§ 2.1.49 - L.R. 26 agosto 1992, n. 15.
Disciplina dei beni in proprietà della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/08/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Beni della Regione - Classificazione.
Art. 2.  Assegnazioni a categorie e passaggio tra categorie.
Art. 3.  Generalità sulla tenuta degli inventari.
Art. 4.  Inventari dei beni regionali.
Art. 5.  Beni mobili.
Art. 6.  Classificazione dei beni mobili.
Art. 7.  Valore dei beni inventariati.
Art. 8.  Beni esclusi dall'inventario.
Art. 9.  Variazioni e fatture dei beni soggetti ad inventario.
Art. 10.  Eliminazione di beni dall'inventario.
Art. 11.  Consegnatari.
Art. 12.  Funzioni non delegabili.
Art. 13.  Ricognizione periodica dei beni e rinnovo inventari.
Art. 14.  Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali.
Art. 15.  Contratto di affitto, locazione, comodato, uso.
Art. 16.  Alloggi di servizio.
Art. 17.  Acquisto ed alienazione di beni immobili.
Art. 18.  Alienazioni - Modalità.
Art. 19.  Permuta di beni immobili.
Art. 20.  Beni regionali e conto generale del patrimonio.
Art. 21.  Norme transitorie.
Art. 22.  Manutenzione per minuteria.
Art. 23.  Regolamento.
Art. 24.  Funzioni ed attribuzioni di competenza.
Art. 25.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.49 - L.R. 26 agosto 1992, n. 15.

Disciplina dei beni in proprietà della Regione.

(B.U. n. 107 del 4 settembre 1992).

 

CAPO I

Classificazione e inventari

 

Art. 1. Beni della Regione - Classificazione.

     1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

     I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme di cui all'art. 822 e seguenti del codice civile.

     2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie indicati nel secondo comma dell'art. 822 c.c., se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.

     3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili nonché in mobili ed immobili.

     4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 c.c., nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.

     5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.

 

     Art. 2. Assegnazioni a categorie e passaggio tra categorie.

     1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 1 è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

     L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

     2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra.

     3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità, e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino della loro destinazione a finalità pubbliche.

     Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. Generalità sulla tenuta degli inventari.

     1. I beni della Regione, esclusi quelli del Consiglio, sono amministrati dalla Giunta regionale ed iscritti in appositi inventari tenuti ed aggiornati dai competenti servizi secondo le norme contenute nei successivi articoli.

     2. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

     3. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni sono di competenza degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione gli inventari sono tenuti e aggiornati dagli stessi secondo le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

 

     Art. 4. Inventari dei beni regionali.

     1. [I beni della Regione sono iscritti in inventari] [1].

     2. [L'inventario generale dei beni amministrati dalla Giunta regionale è tenuto presso il Settore «Provveditorato ed Economato, Patrimonio, Demanio e Autoparco» di cui alla L.R. 21 aprile 1987, n. 11 ed aggiornato a cura di competenti Servizi] [2].

     3. [L'inventario generale composto da:

     a) inventario dei beni demaniali;

     b) inventario dei beni immobili patrimoniali;

     c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;

     d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri] [3].

     4. [Al fine della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati ai competenti Servizi del Provveditorato regionale] [4].

     5. [L'inventario dei beni del demanio regionale è tenuto ed aggiornato dal Servizio Demanio e consiste in uno stato descrittivo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni] [5].

     6. [L'inventario dei beni immobili patrimoniali è tenuto ed aggiornato dal Servizio Patrimonio e consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

     a) il luogo, la denominazione, la qualità;

     b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;

     c) i titoli di provenienza;

     d) l'estensione;

     e) il reddito;

     f) il valore fondiario approssimativo;

     g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;

     h) la durata di tale destinazione] [6].

     7. L'inventario generale dei beni mobili patrimoniali di uso durevole è tenuto dal Servizio Patrimonio ed è formalmente costituito da tanti inventari parziali o settoriali, quanti sono i Settori e le Posizioni di Ricerca delle «Strutture Organizzative Tipiche» e gli uffici delle «Strutture Organizzative Speciali» istituiti dalla Regione. Ogni settore tiene a norma della presente legge e del relativo regolamento il proprio inventario con l'indicazione del numero e del valore assegnato al bene nell'inventario generale.

     8. L'inventario automezzi, veicoli, natanti e altri beni iscritti nei pubblici registri è tenuto ed aggiornato dal Servizio Autoparco e consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi pubblici registri, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. Beni mobili.

     1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

     a) beni destinati al servizio degli Uffici regionali, cioè mobili, arredi, macchine d'ufficio, apparecchiature ed attrezzature in genere, libri, collezioni di libri, ecc.;

     b) beni destinati al servizio civile regionale, cioè automezzi, veicoli, natanti e simili iscritti nei pubblici registri;

     c) titoli ed azioni che a norma del codice civile sono considerati mobili.

     2. I titoli ed i valori di cui alla lettera c) del precedente primo comma, facenti parte del patrimonio della Regione, sono amministrati dall'Assessore al Bilancio che vi provvede tramite il Servizio di Ragioneria. Essi sono affidati in custodia al Tesoriere della Regione.

 

     Art. 6. Classificazione dei beni mobili.

     1. I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 5, si distinguono in:

     1) beni mobili durevoli;

     2) oggetti fragili e di facile consumo.

 

     Art. 7. Valore dei beni inventariati.

     Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

     a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;

     b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;

     c) al prezzo di costo, per quelli eventualmente realizzati direttamente con fondi regionali.

 

     Art. 8. Beni esclusi dall'inventario.

     Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo, o che con l'immissione in uso, sono destinati a deteriorarsi.

 

     Art. 9. Variazioni e fatture dei beni soggetti ad inventario.

     1. Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dalla Giunta regionale è annotata negli inventari.

     2. Alle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è allegato il verbale di collaudo redatto da apposita commissione tecnica formata da personale regionale. Ad esse è, altresì, allegato il buono di carico per introduzione inventariale con l'indicazione del numero di inventario assegnato.

 

     Art. 10. Eliminazione di beni dall'inventario.

     1. Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dagli inventari con deliberazione della Giunta regionale.

     2. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati, permutati o ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana od altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.

     3. La Giunta regionale determina altresì la destinazione dei beni dichiarati fuori uso.

 

     Art. 11. Consegnatari.

     1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, che formano oggetto degli inventari indicati all'art. 4, settimo comma, sono assunti in consegna dai responsabili delle strutture organizzative di secondo livello, e precisamente:

     a) per le «Strutture Organizzative Tipiche» e i «Comitati Regionali di Controllo» dai Dirigenti dei Settori e delle Posizioni di Ricerca;

     b) per le «Strutture Organizzative Speciali» dai Dirigenti dei Settori «Affari Generali» funzionalmente dipendenti dal Presidente della Giunta o dai singoli Assessori.

     2. La consegna dei beni si attua a mezzo degli inventari.

     3. I Dirigenti consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati e delle corrispondenti scritture inventariali tenute dal personale da loro designato ed utilizzato.

     4. I sub consegnatari rispondono ai Dirigenti consegnatari della consistenza e della conservazione dei beni loro affidati.

 

     Art. 12. Funzioni non delegabili.

     1. Non è ammessa la facoltà di delega delle funzioni indicate nel precedente art. 11.

     2. La responsabilità in materia inventariale del personale è connessa ai rispettivi livelli operativi ed alle caratteristiche dei fatti che li possano chiamare in causa.

 

     Art. 13. Ricognizione periodica dei beni e rinnovo inventari.

     1. I beni regionali sono sottoposti a ricognizione periodica a scadenze, non superiore a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

     2. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applicano le disposizioni di cui al relativo Regolamento regionale.

 

CAPO II

Gestione

 

     Art. 14. Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali.

     1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.

     2. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale stabilisce:

     a) la durata;

     b) l'ammontare del canone concessorio;

     c) la cauzione;

     d) l'uso per il quale la concessione è disposta;

     e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

     f) le condizioni per la buona conservazione del bene.

     3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può essere non richiesta.

     4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in ripristino del bene concesso.

     5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.

     6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

 

     Art. 15. Contratto di affitto, locazione, comodato, uso.

     1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.

     2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.

     3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso ad enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.

 

     Art. 16. Alloggi di servizio.

     1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

     2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelli per i consumi, ad eccezione del contributo di installazione e il canone fisso per l'apparecchio telefonico quando la sua installazione sia giustificata da motivi di servizio.

     3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dalla Giunta regionale.

 

     Art. 17. Acquisto ed alienazione di beni immobili.

     1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di stima del valore effettuato dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'art. 107 del DPR 24/7/77, n. 616.

     2. Decorsi inutilmente quattro mesi dalla data della richiesta, la stima viene effettuata dagli organi tecnici della Regione, ed e definitiva per quelle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a cinque miliardi di lire.

 

     Art. 18. Alienazioni - Modalità.

     1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'art. 2 e con deliberazione della Giunta regionale ratificata dal Consiglio regionale.

     2. Alla alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, si procede ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d'asta che non ecceda il decimo del valore di stima.

     Qualora anche tale esperimento risulti inutile, si procederà alla vendita mediante licitazione privata o trattativa privata.

     3. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata quando i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

 

     Art. 19. Permuta di beni immobili.

     1. La Regione può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa idonea pubblicizzazione e mediante gara ufficiosa. Detta procedura non si applica quando la trattativa privata è motivata dalla particolare situazione dei beni che rende la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.

     2. Alla permuta si applica l'art. 17.

 

     Art. 20. Beni regionali e conto generale del patrimonio.

     I servizi competenti per materia alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente al Servizio della Ragioneria Generale, cui compete la compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall'art. 81 della L.R. 22.5.1978, n. 5, gli elementi necessari in ordine di beni regionali.

 

CAPO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 21. Norme transitorie.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga al precedente art. 11 - comma secondo - del Capo I, i beni mobili di uso durevole, in dotazione ai singoli settori, sono assunti in consegna direttamente dai consegnatari, dirigenti delle strutture di secondo livello, senza l'intervento di altri uffici e, quindi, senza stesura di appositi verbali.

     2. L'autoconsegna si realizza nel perentorio termine stabilito dalla Giunta regionale, per mezzo dell'effettiva ricognizione e rivalutazione dei beni e con la procedura contenuta nell'apposito regolamento regionale.

     3. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati nominati i dirigenti delle strutture di secondo livello, i beni sono assunti in consegna dai dirigenti in carica ai singoli settori o uffici secondo la procedura di cui ai comma precedenti.

 

     Art. 22. Manutenzione per minuteria.

     Ferme restando le attribuzioni dell'Ufficio Provveditorato ed Economato in materia di manutenzione, la Giunta regionale in attesa di realizzare la sede degli uffici potrà disciplinare ed assegnare ai consegnatari di cui al precedente art. 11 un fondo annuale da utilizzare esclusivamente per piccoli ed urgenti interventi manutentivi dei beni mobili con esclusione delle macchine d'ufficio la cui manutenzione, di norma, è affidata a ditte specializzate.

 

     Art. 23. Regolamento.

     Le procedure e le discipline per la gestione dei beni mobili di uso durevole, per le connesse scritture inventariali, per i consegnatari e per quanto altro non espressamente indicato, sono oggetto di apposito regolamento regionale.

 

     Art. 24. Funzioni ed attribuzioni di competenza.

     Le funzioni di consegnatario, sub-consegnatario, tenutario delle scritture inventariali e le relative attribuzioni di competenza conferite al personale con le disposizioni di cui alla presente legge integrano, in quanto non previsti, quelli di cui alla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 e 21 aprile 1987, n. 11.

 

     Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[6] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.