§ 2.3.9 - L.R. 24 novembre 2006, n. 15.
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali e polizia locale
Data:24/11/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Tipi di collaborazione.
Art. 4.  Unione di Comuni.
Art. 5.  Fusione di Comuni.
Art. 6.  Comprensori comunali.
Art. 7.  Associazioni fra Comuni.
Art. 8.  Comunità montane.
Art. 9.  Convenzioni.
Art. 10.  Consorzi.
Art. 11.  Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.
Art. 12.  Funzioni conferite ai Comuni.
Art. 13.  Gestione associata.
Art. 14.  Poteri sostitutivi.
Art. 15.  Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.
Art. 16.  Programma provinciale di riordino territoriale.
Art. 17.  Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.
Art. 18.  Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.
Art. 19.  Relazione al Consiglio.
Art. 20.  Criteri per la concessione degli incentivi.
Art. 21.  Sostegno alle attività formative.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Norme transitorie.
Art. 24.  Norme finali.


§ 2.3.9 - L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

(B.U. 4 dicembre 2006, n. 22 - S.S. n. 1).

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

     a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

     b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

     2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

 

Capo II

Forme di collaborazione fra Comuni

 

     Art. 3. Tipi di collaborazione.

     1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

     a. Unione di Comuni;

     b. Fusione dei Comuni;

     c. Comprensori comunali;

     d. Associazione fra Comuni;

     e. Comunità montane;

     f. Convenzioni;

     g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;

     h. Intese interregionali.

     2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Unione di Comuni.

     1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

     a) polizia municipale;

     b) gestione del personale;

     c) servizi tecnici;

     d) servizi sociali;

     e) urbanistica;

     f) commercio e attività produttive;

     g) servizi tributi;

     h) finanza e contabilità;

     i) servizi ambientali;

     l) servizi a domanda individuale.

     2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

     3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

     4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

     5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

     6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

     7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

     8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

     9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

 

     Art. 5. Fusione di Comuni.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

     2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.

     3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.

     4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

     5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.

 

     Art. 6. Comprensori comunali.

     1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.

     2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

     3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.

     4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.

     5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.

     6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.

     7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

 

     Art. 7. Associazioni fra Comuni.

     1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.

     2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.

     3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

     4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:

     a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;

     b) l'oggetto e la durata dell' associazione;

     c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

     d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.

     5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.

     6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.

 

     Art. 8. Comunità montane.

     1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.

     2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [1].

     3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.

     4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.

     5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

 

     Art. 9. Convenzioni.

     1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

     2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

 

     Art. 10. Consorzi.

     1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.

     2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

     3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

     4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

     5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

     6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

     7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.

 

     Art. 11. Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

     2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

     3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

     4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

 

Capo III

Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Esercizio dei poteri sostitutivi

 

     Art. 12. Funzioni conferite ai Comuni.

     1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 13. Gestione associata.

     1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

     2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

 

     Art. 14. Poteri sostitutivi.

     1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

     2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

     3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

     4. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.

     5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

 

Capo IV

Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio

 

     Art. 15. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.

     1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

     2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

     3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

     4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

 

     Art. 16. Programma provinciale di riordino territoriale.

     1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

     2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

     3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

     4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

     5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

 

     Art. 17. Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.

     1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.

     2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.

     3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.

     4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

     5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.

 

     Art. 18. Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.

     1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:

     a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;

     b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;

     c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.

     2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispone lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.

     3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

     4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

     5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

     6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

     7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

     8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

     9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

 

     Art. 19. Relazione al Consiglio.

     1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

 

     Art. 20. Criteri per la concessione degli incentivi.

     1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

     2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

     a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implichino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

     • Polizia municipale

     • Gestione del personale

     • Servizi tecnici

     • Servizi sociali

     • Urbanistica

     • Commercio e attività produttive

     • Servizio tributi

     • Finanza e contabilità

     • Servizi ambientali

     • Servizi a domanda individuale;

     b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

     c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

     d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

     e) altimetria ed estensione del territorio montano;

     f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

     3. Il Programma prevede:

     a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

     b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

     4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.

     5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.

     6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.

     7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.

     8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.

     9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

     10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.

     11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.

 

     Art. 21. Sostegno alle attività formative.

     1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

 

     Art. 23. Norme transitorie.

     1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 48 dello Statuto regionale, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

     2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

 

     Art. 24. Norme finali.

     1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

     2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

     3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

     4. Tutte le disposizioni della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2007, n. 16.