoraggio, di assistenza tecnica e di promozione, affidati, mediante apposite convenzioni, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di procedure di affidamento, ad organismi di diritto pubblico o a strutture private specializzate.

 

     Art. 6. Integrazione con altri programmi di politica del lavoro.

     1. La Regione Calabria garantisce l'integrazione del Piano di cui all'art. 5 con i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e con gli interventi comunitari, nazionali e regionali in materia di sostegno alla imprenditorialità giovanile e di promozione dell'occupazione, anche attraverso le opportune forme di accordi e di intese di programma con i soggetti titolari degli interventi.

 

     Art. 7. Forme di incentivazione.

     1. Per sostenere i programmi di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, sono erogati contributi regionali, cumulabili con quelli del fondo occupazionale di cui all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2000 e con quelli dei benefici contributivi, di cui alla legge 407/90, a soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, comunque organizzati in impresa, o alle società miste con partecipazione pubblica [1].

     2. Tale contributo è quantificabile in ragione del numero dei soggetti, appartenenti al bacino regionale, di cui al precedente art. 3, assunti a tempo indeterminato o associati in cooperative, anche come soci lavoratori, ed è direttamente collegato al conseguimento degli obiettivi e nei termini indicati dal Piano di stabilizzazione.

     3. Analogo contributo è concesso ai soggetti che intraprendono lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

 

     Art. 8. Termine di applicazione delle incentivazioni.

     1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione è fissato al 30 giugno 2003 [2].

     2. Gli Enti che, a tale data, non abbiano ultimato la realizzazione degli interventi di stabilizzazione potranno incentivare le strutture imprenditoriali solo con fondi rivenienti dai propri bilanci e dovranno integrare, nella misura stabilita con delibera di Giunta regionale, il sussidio mensile spettante ai soggetti non stabilizzati, con risorse proprie.

 

     Art. 9. Misura e modalità dell'incentivazione.

     1. Per ogni rapporto stabilizzato, opportunamente documentato, la regione attribuirà, con risorse a valere sul Fondo di cui al precedente art. 2, e nei limiti delle risorse disponibili, un contributo regionale proporzionale ai tempi di realizzazione delle stabilizzazioni, secondo le modalità di seguito indicate:

     a) lire 30 (trenta) milioni per ogni rapporto stabilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 [3];

     b) per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2002, l’incentivo per ogni rapporto stabilizzato, è determinato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili alla data del 1° agosto 2002 e a tal uopo accreditate dal Ministero del Lavoro, fermo restando il tetto massimo di Euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) [4];

     c) [5];

     d) [6].

 

     Art. 10. Utilizzazione del fondo regionale.

     1. Dal 1° agosto 2002 agli Enti locali che non abbiano realizzato il Piano di stabilizzazione, il corrispettivo complessivo degli assegni e sussidi gravante sul fondo regionale è ridotto, con riferimento al numero dei destinatari, nelle seguenti misure [7]:

     a) 10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori LSU, LPU utilizzati in forza delle convenzioni [8];

     b) [9].

 

     Art. 10 bis. [10]

     1. In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato con orario ridotto, l’incentivo di cui al precedente articolo 9 è corrisposto proporzionalmente rispetto alle ore previste contrattualmente per il tempo pieno.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione, dalle risorse dovute per l’anno 2002 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale n. 18 del 30 luglio 1996 e non utilizzate dagli Enti medesimi

 

     Art. 11. Contribuzione per spese.

     1. Ai datori di lavoro privati di cui al precedente articolo 6 ed alle Agenzie di promozione di lavoro e di impresa certificate dal Ministero del Lavoro e dalla P.S., è riconosciuto un contributo per spese documentate sostenute per l'assistenza tecnica e formativa dei soggetti, finalizzate alla creazione di occupazione stabile, fino ad un massimo di lire 10 milioni.

     2. Agli enti che partecipano a società miste pubbliche di nuova costituzione sarà concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 50 milioni in conto capitale, in proporzione alla quota azionaria sottoscritta da ciascun ente.

 

     Art. 12. Abrogazione norme in contrasto.

     1. Sono abrogate le norme della legge regionale 30.7.1996, n. 18 in contrasto con la presente legge e con le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 17.5.1999, n. 144 e del D.Lgs. 28.2.2000, n. 81.

     2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni sugli incentivi all'imprenditorialità previsti dal Titolo II della citata legge regionale 30.7.1996, n. 18.

 

     Art. 13. Concertazione OO.SS.

     1. Al fine di programmare il progressivo svuotamento dell'intero comparto LSU ed LPU, la Regione Calabria si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con tutti i rappresentanti dei soggetti istituzionali (ANCI - UPI - UNCEM e le OO.SS.).

 

          Art. 14. Norma finale.

     1. Con la presente legge la Regione Calabria realizza il massimo sforzo per la stabilizzazione dei lavoratori di cui al precedente articolo 3.

     2. Non può pertanto assumere ulteriori oneri finanziari al riguardo.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 31 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

[2] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36, come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 52. Il termine di cui al presente comma, già fissato al 31 dicembre 2007 dall'art. 21 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9, al 31 dicembre 2008 dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2008, n. 14, al 31 dicembre 2009 dall'art. 10 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, al 31 dicembre 2011 dall'art. 16, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 è stato nuovamente fissato 31 dicembre 2014 dall'art. 55 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, aveva dichiarato l'illegittimità della penultima disposizione. La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2013, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultima disposizione.

[3] Lettera sostituita dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36, già modificata dall’art. 1 della L.R. 2 agosto 2002, n. 28 e così ulteriormente modificata dall’art. 1 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 37.

[4] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 e reinserita dall’art. 1 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 37.

[5] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

[6] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

[7] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

[8] Lettera modificata dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 e così sostituita dall’art. 1 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 37.

[9] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 37.