§ 4.4.15 - Regolamento 15 ottobre 1997, n. 2064.
Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:15/10/1997
Numero:2064


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento si applica alle forme di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 che sono gestite dagli Stati membri.
Art. 2.      1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri debbono conformarsi a quanto segue:
Art. 3.      1. Gli Stati membri organizzano, sulla base di un sondaggio adeguato, controlli dei progetti o delle iniziative (in prosieguo: "i controlli"), in particolare ai fini seguenti:
Art. 4.      Con i controlli di cui all'articolo 3 gli Stati membri tentano di verificare almeno gli aspetti seguenti:
Art. 5.      I controlli accertano se i problemi eventualmente riscontrati hanno carattere sistematico e costituiscono quindi un fattore di rischio per altri progetti facenti capo allo stesso destinatario [...]
Art. 6.      Almeno una volta all'anno la Commissione ed i singoli Stati membri si consultano allo scopo di coordinare i programmi di controlli in modo da sfruttare al massimo le risorse globalmente [...]
Art. 7.      1. Gli Stati membri provvedono affinché le presunte irregolarità constatate a seguito di controlli nazionali o comunitari siano oggetto d'indagini e diano luogo ad un adeguato intervento.
Art. 8.      1. Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono [...]
Art. 9.      Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 1998, gli Stati membri, informano la Commissione in merito all'applicazione del presente regolamento nell'anno civile [...]
Art. 10.      Sulla base di accordi amministrativi conclusi con ogni Stato membro, la Commissione e gli Stati membri cooperano per assicurare il conseguimento degli scopi del presente regolamento.
Art. 11.      Per le forme di intervento cui partecipano più Stati membri o i cui destinatari sono in più Stati membri, gli Stati membri interessati e la Commissione si forniscono la reciproca assistenza [...]
Art. 12.      1. Le persone o gli organismi responsabili della realizzazione delle operazioni cofinanziate dalla Comunità provvedono affinché tutta la documentazione e le registrazioni contabili necessari per [...]
Art. 13.      Le informazioni raccolte in occasione dei controlli sono coperte dal segreto professionale, secondo le norme nazionali e comunitarie pertinenti. Esse possono essere comunicate soltanto alle [...]
Art. 14.      Conformemente alle norme nazionali pertinenti, gli agenti della Commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati in vista o a seguito dei controlli eseguiti in forza del presente [...]
Art. 15.      Nulla osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni in materia di controllo più severe di quelle previste dal presente regolamento.
Art. 16.      Qualora riguardino il FEAOG, sezione orientamento, i controlli eseguiti a norma dei regolamenti (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e (CEE) n. 3887/92 della Commissione possono valere anche a norma [...]
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 8 si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.


§ 4.4.15 - Regolamento 15 ottobre 1997, n. 2064.

Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

(G.U.C.E. 23 ottobre 1997, n. L 290).

 

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si applica alle forme di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 che sono gestite dagli Stati membri.

 

     Art. 2.

     1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri debbono conformarsi a quanto segue:

     a) assicurare l'adeguata esecuzione delle forme di intervento conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria;

     b) prevedere una certificazione adeguata circa la fondatezza delle domande di pagamento di anticipi e saldi, basate su spese effettivamente sostenute;

     c) prevedere una pista di controllo adeguata;

     d) specificare l'organizzazione delle competenze ed in particolare i controlli da eseguire ai diversi livelli per garantire la validità delle certificazioni;

     e) rendere agevole l'individuazione di eventuali carenze o rischi nell'esecuzione di azioni e progetti;

     f) prevedere interventi correttivi per eliminare carenze, rischi o irregolarità individuali durante l'esecuzione del progetto, con particolare riguardo alla gestione finanziaria.

     2. Ai fini del presente regolamento una pista di controllo è adeguata quando consenta quanto segue:

     a) di verificare la corrispondenza fra gli importi sintetici certificati alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa ai vari livelli dell'amministrazione e dei destinatari finali;

     b) controllare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.

     3. Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell'allegato I.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri organizzano, sulla base di un sondaggio adeguato, controlli dei progetti o delle iniziative (in prosieguo: "i controlli"), in particolare ai fini seguenti:

     a) verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo utilizzati;

     b) verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai diversi livelli.

     2. I controlli eseguiti prima della liquidazione delle varie forme di intervento riguardano almeno il 5 % della spesa totale sovvenzionabile e un campione rappresentativo dei progetti o delle iniziative, approvati, tenendo conto del disposto del paragrafo 3.

Per le forme d'intervento approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la suddetta percentuale può essere ridotta proporzionalmente.

Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato.

     3. Nel selezionare il campione di progetti o iniziative da sottoporre a controlli si tiene conto di quanto segue:

     a) l'esigenza di controllare progetti o iniziative di vario tipo e dimensioni;

     b) i fattori di rischio individuati dai controlli nazionali o comunitari;

     c) la concentrazione di progetti in capo a determinate autorità o a taluni destinatari finali, in modo che i principali servizi preposti all'esecuzione e i principali destinatari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della liquidazione di ciascuna forma di intervento.

 

     Art. 4.

     Con i controlli di cui all'articolo 3 gli Stati membri tentano di verificare almeno gli aspetti seguenti:

     a) l'applicazione pratica e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;

     b) a livello del destinatario finale e delle autorità intermedie, la concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;

     c) la presenza di una pista di controllo adeguata;

     d) per un adeguato numero di voci di spesa, che la natura e i tempi degli impegni e dei pagamenti siano conformi alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche che erano state approvate per il progetto e ai lavori effettivamente eseguiti;

     e) che la destinazione o la prevista destinazione del progetto corrisponda a quella descritta nella domanda di cofinanziamento comunitario;

     f) che i contributi finanziari della Comunità rientrino nei limiti fissati dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dalle altre disposizioni comunitarie pertinenti, e che siano pagati ai destinatari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;

     g) che il pertinente cofinanziamento nazionale sia realmente disponibile;

     h) che le iniziative cofinanziate siano state realizzate conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

 

     Art. 5.

     I controlli accertano se i problemi eventualmente riscontrati hanno carattere sistematico e costituiscono quindi un fattore di rischio per altri progetti facenti capo allo stesso destinatario finale o sono gestiti dalla stessa autorità responsabile della realizzazione; individuano inoltre le cause di una tale situazione e l'esigenza di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

 

     Art. 6.

     Almeno una volta all'anno la Commissione ed i singoli Stati membri si consultano allo scopo di coordinare i programmi di controlli in modo da sfruttare al massimo le risorse globalmente destinate ai controlli a livello nazionale e comunitario. Le consultazioni riguardano anche le tecniche da applicare per l'analisi dei rischi e tengono conto dei controlli recenti, nonché delle relazioni e delle comunicazioni delle autorità nazionali, della Commissione e della Corte dei conti.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le presunte irregolarità constatate a seguito di controlli nazionali o comunitari siano oggetto d'indagini e diano luogo ad un adeguato intervento.

     2. Se una presunta irregolarità non ha formato oggetto di un adeguato intervento nei sei mesi successivi alla segnalazione alla pertinente autorità responsabile della realizzazione, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, qualora non lo abbia già fatto in applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94.

     3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "adeguato intervento" si intende la presentazione alla persona o all'organismo incaricati dei controlli nello Stato membro, da parte del destinatario finale o dell'autorità responsabile della realizzazione, di sufficienti elementi di prova che la presunta irregolarità non sussiste o è stata sanata.

Qualora l'irregolarità presenti carattere sistematico, per adeguato intervento si intende anche l'adozione delle necessarie misure correttive per i casi che non erano stati autonomamente individuati nel corso dei controlli e per la prevenzione del reiterarsi di situazioni analoghe.

     4. Gli elementi di prova di cui al paragrafo 3 possono essere costituiti da copie delle registrazioni contabili e dei documenti giustificativi o da qualsivoglia elemento probante utile.

 

     Art. 8.

     1. Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un attestato, il cui modello è fornito a titolo indicativo all'allegato II, redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione. L'attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese.

     2. Se l'esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione finale delle spese, l'attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie.

     In tal caso, la Commissione può chiedere l'esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine.

 

     Art. 9.

     Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 1998, gli Stati membri, informano la Commissione in merito all'applicazione del presente regolamento nell'anno civile precedente, con particolare riguardo al disposto dell'articolo 2, indicando anche eventuali integrazioni e aggiornamenti da apportare alla descrizione dei sistemi di gestione e controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88.

 

     Art. 10.

     Sulla base di accordi amministrativi conclusi con ogni Stato membro, la Commissione e gli Stati membri cooperano per assicurare il conseguimento degli scopi del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Per le forme di intervento cui partecipano più Stati membri o i cui destinatari sono in più Stati membri, gli Stati membri interessati e la Commissione si forniscono la reciproca assistenza amministrativa necessaria ad assicurare un adeguato controllo.

 

     Art. 12.

     1. Le persone o gli organismi responsabili della realizzazione delle operazioni cofinanziate dalla Comunità provvedono affinché tutta la documentazione e le registrazioni contabili necessari per l'esecuzione dei controlli siano messi a disposizione dei funzionari responsabili dei controlli stessi o delle persone a tal fine delegate.

     2. I funzionari responsabili dei controlli o per le persone a tal fine delegate possono richiedere estratti o copie dei documenti o delle registrazioni contabili di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 13.

     Le informazioni raccolte in occasione dei controlli sono coperte dal segreto professionale, secondo le norme nazionali e comunitarie pertinenti. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni cui sono preposte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, debbono averne conoscenza per l'espletamento di dette funzioni.

 

     Art. 14.

     Conformemente alle norme nazionali pertinenti, gli agenti della Commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati in vista o a seguito dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici.

 

     Art. 15.

     Nulla osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni in materia di controllo più severe di quelle previste dal presente regolamento.

 

     Art. 16.

     Qualora riguardino il FEAOG, sezione orientamento, i controlli eseguiti a norma dei regolamenti (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e (CEE) n. 3887/92 della Commissione possono valere anche a norma del presente regolamento.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 8 si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Tuttavia, il paragrafo 1 dell'articolo 8 non è d'applicazione con decorrenza 1 gennaio 1998 nei confronti delle forme d'intervento per le quali la prima decisione di concessione di aiuto fissa la data estrema per gli impegni comunitari e quelli nazionali non oltre il 1 gennaio 1997 [1]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato I

Descrizione indicativa delle informazioni richieste per la pista di controllo (articolo 2, paragrafo 3)

 

     Una pista di controllo adeguata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 è garantita quando, per una determinata forma d'intervento:

     1. Le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai destinatari finali per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile, l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei documenti giustificativi e la data e il metodo di pagamento. Le registrazioni sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto (ad es. le fatture).

     2. Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle operazioni cofinanziate dalla Comunità, dev'essere adeguatamente giustificata l'accuratezza della ripartizione dell'importo tra operazioni cofinanziate dalla Comunità ed altre operazioni. Analoga giustificazione è fornita anche per quei tipi di spesa riconosciuti ammissibili entro determinati limiti o proporzionalmente ad altri costi.

     3. I piani tecnici e finanziari del progetto, le relazioni sullo stato d'avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei contributi, le procedure di gara e di appalto, ecc. sono disponibili ai vari livelli di gestione.

     4. Nel dichiarare le spese effettivamente sostenute alle autorità intermedie le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono riassunte in un rendiconto particolareggiato di spesa che indica, per ogni progetto cofinanziato dalla Comunità, tutte le singole voci di spesa che concorrono a formare l'importo complessivo certificato. Questi rendiconti di spesa dettagliati costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni delle autorità intermedie.

     5. Le autorità intermedie tengono le registrazioni contabili di ogni singolo progetto e degli importi sintetici di spesa certificati di volta in volta dai beneficiari finali. Nel riferire alle autorità abilitate di cui all'articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88 le autorità intermedie presentano un elenco dei progetti approvati nell'ambito di ogni forma d'intervento, oltre ad una serie di informazioni che comprendono, per ogni singolo progetto, per lo meno l'identificazione completa del progetto e del beneficiario finale, la data di approvazione del contributo, gli importi impegnati e pagati, il periodo di spesa considerato e gli importi di spesa per ogni misura e sottoprogramma. Queste informazioni costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità abilitata e servono di base per la preparazione delle dichiarazioni di spesa da presentare alla Commissione.

     6. Qualora i beneficiari finali riferiscano direttamente all'autorità abilitata, il rendiconto dettagliato di spesa di cui al paragrafo 4 costituisce la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità abilitata, che deve redigere l'elenco dei progetti di cui al paragrafo 5.

     7. Qualora, tra il beneficiario finale e l'autorità abilitata intervengano più autorità intermedie, ciascuna di queste esige, per il proprio settore di competenza, un rendiconto dettagliato delle spese al livello inferiore che utilizza come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili, delle quali trasmette al livello superiore almeno un rendiconto degli importi di spesa per ogni singolo progetto.

     8. Qualora siano adottati altri modelli di organizzazione delle procedure di gestione e di informazione, compresi trasferimenti elettronici di dati, tutte le autorità interessate ottengono informazioni sufficienti dal livello inferiore per poter giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore, garantendo così una buona traccia di controllo dagli importi sintetici certificati alla Commissione alle singole voci di spesa e relativi documenti giustificativi al livello del beneficiario finale.

 

 

Allegato II

 

(Omissis)

 

Modello indicativo di attestato per la liquidazione delle forme d'intervento (articolo 8)

 

Alla Commissione europea, direttore generale

 

Introduzione

     1. Il sottoscritto ................... (indicare nome, qualifica e servizio), dichiara di aver esaminato la dichiarazione finale di spesa per ................... (indicare la forma di intervento, il fondo strutturale e il periodo interessato) e la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario.

 

Controlli effettuati

     2. Dichiaro di aver eseguito il controllo conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2064/97. Ho programmato e eseguito il controllo con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la dichiarazione finale di spesa e la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario non contengano errori sostanziali ...................... (descrivere brevemente come si è proceduto per l'esecuzione del controllo).

 

Osservazioni

     3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori: a)

b)

c), ecc.

(Indicare i limiti cui è stato soggetto il lavoro di controllo, ad esempio problemi sistematici, carenze di gestione, mancanza di traccia di controllo, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare l'importo di spesa interessato da questi limiti e il corrispondente contributo comunitario).

 

     4. Dal controllo da me effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ha potuto avere accesso è emersa una bassa/alta frequenza (indicare a seconda dei casi; se la frequenza è alta, fornire le necessarie spiegazioni) di errori/irregolarità. Tutti gli errori/irregolarità rilevati hanno dato luogo ad un adeguato intervento da parte delle autorità di gestione e non sembrano ripercuotersi sull'importo del contributo comunitario erogabile, con le seguenti eccezioni: a)

b)

c), ecc.

(Indicare gli errori/le irregolarità che non hanno dato luogo ad un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistematico e la portata del problema, e l'importo del contributo comunitario interessato).

 

Conclusioni

     Se il controllo non è stato soggetto a limitazioni, la frequenza di errori rilevata è bassa e tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati:

 

     5 a) In base al controllo da me effettuato e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali ho potuto avere accesso, ritengo che la dichiarazione finale di spesa rispecchia in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni del programma e la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario è da considerarsi valida.

Se ci sono state alcune limitazioni al controllo, ma la frequenza di errori non è elevata oppure se ci sono problemi che non sono stati adeguatamente affrontati:

 

     5 b) In base al controllo da me effettuato e alle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari alle quali ho potuto aver accesso ritengo, se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o gli errori/le irregolarità che non sono stati adeguatamente trattati, come riferito al precedente punto 4, che la dichiarazione finale di spesa rispecchi in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni del programma e che la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario debba essere considerata valida.

Se il controllo è stato fortemente limitato o la frequenza di errori è elevata, anche se gli errori/le irregolarità riscontrati sono stati affrontati adeguatamente:

 

     5 c) In considerazione degli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o vista l'alta frequenza di errori indicata al punto 4 non sono in grado di esprimere un giudizio sulla dichiarazione finale di spesa e sulla richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario.

Data e firma

 

(Omissis)

 

 


[1] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2406/98.