§ 4.7.12 - L.R. 30 luglio 1996, n. 18.
Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:30/07/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Procedure di ammissione.
Art. 4.  Criteri di finanziamento.
Art. 5.  Priorità.
Art. 6.  Procedure di concessione ed erogazione.
Art. 7.  Controllo e revoca.
Art. 8.  Costituzione di cooperative e società miste.
Art. 9.  Agevolazioni.
Art. 10.  Procedure di erogazione.
Art. 11.  Revoca dei contributi.
Art. 12.  Borse di formazione.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 4.7.12 - L.R. 30 luglio 1996, n. 18. [1]

Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili.

(B.U. 6 agosto 1996, n. 79).

TITOLO I

Provvedimento di sostegno dell'occupazione

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi sanciti nell'articolo 3 dello Statuto e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, favorisce l'occupazione attraverso i lavori socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 ed iniziative formative, anche in affiancamento, e per la creazione di imprese con l'utilizzazione di fondi propri e di quelli comunitari.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. Al fine di conseguire le finalità di cui alla presente legge la Regione Calabria concede contributi alle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle che abbiano personale in esubero, alle società a prevalente partecipazione pubblica e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che predispongono progetti per l'impiego in lavori socialmente utili di [2]:

     a) lavoratori sospesi con il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;

     b) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prima dell'avvio ai lavori socialmente utili [3];

     c) lavoratori disoccupati interessati dai piani di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con la legge 19 luglio 1994, n. 451.

     2. Tali progetti possono essere predisposti da più amministrazioni, tra quelle previste al comma 1, che individuano fra di esse l'Ente coordinatore e responsabile.

     3. Le azioni di sostegno previste dalla presente legge sono volte a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

 

     Art. 3. Procedure di ammissione.

     1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 che intendono ottenere i contributi regionali devono presentare richiesta alla Giunta regionale - Assessorato al Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. Alla richiesta deve essere allegato il progetto contenente i seguenti elementi essenziali:

     a) descrizione analitica delle finalità e delle caratteristiche del progetto, sia esso a carattere locale o comprensoriale;

     b) modalità organizzative dell'attività lavorativa accompagnata dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;

     c) durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero delle giornate lavorative previste;

     d) numero dei lavoratori che si intende impiegare e la loro qualifica professionale;

     e) ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto;

     f) eventuale onere finanziario che l'Ente richiedente assume direttamente e, in caso di progetto su base comprensoriale, l'onere finanziario a carico di ciascun Ente partecipante;

     g) eventuale progetto formativo di sostegno, con relativo piano finanziario.

     3. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato dagli estremi dell'atto di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

 

     Art. 4. Criteri di finanziamento.

     1. Per ogni lavoratore utilizzato nel progetto sarà corrisposto all'ente proponente un contributo di Lire 300.000 mensili integrativo del sussidio percepito dal lavoratore e finalizzato all'incremento dell'attività lavorativa dello stesso.

     2. Per eventuali progetti interregionali, la Regione Calabria si farà carico del finanziamento relativo alla quota per i lavoratori avviati dagli uffici circoscrizionali della Calabria.

 

     Art. 5. Priorità.

     1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i punteggi per la formazione della graduatoria tenendo conto delle seguenti priorità:

     a) finalizzazione del progetto alla creazione di

autoimprenditorialità;

     b) progetti che prevedono interventi diretti al servizio e alla cura della persona, al risanamento ambientale, alla tutela, alla conservazione, ed alla fruizione dei beni culturali, al recupero urbano,

all'organizzazione ed informatizzazione dei servizi, alla manutenzione civile e industriale;

     c) progetti che contengono una attività formativa rivolta alla qualificazione professionale dei soggetti interessati;

     d) compartecipazione di più Enti all'attuazione del progetto;

     e) quantità di risorse proprie impegnate dall'ente o dagli Enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;

     f) durata del progetto;

     g) numero dei lavoratori impiegati nel progetto;

     h) livello di disoccupazione, numero di lavoratori in mobilità e in Cassa Integrazione Guadagni del Comune o del territorio all'interno del quale gravita il progetto presentato.

 

     Art. 6. Procedure di concessione ed erogazione.

     1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, che trascorsi trenta giorni dalla richiesta si intende positivamente acquisito, il piano annuale di ripartizione e la graduatoria dei progetti non ammessi al finanziamento per l'insufficienza di fondi.

     2. L'Ente titolare del progetto avvia i lavoratori entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione ai finanziamenti.

     3. Il contributo viene erogato, con decreto dell'Assessore al Lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del progetto da parte dell'Ente destinatario.

 

     Art. 7. Controllo e revoca.

     1. Spetta all'Assessorato regionale al Lavoro il controllo sull'attuazione dei progetti, tramite la propria struttura amministrativa, che è tenuta a relazionare allo stesso organo politico sullo stato dei progetti in ogni loro fase.

     2. In caso di mancato rispetto e/o difformità dell'ipotesi progettuale approvata, l'Assessore al Lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale, procederà alla revoca dei contributi concessi, che dovranno essere restituiti entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta revoca.

     3. Le somme non erogate o comunque recuperate sono utilizzate per concedere i contributi di cui agli articoli precedenti agli enti i cui progetti sono inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 6.

TITOLO II

Incentivi all'imprenditorialità

 

     Art. 8. Costituzione di cooperative e società miste.

     1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge che, a conclusione dei progetti di cui all'articolo 2, si costituiscono in cooperative o società miste aventi lo scopo sociale di intraprendere nuove iniziative per la produzione di beni o la fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, dell'artigianato, dello sport, dell'ambiente, dei servizi alla persona e della manutenzione di opere civili ed industriali, possono essere ammessi alle agevolazioni di cui al successivo articolo 9 [4].

 

     Art. 9. Agevolazioni.

     1. Alle cooperative o società miste, costituite ai sensi del precedente articolo 8, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo parere della Commissione consiliare competente, che trascorsi trenta giorni dalla richiesta si intende positivamente acquisito, concede le seguenti agevolazioni:

     a) contributi per spese generali di avviamento, relative alla costituzione della cooperativa o della società ed all'avvio dell'attività, pari al 75 per cento della documentazione esibita, e comunque non oltre il limite massimo di Lire 20 milioni [5];

     b) contributi per spese di gestione pari al 75 per cento del volume previsto per il primo anno, ed al 50 per cento del volume previsto per il secondo anno, nei limiti dell'importo massimo rispettivamente di Lire 40 milioni e di Lire 30 milioni;

     c) contributi per acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica pari al 50 per cento delle spese documentate e nei limiti dell'importo massimo di Lire 100 milioni.

 

     Art. 10. Procedure di erogazione.

     1. Le istanze per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 8 sono presentate alla Giunta regionale Assessorato al Lavoro - e corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

     a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

     b) certificazione di vigenza;

     c) certificazione antimafia, secondo la normativa vigente;

     d) dichiarazione formale di impegno del rappresentante legale a non alienare o distogliere dalla destinazione d'uso, per almeno un triennio dalla data della fattura d'acquisto, i beni e le attrezzature acquistate con i benefici della presente legge, nonché ad osservare nei confronti dei dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi vigenti:

     e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, e comprensivo di informazioni documentate sulle competenze ed esperienze professionali di tutti i soci, sul territorio di attività, su eventuali ipotesi di convenzioni con enti o privati, nonché sugli aspetti tecnico-organizzativi e finanziari dell'iniziativa rapportati ai primi tre anni di attività.

     2. Le erogazioni dei contributi spettanti sono effettuate con decreto assessoriale, previa verifica della regolarità della richiesta presentata dal responsabile legale sulla scorta delle necessarie deliberazioni degli organi societari e corredata da documentazione di spesa fiscalmente regolare.

     3. La Giunta regionale con apposita direttiva, stabilirà tempi e modalità di attuazione delle previsioni di cui al precedente articolo.

 

     Art. 11. Revoca dei contributi.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, dispone la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme erogate quando non risultano rispettati gli impegni di cui alla lettera d) del precedente articolo 10.

 

     Art. 12. Borse di formazione.

     1. A favore dei lavoratori diplomati e laureati di età compresa fra i 18 e i 45 anni e rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), o b), oppure c) dell'articolo 2, comma 1, vengono organizzate attività formative specifiche e tirocini in aziende o concesse borse di studio, anche sotto forma di prestiti d'onore, finalizzate all'acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, nell'ambito di programmi da realizzare con l'eventuale concorso finanziario del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo, anche in applicazione dell'articolo 3, quattordicesimo comma, della legge n. 863/84 [4].

     2. I criteri di selezione delle domande sono stabiliti dal piano annuale d'intervento, in relazione alle condizioni di reddito e al tipo di professionalità del richiedente nonché alle priorità indicate dal medesimo piano.

     3. Il finanziamento è accordato per il pagamento della quota di iscrizione al corso o al master e per un rimborso spese di Lire 1 milione e 100 mila mensili per le spese di vitto e alloggio per un massimo di 14 mesi.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     1. Per l'anno 1996 le richieste di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine gli enti di cui all'articolo 2 possono, altresì, presentare proposte di adeguamento dei progetti in corso di realizzazione.

     2. La Giunta regionale, nei 30 giorni successivi, procederà agli adempimenti di cui al comma 2 del precedente articolo 6.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1996 in complessive Lire 12.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)», dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996.

     2. La predetta disponibilità di bilancio di Lire 12.000.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso:

     - quanto a Lire 10.000.000.000 per l'attuazione del titolo I della presente legge, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323217 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 con la denominazione «Spese per la realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 10.000.000.000;

     - quanto a Lire 1.500.000.000 per l'attuazione del titolo II della presente legge, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323218 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 con la denominazione «Contributi in favore delle cooperative e società miste costituite tra lavoratori utilizzati in progetti socialmente utili che intraprendono attività imprenditoriali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 1.500.000.000;

     - quanto a Lire 500.000.000 per l'attivazione specifica dell'articolo 12 della presente legge, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323219 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 con la denominazione «Spese per la realizzazione di attività formative specifiche nonché per la concessione di borse di studio finalizzate all'acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 500.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1997 la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per l'abrogazione delle norme di cui alla presente legge, vedi l'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 4.

[2] Capoverso così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

[3] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

[5] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.