§ 1.7.4 - L.R. 12 agosto 2002, n. 34.
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:12/08/2002
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Funzioni degli Enti locali.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.
Art. 5.  Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.
Art. 6.  Potere sostitutivo.
Art. 7.  Valorizzazione dell’autonoma iniziativa dei cittadini.
Art. 8.  Composizione.
Art. 9.  Elezione dei rappresentanti dei Comuni.
Art. 10.  Durata in carica.
Art. 11.  Convocazioni.
Art. 12.  Compiti.
Art. 13.  Esitazione dei pareri.
Art. 14.  Intese.
Art. 15.  Spese di partecipazione.
Art. 16.  Obbligo di trasferimento delle risorse.
Art. 17.  Trasferimento del personale.
Art. 18.  Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.
Art. 19.  Obbligo di informazione.
Art. 20.  Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.
Art. 21.  Termine per l’esitazione dei pareri.
Art. 22.  Oggetto.
Art. 23.  Sportello unico per le attività produttive.
Art. 24.  Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle Province.
Art. 25.  Agevolazione del credito.
Art. 26.  Funzione della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni.
Artigianato  
Art. 27.  Funzioni della Regione.
Art. 28.  Funzioni delle Province.
Art. 29.  Funzioni dei Comuni.
Art. 30.  Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 31.  Oggetto.
Art. 32.  Fondo unico regionale per l’industria.
Art. 33.  Funzioni della Regione.
Art. 34.  Funzioni delle Province.
Art. 35.  Funzioni dei Comuni.
Art. 36.  Programmazione degli interventi.
Art. 37.  Funzioni della Regione.
Art. 38.  Funzioni delle Province.
Art. 39.  Funzioni dei Comuni.
Art. 40.  Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.
Art. 41.  Funzioni della Regione.
Art. 42.  Funzioni delle Province.
Art. 43.  Funzioni dei Comuni.
Art. 44.  Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 45.  Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Art. 46.  Controllo sugli organi camerali.
Art. 47.  Funzioni della Regione.
Art. 48.  Funzioni dei Comuni.
Art. 49.  Oggetto.
Art. 50.  Funzioni della Regione.
Art. 51.  Funzioni delle Province.
Art. 52.  Funzioni dei Comuni.
Art. 53.  Funzioni della Regione.
Art. 54.  Funzioni delle Province.
Art. 55.  Funzione dei Comuni.
Art. 56.  Funzioni della Regione.
Art. 57.  Funzioni delle Province.
Art. 58.  Funzioni dei Comuni.
Art. 59.  Oggetto.
Art. 60.  Funzioni della Regione.
Art. 61.  Funzioni delle Province.
Art. 62.  Funzioni dei Comuni.
Art. 63.  Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.
Art. 64.  Funzioni della Regione.
Art. 65.  Funzioni delle Province.
Art. 66.  Funzione dei Comuni.
Art. 67.  Funzioni della Regione.
Art. 68.  Funzioni delle Province.
Art. 69.  Funzioni della Regione.
Art. 70.  Funzioni della Regione.
Art. 71.  Funzioni delle Province.
Art. 72.  Funzioni dei Comuni.
Art. 73.  Funzioni della Regione.
Art. 74.  Funzioni della Regione.
Art. 75.  Funzioni delle Province.
Art. 76.  Funzioni della Regione.
Art. 77.  Funzioni delle Province.
Art. 78.  Funzioni dei Comuni.
Art. 79.  Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Art. 80.  Funzioni della Regione.
Art. 81.  Funzioni delle Province.
Art. 82.  Funzioni dei Comuni.
Art. 83.  Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Art. 84.  Funzioni della Regione.
Art. 85.  Funzioni delle Province.
Art. 86.  Funzioni dei Comuni.
Art. 87.  Funzioni della Regione.
Art. 88.  Funzioni delle Province.
Art. 89.  Funzioni dei Comuni.
Art. 90.  Funzioni della Regione.
Art. 91.  Funzioni conferite agli Enti Locali.
Art. 92.  Misure urbanistiche.
Art. 93.  Vigilanza.
Art. 94.  Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.
Art. 95.  Consulta tecnica regionale.
Art. 96.  Funzioni della Regione.
Art. 97.  Funzioni delle Province.
Art. 98.  Funzioni dei Comuni.
Art. 99.  Durata delle concessioni demaniali marittime.
Art. 100.  Funzioni della Regione.
Art. 101.  Rete di interesse regionale.
Art. 102.  Funzioni delle Province.
Art. 103.  Programma triennale di intervento sulla rete viaria.
Art. 104.  Accordi interregionali e interprovinciali.
Art. 105.  Delega di funzioni.
Art. 106.  Classificazione e declassificazione delle strade.
Art. 107.  Poteri sostitutivi.
Art. 108.  Pubblicità e ricorso contro gli atti.
Art. 109.  Fondo unico regionale.
Art. 110.  Contributi per le opere stradali.
Art. 111.  Spese di funzionamento.
Art. 112.  Funzioni della Regione.
Art. 113.  Funzioni alle Province.
Art. 114.  Funzioni dei Comuni.
Art. 115.  Delega delle funzioni e autorizzazioni.
Art. 116.  Coordinamento delle funzioni.
Art. 117.  Catasto ed elenco delle strade percorribili.
Art. 118.  Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.
Art. 119.  Oggetto.
Art. 120.  Funzioni della Regione.
Art. 121.  Funzioni delle Province.
Art. 122.  Funzioni dei Comuni.
Art. 123.  Volontariato.
Art. 124.  Oggetto.
Art. 125.  Funzioni della Regione.
Art. 126.  Funzioni delle Province.
Art. 127.  Funzioni dei Comuni.
Art. 128.  Delega alle Aziende sanitarie.
Art. 129.  Oggetto.
Art. 130.  Funzioni della Regione.
Art. 131.  Funzioni delle Province.
Art. 132.  Funzioni dei Comuni.
Art. 133.  Ruolo del terzo settore.
Art. 134.  Principi generali.
Art. 135.  Finalità.
Art. 136.  Definizioni ed ambiti di integrazione.
Art. 137.  Funzioni della Regione.
Art. 138.  Funzioni delle Province e dei Comuni.
Art. 139.  Programmazione della rete scolastica.
Art. 140.  Diritto allo studio e all’apprendimento.
Art. 141.  Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.
Art. 142.  Promozione dell’attività delle Università della terza età.
Art. 143.  Funzioni della Regione.
Art. 144.  Funzioni delle Province.
Art. 145.  Funzioni dei Comuni.
Art. 146.  Oggetto.
Art. 147.  Funzione della Regione.
Art. 148.  Funzioni delle Province.
Art. 149.  Funzioni dei Comuni.
Art. 150.  Funzioni della Regione.
Art. 151.  Funzioni delle Province.
Art. 152.  Oggetto.
Art. 153.  Funzioni dei Comuni.
Art. 154.  Funzioni delle Province.
Art. 155.  Funzioni della Regione.
Art. 156.  Redazione dei testi unici.
Art. 157.  Gruppo di lavoro.
Art. 158.  Termine del trasferimento.
Art. 159.  Norma transitoria.
Art. 160.      1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate


§ 1.7.4 - L.R. 12 agosto 2002, n. 34.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

(B.U. 16 agosto 2002, n. 15 – S.S. n. 1).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Oggetto e principi

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione del principio di sussidarietà e degli altri principi indicati nell’articolo 118 della Costituzione, nell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

     2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sè esclusivamente le funzioni ed i

compiti che richiedono necessariamente l’esercizio unitario a livello regionale.

     3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

     a) sviluppo economico e attività produttive;

     b) territorio, ambiente e infrastrutture;

     c) servizi alla persona e alla comunità;

     d) polizia amministrativa regionale e locale.

     4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell’obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

     5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all’entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

 

     Art. 2. Funzioni degli Enti locali.

     1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai Comuni, tranne quelle conferite alle Province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l’esercizio unitario.

     2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle Province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all’intero territorio provinciale ed in tale ambito:

     a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

     b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;

     c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

     d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

     e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni;

     f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;

     g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

     3. La Regione, con propria legge, può conferire ai Comuni, alle Province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

     4. I Comuni e le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

     2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

     a) il concorso all’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

     b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

     c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

     d) la riscossione e l’introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale [1].

 

     Art. 4. Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.

     1. In attuazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

     2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

     3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l’esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     4. I Comuni interessati e d’intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l’esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.

     5. In caso di inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.

     6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.

     7. La Regione promuove le Unioni tra i Comuni anche per le finalità di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     8. La decisione sulla fusione dei Comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell’esperienza dell’Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.

     9. Le Province, in relazione all’ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell’amministrazione provinciale.

     10. Le Province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l’istituzione dell’assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

 

     Art. 5. Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

     1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell’ANCI, UPI, dell’Associazione Piccoli Comuni e della Lega delle Autonomie Locali.

     2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

 

     Art. 6. Potere sostitutivo. [2]

     [1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, assegna all’ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.

     Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l’intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell’intervento sono a carico dell’ente inadempiente.]

 

     Art. 7. Valorizzazione dell’autonoma iniziativa dei cittadini.

     1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

CAPO II [3]

Conferenza Regione-Autonomie locali

 

     Art. 8. Composizione. [4]

     [1. E’ istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

     2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall’assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all’ordine del giorno.

     3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

     a) i Presidenti delle Province;

     b) i Sindaci dei Comuni capoluogo;

     c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall’articolo 9.

     4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati.]

 

          Art. 9. Elezione dei rappresentanti dei Comuni. [5]

     [1. Ai fini dell’elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l’assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati.

     2. L’assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.

     3. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai Sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

     4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell’assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

     5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

     6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.]

 

     Art. 10. Durata in carica. [6]

     [1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, articolo 8, decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

     2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell’insieme dei Comuni della Regione.

     3. Nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, articolo 9.

     4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lett. c), comma 3, articolo 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell’articolo 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

     5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.]

 

     Art. 11. Convocazioni. [7]

     [1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell’articolo 8. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.]

 

     Art. 12. Compiti. [8]

     [1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali:

     a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;

     b) esprime pareri, ai sensi dell’articolo 13;

     c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;

     d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le Province e i Comuni;

     e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.]

 

     Art. 13. Esitazione dei pareri. [9]

     [1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a:

     a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;

     b) proposte di legge concernenti l’organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;

     c) proposte di legge concernenti l’ordinamento degli Enti locali;

     d) atti generali di programmazione regionale.

     2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

     3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

     4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.]

 

     Art. 14. Intese. [10]

     [1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un’intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

     2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.

     3. L’assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all’unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l’assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

     4. L’intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

     5. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

     6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.]

 

     Art. 15. Spese di partecipazione. [11]

     [1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell’Amministrazione di cui egli è espressione.]

 

CAPO III

Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative

 

     Art. 16. Obbligo di trasferimento delle risorse.

     1. E’ fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

     2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell’ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell’attività gestionale, nonché della promozione dell’esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

     3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.

 

     Art. 17. Trasferimento del personale.

     1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.

     2. I dirigenti regionali che all’entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

     3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall’amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

     4. Ai fini dell’attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del “Comitato per le politiche del personale”, di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

     a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;

     b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;

     c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;

     d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

     5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l’insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.

     6. L’assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.

     7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

     8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.

     9. L’inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l’ente di appartenenza.

     10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla legge regionale 2 maggio 1986 n. 19. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione. [12]

     11. Al fine di assicurare la continuità dell’azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla Tabella A della legge 15/1990, modificata dalla legge 10/94, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.

     12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell’effettivo trasferimento.

     13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale.

     14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata presso l’ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

     15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

     a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;

     b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;

     c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;

     d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

     16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l’adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell’assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.

     17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

     a) l’assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;

     b) un rappresentante della delegazione regionale dell’ANCI;

     c) un rappresentante dell’UPI regionale;

     d) un rappresentante della delegazione regionale dell’UNCEM;

     e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

     18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

     19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

     20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio delle funzioni conferite.

     21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

 

     Art. 18. Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.

     1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell’acquisizione del parere della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell’ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

     2. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

     3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.

     4. Sono, altresì, previste e stanziate nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni.

     5. I beni mobili, necessari per l’esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.

     6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all’articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. Obbligo di informazione.

     1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

     2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l’accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l’implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

 

     Art. 20. Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.

     1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

     2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull’andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

 

     Art. 21. Termine per l’esitazione dei pareri.

     1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

 

TITOLO II

Sviluppo economico ed attività produttive

 

CAPO I

Ambito di applicazione

 

     Art. 22. Oggetto.

     1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell’”artigianato”, “agricoltura”, “industria”, “sportello unico”, “ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia”, “miniere e risorse geotermiche”, “ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura “, “cooperazione”, “fiere e mercati”, “commercio”, “turismo”.

 

     Art. 23. Sportello unico per le attività produttive.

     1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

     2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei Comuni.

     3. I Comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

     a) la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

     b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.

     4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l’assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell’art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997.

     5. Al fine di assicurare l’efficacia e la tempestività dell’azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

     7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

     8. Nei Comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi Comuni.

     9. Spetta alle Province concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro ambiti territoriali individuati come ottimali.

 

     Art. 24. Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle Province.

     1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le Province.

     2. Le Province:

     a) istituiscono, a livello provinciale, lo “Sportello delle attività produttive”, il quale assicura ai Comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

     b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

     c) provvedono all’ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

     d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

     3. Per il reperimento, l’immissione in rete e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di assistenza alle imprese, le Province stipulano appositi protocolli d’intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

     4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

 

     Art. 25. Agevolazione del credito.

     1. Nell’ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l’accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all’agevolazione dell’accesso al credito.

     2. La Regione, di concerto con le Province, determina i criteri dell’ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

     3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle Province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

 

CAPO II

Agricoltura

 

     Art. 26. Funzione della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni.

     1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.

     2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell’art. 2 comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9. [13]

     3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.

     4. Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione degli stessi. [14]

     5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:

     a) patti agrari;

     b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;

     c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;

     d) orientamento prodotti agroalimentari;

     e) meccanizzazione agricola e UMA.;

     f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;

     g) piante aromatiche e officinali;

     h) vivaismo ed attività sementiera;

     i) contabilità aziendale;

     j) statistica agraria;

     k) cartografia;

     l) ecologia agraria. [15]

 

CAPO III

     Artigianato

 

     Art. 27. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

     a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;

     b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell’artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell’albo delle imprese artigiane;

     c) l’approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 112 del 1998;

     d) la disciplina della convenzione con l’Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito;

     e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;

     f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.

 

     Art. 28. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

     a) l’approvazione del programma provinciale per l’artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell’artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;

     b) le funzioni conferite alla Regione dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;

     d) l’approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;

     e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

 

     Art. 29. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano:

     a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;

     b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

     2. Sono, altresì, attribuiti ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all’apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

 

     Art. 30. Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. [16]

     1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali.

 

CAPO IV

Industria

 

     Art. 31. Oggetto.

     1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l’erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

 

     Art. 32. Fondo unico regionale per l’industria.

     1. E’ istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l’industria.

 

     Art. 33. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

     a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 1998;

     b) l’elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;

     c) l’agevolazione dell’accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

     d) l’attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all’art. 32;

     e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all’art. 23;

     f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell’internazionalizzazione delle imprese;

     g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

     2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell’articolo 153, disciplina l’individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, nell’ambito delle linee di assetto territoriale di cui all’art. 5 della l.r. n. 7/87, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

 

     Art. 34. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all’industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l’erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998;

     b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;

     c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;

     d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

     e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;

     f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

     g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l’occupazione;

     h) lo sviluppo e la qualificazione dell’impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

     i) l’accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

     l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

     2. Le Province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all’articolo 3 della legge 488/92, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all’articolo 33.

     3. Al fine di favorire lo sviluppo socio-economico locale, le Province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 35. Funzioni dei Comuni.

     1. Ai Comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

     b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

     c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

 

     Art. 36. Programmazione degli interventi.

     1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell’articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore “sviluppo economico ed attività produttive” di cui al Titolo II del d.lgs. n. 112 del 1998, garantendo l’effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 123 del 1998, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

     a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;

     b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell’Unione europea;

     c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

     d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all’attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

     e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

     f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l’industria di cui all’art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

     2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le Province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

 

CAPO V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

 

     Art. 37. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

     a) la definizione delle procedure per l’individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

     b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l’aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell’uso razionale dell’energia e per programmi di diagnosi energetica;

     c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l’attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi, di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;

     d) l’elaborazione e l’attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998;

     e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all’uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l’energia.

     2. E’ altresì riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio ed al gas.

 

     Art. 38. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) l’adozione dei programmi d’intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

     b) l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;

     c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia, per la parte di territorio comprendente Comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall’art. 31 della legge 10/1991;

     d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l’uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lett. c) dell’articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lett. a) del presente comma;

     e) le funzioni amministrative concernenti l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/91, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

 

     Art. 39. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 30 della legge n. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;

     b) il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 10/1991, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all’adeguamento dell’edificio;

     c) il piano comunale per l’uso delle fonti rinnovabili di energia, nell’ambito del Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

     d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/1993, per i Comuni superiori a quindicimila abitanti.

 

     Art. 40. Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.

     1. Province e Comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

 

CAPO VI

Miniere e risorse geotermiche

 

     Art. 41. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l’esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

     a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;

     b) la concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;

     c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;

     d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i Comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;

     e) l’organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

 

     Art. 42. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;

     b) la vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell’impiego dell’amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le Province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

     c) l’elaborazione dei Piani di Settore dell’Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

     2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

 

     Art. 43. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

     b) l’esercizio dell’attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell’impiego dell’amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL);

     c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

 

CAPO VII

Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

     Art. 44. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l’aggregazione delle componenti socioeconomiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

 

     Art. 45. Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

     1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

     a) l’analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

     b) l’internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

     c) l’informazione alle imprese in ordine all’accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

     d) l’accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

     3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 46. Controllo sugli organi camerali.

     1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, attraverso la Giunta regionale.

     2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall’art. 5 della Legge 580/1993, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all’art. 38, comma 1 lett. e) del decreto legislativo n. 112/1998.

     3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

     4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:

     a) lo statuto e le relative modificazioni;

     b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;

     c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.

     5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.

     6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della legge regionale 39/95.

 

CAPO VIII

Fiere e mercati

 

     Art. 47. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

     a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

     b) l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;

     c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

     d) il sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l’Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

     e) l’adozione di strumenti finalizzati a favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

     f) l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;

     g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;

     h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

     i) l’emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all’ingrosso;

     l) la realizzazione dei centri merci.

 

     Art. 48. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

 

CAPO IX

Commercio

 

     Art. 49. Oggetto.

     1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l’attività di commercio all’ingrosso, commercio al minuto, l’attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l’attività di commercio su aree pubbliche, l’attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

 

     Art. 50. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.

     2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della l.r. 11 giugno 1999, n. 17, e nel Titolo I della l.r. 11 giugno 1999, n. 18, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

     3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

     a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province, ivi compresa l’adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

     b) l’istituzione dell’osservatorio regionale del commercio come definito dall’art. 19, comma 1, della l.r. 11 giugno 1999, n. 17, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/98;

     c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

 

     Art. 51. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.

     2. Esse curano inoltre:

     a) la definizione degli indirizzi generali per l’insediamento dei pubblici esercizi;

     b) la definizione dei criteri generali per l’individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d’arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;

     c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

 

     Art. 52. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18.

 

CAPO X

Turismo

 

     Art. 53. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

     b) promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;

     c) coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

     d) verifica dell’efficacia ed efficienza dell’azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

     e) attuazione degli interventi finanziati dall’Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell’offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;

     f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell’offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;

     g) la promozione in Italia ed all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all’immagine complessiva;

     h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle Province;

     i) l’individuazione dei criteri, nell’ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

     l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

     2. La Regione coopera con le Province ed i Comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

 

     Art. 54. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

     b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell’ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all’attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

     c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

     d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d’epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

     e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

     f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

     g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

     h) tenuta dell’albo provinciale delle associazioni pro loco;

     i) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

     l) la promozione dell’attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

     m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l’attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell’articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

     n) le agenzie di viaggio e turismo;

     o) le associazioni pro loco;

     p) la concessione di contributi;

     q) l’abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

     r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

     s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

     t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all’esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell’attività professionale;

     u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l’attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

     2. Le Province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

     3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti. [17]

 

     Art. 55. Funzione dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l’attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

     b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

     c) rilascio del parere sull’iscrizione all’albo provinciale delle associazioni pro-loco;

     d) l’individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

     e) l’autorizzazione all’esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

 

CAPO XI

Cooperazione

 

     Art. 56. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione:

     a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

     b) l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla cooperazione;

     c) gli interventi di garanzia per l’ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

 

     Art. 57. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

     a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

     b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l’occupazione del comparto della cooperazione;

     c) la concessione di agevolazioni per favorire l’accesso al credito delle cooperative;

     d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;

     e) gli interventi finalizzati alla crescita dell’attività di impresa in forma cooperativa.

 

     Art. 58. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l’incentivazione della cooperazione.

 

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

 

CAPO I

Oggetto

 

     Art. 59. Oggetto.

     1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

 

CAPO II

Disposizioni generali

 

     Art. 60. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

     a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

     b) l’approccio integrato e l’unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l’esercizio delle diverse attività;

     c) la promozione dell’informazione, dell’educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

     d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

     e) l’individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione;

     f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

     g) l’intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

 

     Art. 61. Funzioni delle Province.

     1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

     2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

     3. Le Province provvedono altresì all’organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all’art. 60, comma 1, lettera a).

     4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

     5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

     a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

     b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

     c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;

     d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;

     e) supporto tecnico-operativo per l’esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali. [18]

 

     Art. 62. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

     a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell’ambito del proprio territorio;

     b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

     c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

 

CAPO III

Territorio ed Urbanistica

 

     Art. 63. Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle Province e dei Comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

     2. Ai Comuni ed alle Province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.

 

SEZIONE I

Edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 64. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) le iniziative di coordinamento con i Comuni e le Province per la realizzazione dei programmi sull’edilizia residenziale pubblica;

     b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle Province delle risorse finanziarie destinate al settore;

     c) la verifica dell’efficacia dei programmi attuati e dell’utilizzazione delle risorse finanziarie;

     d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

 

     Art. 65. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

     a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni;

     b) l’individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;

     c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

     d) l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;

     e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;

     f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;

     g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

 

     Art. 66. Funzione dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l’elaborazione e l’emanazione dei bandi di concorso;

     b) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

     c) l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

     d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;

     e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

     f) l’autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;

     g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;

     h) la determinazione delle riserve di alloggi;

     i) il superamento del rapporto vani-composizione del nucleo familiare;

     l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

 

CAPO IV

Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente

dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

 

SEZIONE I

Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna

 

     Art. 67. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione:

     a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

     b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale;

     c) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale nell’ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell’ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;

     d) il coordinamento degli interventi ambientali.

     2. Il programma di cui alla lett. c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l’approvazione dei piani regionali di intervento di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 3 agosto 1999, n. 20, la cui attuazione è demandata alle Province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

 

     Art. 68. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detezione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

 

SEZIONE II

Valutazione di impatto ambientale

 

     Art. 69. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.lgs. 112/98, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

 

SEZIONE III

Attività a rischio di incidente rilevante

 

     Art. 70. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) l’esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 175/88, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica;

     b) l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;

     c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

     2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l’individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

 

     Art. 71. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l’istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

 

     Art. 72. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

     a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

     b) il raccordo e l’utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;

     c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

 

SEZIONE IV

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

 

     Art. 73. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

     a) l’individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione;

     b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

     c) la predisposizione e l’approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lett. a).

 

SEZIONE V

Parchi e riserve naturali

 

     Art. 74. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all’istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

 

     Art. 75. Funzioni delle Province. [19]

     [1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all’articolo 74.]

 

SEZIONE VI

Inquinamento delle acque

 

     Art. 76. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;

     b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del d.lgs. 152/99, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;

     c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;

     d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;

     e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell’acqua;

     f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

 

     Art. 77. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) tenuta ed aggiornamento dell’Elenco delle acque dolci superficiali, dell’Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;

     b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;

     c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;

     d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;

     e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

 

     Art. 78. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;

     b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l’Ente di ambito di cui all’articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, volte ad assicurare l’approvvigionamento idrico.

 

     Art. 79. Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

     1. L’ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

     a) rilevazione delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;

     b) monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

     c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

     d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;

     e) trasmissione all’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all’attuazione del d.lgs. 152/99, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

     2. Sono abrogate le disposizioni della l.r. 3 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall’ARPACAL.

 

SEZIONE VII

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

 

     Art. 80. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le Regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;

     b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;

     c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria e, in generale, dei piani di settore;

     d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l’acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;

     e) definizione dei criteri per l’adozione, da parte dei Comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

     f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l’adozione da parte dei Comuni, nei casi previsti dall’art. 7 della legge n. 447 del 1995, dei piani di risanamento acustico;

     g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;

     h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;

i) fissazione di valori-limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell’aria più restrittivi di quelli fissati dalla

normativa statale;

     l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell’inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l’esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM.-Calabria per le funzioni connesse all’inquinamento elettromagnetico;

     m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell’aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;

     n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;

     o) rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti industriali di cui al D.P.R. n. 203/1988 e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300MWtermici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 29, comma 2, lett. g), d.lgs. 112/1998, la Regione svolge una funzione consultiva;

     p) l’approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i Comuni interessati;

     q) la definizione, con il contributo dell’ARPACAL e del CO.RE.COM.-Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

     r) l’acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM.-Calabria, d’intesa con l’ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

     s) l’individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

 

     Art. 81. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;

     b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;

     c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei Comuni;

     d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;

     e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell’attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

     f) rilevamento della qualità dell’aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;

     g) tenuta e aggiornamento dell’inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

     h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

 

     Art. 82. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;

     b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;

     c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;

     d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell’aria nel territorio comunale di cui all’art. 2 del D.M. 23/10/1998;

     e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;

     f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico;

     g) rilascio dell’autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 2 della legge n. 447 del 1995 ed ai relativi decreti attuativi;

     h) approvazione dei progetti di risanamento dell’ambiente esterno elaborati dalle imprese;

     i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività;

     l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;

     m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

     n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;

     o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM.-Calabria che opererà di concerto con l’ARPACAL.

     2. Per le emissioni elettromagnetiche, l’inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell’autorizzazione all’esercizio da parte del CO.RE.COM.-Calabria.

 

     Art. 83. Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

     1. L’ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla legge regionale 8 agosto 1984, n. 19.

     2. L’Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:

     a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell’aria;

     b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

     c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell’aria nella Regione.

 

SEZIONE VIII

Gestione dei rifiuti

 

     Art. 84. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

     a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 22 del d.lgs. 22/1997, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l’aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli ambiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389;

     b) adozione di misure procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all’ARPACAL;

     c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

     d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997.

 

     Art. 85. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

     b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

     c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

     d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22/1997;

     e) attuazione e gestione dell’anagrafe provinciale dei siti contaminati;

     f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

     g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli ambiti territoriali ottimali.

 

     Art. 86. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

     a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

     b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d’intesa coi Comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;

     c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;

     d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell’intervento regionale e provinciale;

     e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.

 

CAPO V

Risorse idriche e difesa del suolo

 

     Art. 87. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

     a) rilascio, d’intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;

     b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;

     c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;

     d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;

     e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

     f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;

     g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

     h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;

     i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;

     l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;

     m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d’intesa con queste.

 

     Art. 88. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

     a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;

     b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

     c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;

     d) polizia idraulica, compresa l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;

     e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell’art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;

     f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d’uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d’acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

     g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

     3. L’approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lett. a) del precedente comma è delegata al Registro Italiano Dighe (R.I.D.). Le Province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell’assistenza dei R.I.D.

 

     Art. 89. Funzioni dei Comuni.

     1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

     a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

     b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

     c) l’esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

     d) l’approvvigionamento idrico di emergenza;

     e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l’intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

     3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

     4. Qualora i corsi d’acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.

 

CAPO VI

Opere pubbliche

 

     Art. 90. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

     b) l’individuazione delle zone sismiche e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

     2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

 

     Art. 91. Funzioni conferite agli Enti Locali.

     1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell’art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle Province per i lavori localizzati nei restanti Comuni.

     2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 3 bis, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, per come modificata dalla legge regionale 24 maggio 1999, n. 14.

     3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività consultiva sui relativi progetti.

 

     Art. 92. Misure urbanistiche.

     1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull’opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L’approvazione dell’accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

     2. L’amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell’opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

     3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l’accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l’amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L’approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d’urgenza delle opere.

     4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nulla-osta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

 

     Art. 93. Vigilanza.

     1. La Regione, nell’esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

     2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l’espletamento dei controlli.

     3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

     4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

 

     Art. 94. Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.

     1. La Regione, i Comuni, le Comunità Montane e le Province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d’urgenza e di indifferibilità, nonché l’espropriazione per pubblica utilità e l’occupazione temporanea con le relative attività previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

 

     Art. 95. Consulta tecnica regionale.

     1. Le funzioni della Consulta di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più Province e per quelle di interesse regionale.

 

CAPO VII

Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

 

     Art. 96. Funzioni della Regione.

     1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

     a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 88, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/98 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

     b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

     c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

     d) l’approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l’esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

     e) il monitoraggio dell’ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

     f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l’esercizio unitario a livello regionale;

     g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale [20];

     h) l’adozione di direttive e di linee guida per assicurare l’uniformità e il coordinamento dell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

     i) l’approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

     l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

     m) l’estimo navale.

     2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

 

     Art. 97. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) il rilascio dell’autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;

     b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

     c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell’ambito delle singole unità fisiografiche;

     d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;

     e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

 

     Art. 98. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

     a) l’approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

     b) l’attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall’erosione marina;

     c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;

     d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

     e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell’attività portuale;

     f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell’ambito portuale;

     g) il rilascio dell’autorizzazione all’escavazione dei fondali in ambito portuale;

     h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

 

     Art. 99. Durata delle concessioni demaniali marittime.

     1. Le concessioni di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall’articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

 

CAPO VIII

Viabilità

 

     Art. 100. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell’ambito del Piano Regionale dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

     2. La Regione in particolare provvede:

     a) alla pianificazione della viabilità nell’ambito del Piano Regionale dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

     b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all’articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

     c) alla individuazione, sentite le Province, degli ambiti territoriali nei quali l’esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

     d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l’emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

     e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.

 

     Art. 101. Rete di interesse regionale.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

 

     Art. 102. Funzioni delle Province.

     1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

     2. Fatte salve le competenze regionali di cui all’articolo 100, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale dei Trasporti, le funzioni concernenti:

     a) gestione e vigilanza;

     b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all’intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

     c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

     d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione della pubblicità lungo le strade;

     e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all’articolo 103.

     3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

     4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell’anno precedente.

 

     Art. 103. Programma triennale di intervento sulla rete viaria.

     1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

     a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all’articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

     b) gli interventi per la riqualificazione, l’ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;

     c) l’individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

     2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

     3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 104. Accordi interregionali e interprovinciali.

     1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 98 e dal comma 4 dell’art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.

     2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

     3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più Province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l’individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

 

     Art. 105. Delega di funzioni.

     1. Le Province ed i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell’art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall’art. 3, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 106. Classificazione e declassificazione delle strade.

     1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

 

     Art. 107. Poteri sostitutivi.

     1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 108. Pubblicità e ricorso contro gli atti.

     1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell’Albo pretorio dell’Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull’opposizione decide in via definitiva l’Ente deliberante.

     3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall’art. 2, comma 4, e dall’art. 3, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

     5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

 

     Art. 109. Fondo unico regionale.

     1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell’ambito del quale vengono stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

     2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:

     a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;

     b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;

     c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

     d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

     e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull’incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

     f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

     3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

     4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

     5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le Province.

 

     Art. 110. Contributi per le opere stradali.

     1. La Regione assegna ai Comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

     2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni proprietari delle strade.

     3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità montane e alle forme associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

     4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l’elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

 

     Art. 111. Spese di funzionamento.

     1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

 

CAPO IX

Trasporti

 

     Art. 112. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all’art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

     c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

     d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

 

     Art. 113. Funzioni alle Province.

     1. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni concernenti:

     a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell’art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. d) del comma 1 dell’articolo 112;

     c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

     2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:

     a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell’art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998;

     b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

     3. Sono attribuite alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/98 e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

 

     Art. 114. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell’articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell’attività portuale.

 

SEZIONE I

Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

 

     Art. 115. Delega delle funzioni e autorizzazioni.

     1. Le Province sono delegate all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell’art. 10 e al comma 8 dell’art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale con riferimento all’elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 117, ovvero previo nulla osta dell’ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

     3. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

     4. L’autorizzazione è unica; ha valore per l’intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

 

     Art. 116. Coordinamento delle funzioni.

     1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

     2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

 

     Art. 117. Catasto ed elenco delle strade percorribili.

     1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all’aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

     2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.

     3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell’elenco delle strade percorribili costituito dall’insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

 

     Art. 118. Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.

     1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall’art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     2. L’indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l’autorizzazione. Qualora quest’ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell’ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.

 

CAPO X

Protezione civile


     Art. 119. Oggetto.

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendendi da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.


     Art. 120. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) la partecipazione all’organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

     b) l’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

     c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

     d) l’emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

     e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;

     f) le intese di cui all’art. 107 del decreto legislativo 112/1998;

     g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall’art. 107, comma 1, lett. f), n. 3), del decreto legislativo n. 112/1998;

     h) l’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

     i) la rilevazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

     l) l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

     m) il monitoraggio e l’organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

     n) la dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

     o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

 

     Art. 121. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell’articolo 120, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

     b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

     c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell’ambito delle funzioni di propria competenza;

     d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 225/1992;

     e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

     f) la raccolta, nell’ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

 

     Art. 122. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell’articolo 120;

     b) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

     c) la predisposizione e l’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal d.lgs. 267/2000, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;

     d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;

     e) la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

     f) la rilevazione, nell’ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;

     g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lett. f);

     h) l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

     2. In caso di inerzia dei Comuni i piani di cui al comma 1, lett. c), da adottarsi entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono adottati dalle Province.

     3. L’attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall’apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l’elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

 

     Art. 123. Volontariato.

     1. L’attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

     a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all’attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;

     b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

     c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra Comuni.

     2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

     3. Nell’assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell’articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l’attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

     5. E’ istituito l’albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

 

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità


CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 124. Oggetto.

     1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “tutela della salute “, “servizi sociali”, “istruzione scolastica”, “formazione professionale”, “beni e attività culturali”.

 

CAPO II

Tutela della salute

 

     Art. 125. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

     a) all’approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;

     b) all’adozione dei provvedimenti puntuali per l’erogazione delle prestazioni;

     c) all’adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l’emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

     d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall’art. 115, comma 3 e 3 bis del d.lgs. n. 112 del 1998, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell’applicazione della buona pratica di laboratorio;

     e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;

     f) alle verifiche di conformità sull’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 119, comma 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998;

     g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;

     h) all’attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;

     i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

     l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell’art. 114, comma 2, del d.lgs. 112/1998;

     m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni per l’assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;

     n) all’accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il D.P.C.M. 14 gennaio 1997;

     o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l’accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

     p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all’art. 8, comma 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

     2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

     3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

 

     Art. 126. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

     b) l’istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;

     c) l’istituzione di farmacie succursali;

     d) il decentramento delle farmacie;

     e) l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;

     f) l’assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.

     2. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei Comuni interessati e delle aziende USL.

 

     Art. 127. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) l’autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;

     b) l’autorizzazione all’apertura di depositi all’ingrosso di medicinali e di gas medicinali;

     c) l’autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime.

     2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l’esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

 

     Art. 128. Delega alle Aziende sanitarie.

     1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

     2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro sanità del 2 agosto 1991 e all’art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

     3. Le Aziende Sanitarie Locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

 

CAPO III

Servizi Sociali

 

     Art. 129. Oggetto.

     1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

 

     Art. 130. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) l’adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all’integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

     b) la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull’offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

     c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

     d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

     e) l’istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

     f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

     g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

     h) l’istituzione del registro dei soggetti autorizzati all’erogazione di interventi e servizi sociali;

     i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

     l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l’acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

     m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;

     n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

     o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;

     p) la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

     q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell’ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

     r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

     s) l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;

     t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell’albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

 

     Art. 131. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

     a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

     b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l’indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

     c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un’equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l’istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

     d) l’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

     e) la promozione, d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all’aggiornamento;

     f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell’informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

     g) l’istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;

     h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d’intesa con le Province;

     i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d’intesa con le Province;

     l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d’intesa con le Province;

     m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

     n) l’istituzione della sezione provinciale dell’albo delle cooperative sociali, l’iscrizione e la cancellazione dall’albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

     o) l’istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

     p) il rilascio delle autorizzazioni all’attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

     q) l’autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

     r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

 

     Art. 132. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

     b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 della Legge 328/2000;

     c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della Legge 328/2000 e secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

     d) titolarità delle funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla vigilanza e all’accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

     e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l’integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

     f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell’ambito della vita comunitaria;

     g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell’ambito dei Servizi Sociali volti all’integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

     h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 328/2000, per valutare la qualità dell’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

     i) adozione della carta dei servizi di cui all’articolo 13 della Legge 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

 

     Art. 133. Ruolo del terzo settore.

     1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i Comuni, le Province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea.

     2. Per l’affidamento dei servizi, i Comuni, le Province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

     3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

     4. I Comuni, le Province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi.

 

CAPO IV

Istruzione e formazione professionale

 

SEZIONE I

Sistema formativo integrato

 

     Art. 134. Principi generali.

     1. La Regione persegue l’integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.

     2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all’apprendimento.

 

     Art. 135. Finalità.

     1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.

     2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell’offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.

     3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.

 

     Art. 136. Definizioni ed ambiti di integrazione.

     1. Ai fini della presente legge si intende:

     a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

     b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

     c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all’acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l’azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

     2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

     3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

     a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell’obbligo scolastico;

     b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell’educazione degli adulti;

     c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell’attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

     d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l’Università.

     4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

 

SEZIONE II

Istruzione e formazione professionale


     Art. 137. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

     a) programmazione territoriale dell’offerta scolastica e formativa sulla base dell’analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

     b) diritto allo studio e all’apprendimento;

     c) sostegno all’autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

     d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

     e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

     f) orientamento.

     2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell’art. 138 del D.Lgs. n. 112/98, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

     3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell’ambito della formazione tecnico professionale superiore.

     4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

     5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 138. Funzioni delle Province e dei Comuni.

     1. Oltre alle funzioni di cui all’art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi del predetto articolo.

     2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

     a) programmazione della messa in rete delle scuole;

     b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

     c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del successivo comma 4.

     3. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all’entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell’art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998.

     4. I Comuni esercitano le funzioni di cui all’art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

     a) interventi per la scuola dell’infanzia, nell’ambito della legislazione regionale del settore;

     b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

     5. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell’art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

     a) offerta formativa integrata sulla base dell’analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

     b) diritto allo studio e all’apprendimento, nell’ambito della legislazione regionale del settore;

     c) sostegno all’autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell’articolo 138 e della legislazione regionale;

     d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

     6. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell’ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

     7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all’istruzione secondaria superiore:

     a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

     b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

     c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

     d) diritto all’istruzione e obbligo scolastico. [21]

     8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:

     a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;

     b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;

     c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

     d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;

     e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;

     f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;

     g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

     h) adempimenti amministrativi per l’utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;

     i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;

     j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;

     k) assistenza tecnica all’utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;

     l) coordinamento, indirizzo e controllo sull’attività dei Centri regionali di formazione professionale;

     m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale. [22]

     9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. [23]

 

     Art. 139. Programmazione della rete scolastica.

     1. Il Consiglio regionale, nell’ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l’organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell’offerta formativa.

     2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

     3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

     4. Le Province ed i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell’art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

 

     Art. 140. Diritto allo studio e all’apprendimento.

     1. La Regione, nell’ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all’apprendimento.

 

     Art. 141. Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.

     1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

     a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell’offerta formativa;

     b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

     c) la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all’interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell’attività didattica.

     2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

     a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall’articolo 138;

     b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

 

     Art. 142. Promozione dell’attività delle Università della terza età.

     1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell’istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

     a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

     b) l’inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

     a) avere sede nel territorio regionale;

     b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

     c) operare senza fini di lucro;

     d) svolgere attività da almeno un anno.

     3. L’accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all’iscrizione o alla frequenza.

     4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle Province dei relativi contributi.

 

CAPO V

Beni e attività culturali

 

     Art. 143. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

     a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario:

     b) la tutela del patrimonio bibliografico;

     c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

     d) la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/98 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

 

     Art. 144. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

     Allo stesso fine esse:

     a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

     b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.

     2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/1998, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica e alla formazione professionale, all’educazione degli adulti.

     3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto legislativo 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

     4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

     a) promozione educativa delle comunità locali;

     b) piani di orientamento permanente;

     c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;

     d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;

     e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;

     f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l’uso dei beni culturali. [24]

 

     Art. 145. Funzioni dei Comuni.

     1. Ai Comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.

     2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i Comuni curano in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto legislativo 112/98. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

     3. Salvo le funzioni della Regione e delle Province, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/98, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica, all’educazione degli adulti.

     4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto legislativo 112/98 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

 

CAPO VI

Spettacolo

 

     Art. 146. Oggetto.

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

 

     Art. 147. Funzione della Regione.

     1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:

     a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali;

     b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;

     c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell’ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

 

     Art. 148. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) il sostegno all’imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l’accesso nel credito;

     b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;

     c) l’attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;

     d) l’attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

     e) lo svolgimento, in collaborazione con i Comuni e gli operatori del settore, di un’attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

     2. Le Province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

 

     Art. 149. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni, nell’ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

     b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

     c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

 

CAPO VII

Sport

 

     Art. 150. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l’uniforme diffusione e l’ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione e all’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

     b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport;

     c) l’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

     d) la stipula di convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l’accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

 

     Art. 151. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

     a) la promozione e l’incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984 e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 150;

     b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnicoorganizzativa degli operatori sportivi;

     c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

     d) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

     e) la promozione dell’attività motoria per la terza età.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

 

TITOLO V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

 

CAPO I

Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

 

     Art. 152. Oggetto.

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell’art. 159, comma 1, del d.lgs. 112/1998 nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli articoli 162 e 163 del citato d.lgs. 112.

 

     Art. 153. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai Comuni:

     a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

     b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616/1977 e dell’art. 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

     2. I Comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della legge n. 65/1986 e della l.r. 24/1990.

 

     Art. 154. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell’esercizio delle stesse le Province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 della legge n. 65/1986 e dalla l.r. n. 24/1990.

     2. Le Province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell’art. 163, del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 155. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

     2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

     a) la vigilanza sulle aree naturali protette;

     b) la vigilanza sui boschi;

     c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;

     d) il supporto negli interventi di protezione civile;

     e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;

     f) la polizia delle miniere e delle cave;

     g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con r.d. n. 1775/1933;

     h) polizia idraulica;

     i) polizia sanitaria e veterinaria;

     l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge n. 65/1986 e dalla l.r. 24/1990.

     3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell’art. 162, comma 1, del d.lgs. 112/1998, la competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, nell’ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all’art.9 del d.lgs. 285/1992.

     4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

 

TITOLO VI

Riordino della legislazione regionale vigente

 

     Art. 156. Redazione dei testi unici.

     1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l’emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

     2. Il Gruppo di lavoro di cui all’articolo 157, predispone modelli per l’emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.

     3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell’attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa.

     4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l’approvazione.

     5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.

     6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l’attività si uniforma ai seguenti criteri:

     a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

     b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

     c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

     d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

 

     Art. 157. Gruppo di lavoro.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per i 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.

     2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l’emanazione di testi unici.

     3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO VII

Norme di prima applicazione

 

     Art. 158. Termine del trasferimento.

     1. I Comuni e le Province definiscono la propria struttura per l’esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell’articolo 18.

     2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.

     3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio-economiche degli Enti locali.

     4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni in difficoltà possono rinviare l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall’entrata in vigore.

     5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le Province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.

     6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le Province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l’obbligo della Giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell’articolo precedente.

 

     Art. 159. Norma transitoria.

     1. Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

 

     Art. 160.

     1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

[3] Capo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[5] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[9] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[10] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[11] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, che ha abrogato l'intero capo II.

[12] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. La disposizione di modifica è stata soppressa dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[14] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. La disposizione di modifica è stata soppressa dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[15] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[16] Articolo così modificato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[17] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[19] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[20] Lettera così modificata dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[21] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[22] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[23] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[24] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.