§ 2.4.4 - L.R. 19 marzo 1999, n. 4.
Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:19/03/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Natura)
Art. 2.  Autonomia statutaria.
Art. 3.  Regolamenti.
Art. 4.  Funzioni.
Art. 5.  (Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali)
Art. 6.  Determinazione degli ambiti territoriali.
Art. 7.  Individuazione delle Comunità Montane.
Art. 8.  (Controllo sulle Comunità Montane)
Art. 9.  Organi delle Comunità Montane.
Art. 10.  (Composizione del Consiglio)
Art. 11.  Competenze del Consiglio.
Art. 12.  (Composizione della Giunta)
Art. 13.  Competenze della Giunta.
Art. 14.  Elezione del Presidente e della Giunta.
Art. 15.  Mancata elezione del Presidente e della Giunta.
Art. 16.  Il Presidente.
Art. 17.  Rapporto di fiducia.
Art. 18.  Durata in carica del Consiglio.
Art. 19.  Dimissioni.
Art. 20.  Funzionamento degli organi.
Art. 21.  (Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità Montane)
Art. 22.  (Indennità)
Art. 23.  Concorso alla programmazione regionale e provinciale.
Art. 24.  Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
Art. 24 bis.  (Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata)
Art. 25.  Programma annuale operativo.
Art. 26.  Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico.
Art. 27.  Destinazione d'uso del territorio.
Art. 28.  Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo- pastorali.
Art. 29.  Conferenza permanente per la montagna.
Art. 30.  Partecipazione.
Art. 31.  Azioni di tutela e valorizzazione ambientale.
Art. 32.  Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.
Art. 33.  Modifica art. 15 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20.
Art. 34.  Azioni di rianimazione demografica e sociale.
Art. 35.  Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria.
Art. 36.  Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali.
Art. 37.  Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.
Art. 38.  Turismo rurale in ambiente montano.
Art. 39.  Consolidamento e sviluppo dell'occupazione.
Art. 40.  Trasporti e viabilità locale.
Art. 41.  Servizio scolastico e promozione culturale.
Art. 42.  Autoproduzione in campo energetico.
Art. 43.  Informatica e telematica.
Art. 44.  Accordi interprofessionali per il settore del legno.
Art. 45.  Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, storico, culturale e religioso.
Art. 46.  Gestione associata dei servizi pubblici locali.
Art. 47.  Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna.
Art. 48.  Autonomia finanziaria.
Art. 49.  Finanziamenti regionali.
Art. 50.  Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento.
Art. 51.  Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane.
Art. 52.  Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane.
Art. 53.  Fondo per gli interventi speciali per la montagna.
Art. 54.  Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
Art. 55.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 56.  Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Art. 57.  Norma finanziaria.
Art. 58.  Revisione economico-finanziaria.
Art. 59.  Organizzazione delle strutture e del personale.
Art. 60.  Disposizioni applicabili.
Art. 61.  Costituzione delle Comunità Montane e definizione dei rapporti patrimoniali.
Art. 62.  Costituzione provvisoria degli organi.
Art. 63.  Prima seduta del Consiglio provvisorio.
Art. 64.  Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento.
Art. 65.  Norma transitoria per gli organi attuali.
Art. 66.  Adeguamento degli Statuti.
Art. 67.  Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna.
Art. 68.  Abrogazioni.
Art. 69.  Norma finanziaria.
Art. 70.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.4 - L.R. 19 marzo 1999, n. 4. [1]

Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.

(B.U. n. 28 del 24 marzo 1999).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Natura) [2]

     1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite o delegate.

     2. Le Comunità Montane costituiscono il livello ottimale per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni montani e parzialmente montani, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell’ambito territoriale di competenza.

 

     Art. 2. Autonomia statutaria.

     1. Le Comunità Montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

     2. Lo Statuto, nei limiti dei principi fissati per legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità Montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità Montana.

     3. Lo Statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

     4. Dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [3].

     5. Il Consiglio delibera lo Statuto entro quattro mesi dalla data di costituzione della Comunità Montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio, che nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto [4].

 

     Art. 3. Regolamenti.

     1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità Montana adotta il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

     2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo Statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.

 

     Art. 4. Funzioni.

     1. Le Comunità Montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

     2. La Regione, con appositi provvedimenti legislativi da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alle Comunità Montane funzioni nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'artigianato, della difesa del suolo, del turismo e dei beni culturali, che non appartengano alla competenza istituzionale e territoriale di altri soggetti.

     3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità Montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

     4. Possono altresì essere delegate alle Comunità Montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità Montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzione con la Provincia stessa.

 

     Art. 5. (Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali) [5]

     1. La legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 recante “Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni” disciplina le modalità per la gestione associata di funzioni e servizi che i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, intendono esercitare in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione.

 

     Art. 6. Determinazione degli ambiti territoriali. [6]

     1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell’art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, di cui al presente articolo.

     2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare. Sono altresì associati in una Comunità Montana i Comuni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

     a) ubicazione della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello del mare;

     b) territorio non inferiore per almeno il 33% della loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare.

     3. Sono inclusi nella delimitazione delle aree delle Comunità Montane i Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche così come individuati nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, ed in applicazione di quanto contenuto nell’art. 13 della medesima legge ed agli artt. 21, 23 e 24 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”, che presentino i seguenti requisiti:

     a) ubicazione della sede del Municipio in quota non inferiore a 500 mt s.l.m. ed almeno il 45% del territorio comunale a quota superiore a 300 mt s.l.m.;

     b) ovvero, siano già appartenenti alle Comunità Montane.

     4. Non possono essere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.

     5. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l’istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana è tenuto a deliberare l’adesione del Comune richiedente.

     6. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.

 

     Art. 7. Individuazione delle Comunità Montane. [7]

     1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall’art. 6 della presente legge:

     a) Provincia di Cosenza nr. 8 (otto) Comunità Montane;

     b) Provincia di Catanzaro nr. 3 (tre) Comunità Montane;

     c) Provincia di Crotone nr. 1 (uno) Comunità Montane;

     d) Provincia di Vibo Valentia nr. 2 (due) Comunità Montane;

     e) Provincia di Reggio Calabria nr. 6 (sei) Comunità Montane.

     2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all’Allegato A della presente legge.

     3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità Montane.

 

     Art. 8. (Controllo sulle Comunità Montane) [8]

     1. Nell’ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l’economicità dell’azione amministrativa e contabile nonché per valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

 

TITOLO II

Organi delle Comunità Montane

 

     Art. 9. Organi delle Comunità Montane.

     1. Sono organi delle Comunità Montane: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

     2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economica- finanziaria.

 

     Art. 10. (Composizione del Consiglio) [9]

     1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.

     2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana, è così determinato:

     a) n. 3 (tre) componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l’una per la maggioranza e l’altra per la minoranza. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.

     b) n. 1 (uno) componenti per gli altri Comuni.

     3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l’articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi.

 

     Art. 11. Competenze del Consiglio.

     1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo della Comunità Montana.

     2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

     a) lo Statuto, i Regolamenti dell'Ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;

     b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;

     c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

     d) la costituzione e la modificazione di forme associative;

     e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

     f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;

     g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

     h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

     i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;

     l) la determinazione delle indennità per gli amministratori della Comunità Montana;

     m) l'elezione del revisore contabile;

     n) l'emissione di prestiti obbligazionari.

     3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

     Art. 12. (Composizione della Giunta) [10]

     1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane con popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

     2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori.

 

     Art. 13. Competenze della Giunta.

     1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

     2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana. Lo Statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.

 

     Art. 14. Elezione del Presidente e della Giunta.

     1. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente le designazioni del Presidente e degli Assessori.

     2. Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

     3. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

 

     Art. 15. Mancata elezione del Presidente e della Giunta.

     1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata dalla Giunta regionale.

     2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della relativa pubblicazione.

     4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 

     Art. 16. Il Presidente.

     1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.

     2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità Montana.

     3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati.

     4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

 

     Art. 17. Rapporto di fiducia.

     1. Lo Statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.

     2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

 

     Art. 18. Durata in carica del Consiglio.

     1. La durata in carica del Consiglio della Comunità Montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità Montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

     2. Il Consiglio della Comunità Montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli Comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della stessa Comunità Montana.

     3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità Montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 e dallo Statuto, entro e non oltre 45 giorni.

     4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.

     5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

 

     Art. 19. Dimissioni.

     1. Le dimissioni del Presidente e della Giunta della Comunità Montana sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana [11].

     2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

     3. Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

 

     Art. 20. Funzionamento degli organi.

     1. Il funzionamento degli organi con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base a principi stabiliti dalla presente legge e dallo Statuto.

 

     Art. 21. (Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità Montane) [12]

     1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montana in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall’art. 142 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

 

     Art. 22. (Indennità) [13]

     1. Al Presidente e agli Assessori delle Comunità Montane spetta l’indennità nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2, comma 25, ridotta di un ulteriore 20% e decurtata da quella eventualmente già percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune.

     2. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta il solo gettone di presenza nella misura prevista dalla vigente normativa.

 

TITOLO III

Programmazione ed attuazione degli interventi speciali per la montagna.

 

     Art. 23. Concorso alla programmazione regionale e provinciale.

     1. Le Comunità Montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionale e provinciale, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

 

     Art. 24. Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

     1. La Comunità Montana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero provvede all'aggiornamento dello stesso, adeguandolo ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi della Giunta regionale. Il suddetto piano ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

     2. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "nuove disposizioni per le zone montane";

     3. I progetti, individuati con riferimenti alle linee e agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo e per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili dovranno avere particolare riferimento alle seguenti azioni:

     - tutela ambientale;

     - conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;

     - conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;.

     - promozione delle attività produttive;

     - rianimazione demografica e sociale;

     - gestione associata dei servizi pubblici locali.

 

     Art. 24 bis. (Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata) [14]

     1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

     2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l’idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

     3. Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

 

     Art. 25. Programma annuale operativo.

     1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità Montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

     2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti di interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio- economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni ai quali le Comunità Montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità Montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

     3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

 

     Art. 26. Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico.

     1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta della Giunta sentiti i Comuni che ne fanno parte.

     2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.

     3. La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.

     4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di 60 giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità Montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione, ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.

     5. Trascorso il termine di 60 giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità Montana, il piano è da ritenersi approvato.

     6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.

     7. Nel periodo di validità del piano, la Comunità Montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 27. Destinazione d'uso del territorio.

     1. Il Consiglio di ogni Comunità Montana, previo accordo di programma con i Comuni interessati, provvede, ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a definire una proposta di destinazione d'uso del territorio da inviare all'Amministrazione provinciale ai fini della stesura definitiva del piano di coordinamento territoriale provinciale.

 

     Art. 28. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo- pastorali.

     1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità Montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. Le Comunità Montane, possono decentrare i propri servizi tecnico- amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

 

     Art. 29. Conferenza permanente per la montagna.

     1. Ai fini di un migliore coordinamento degli interventi e per favorire il concorso delle Comunità Montane alla programmazione regionale e provinciale, nonché per consentire una maggiore conoscenza dell'attività di ciascuna comunità montana, è istituita la Conferenza permanente della montagna, presieduta dall'Assessore regionale competente e composta dai Presidenti delle Comunità Montane e delle Province, nonché dal Presidente dell'UNCEM.

     2. I componenti della Conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, possono delegare di volta in volta ad altri soggetti dell'ente rappresentato il diritto a partecipare, a pieno titolo, ai lavori.

     3. Per assicurare un qualificato supporto e la necessaria assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la Montagna, la Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

     4. La Giunta regionale elabora annualmente, avvalendosi della struttura di cui al precedente comma, un rapporto sulle politiche della montagna che in maniera particolare dovrà recare valutazioni ed indicazioni programmatiche in ordine:

     a) all'andamento della spesa pubblica;

     b) ai servizi pubblici gestiti in forme associate;

     c) allo stato di attuazione dei processi di programmazione delle forme associate e dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché di quelle che si ritiene utile ulteriormente delegare;

     d) all'aggiornamento della legislazione regionale in materia di politiche della montagna.

     5. Il rapporto di cui al precedente comma è presentato al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione.

 

     Art. 30. Partecipazione.

     1. Le Comunità Montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo Statuto.

 

TITOLO IV

Interventi speciali

 

     Art. 31. Azioni di tutela e valorizzazione ambientale.

     1. Le Comunità Montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla loro competenza dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

     a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;

     b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei Consorzi di Bonifica;

     c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;

     d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;

     e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;

     f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

     3. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità Montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

     a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;

     b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

     c) consorzi di miglioramento fondiario;

     d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

     4. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

 

     Art. 32. Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.

     1. Le Comunità Montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

     a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;

     b) accordi di programma con Enti pubblici;

     c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata;

     d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzata al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

     2. Le Comunità Montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

     a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;

     b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche, da effettuarsi d'intesa con l'A.FO.R., ferme restando le competenze come disciplinate dall'art. 7 della legge n. 20/92;

     c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro- silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;

     d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

     3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

     4. Le Comunità Montane, su delega dei Comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli stessi.

     5. Le Comunità Montane possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 97/1994, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani, e che siano composte per i 2/3 da giovani disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 40 anni.

 

     Art. 33. Modifica art. 15 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20.

     1. Al fine di meglio integrare i compiti di cui al precedente art. 32 assegnati alle Comunità Montane con gli interventi dell'intero settore delle foreste, della forestazione e difesa del suolo, il Consiglio di Amministrazione dell'A.FO.R. previsto dall'art. 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è integrato con un componente designato dalla Delegazione regionale dell'UNCEM.

 

     Art. 34. Azioni di rianimazione demografica e sociale.

     1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità Montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani, previo formale impegno di mantenere la residenza per almeno 10 anni.

     2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in Comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

     3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge 97/1994 nei Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale, sentite le Comunità Montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i Comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

     4. Le Comunità Montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità Montana, previa convenzione con i Comuni interessati.

     5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione dei servizi e dell'andamento demografico.

 

     Art. 35. Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria.

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e 40 anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

     c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni residenti nei Comuni montani.

     2. Le Comunità Montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

 

     Art. 36. Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge del 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità Montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno delle attività artigiane e della commercializzazione dei prodotti.

     2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari, definendo altresì le modalità per l'attribuzione del Marchio "Prodotto Autentico della Montagna Calabrese".

 

     Art. 37. Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità Montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

     2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

 

     Art. 38. Turismo rurale in ambiente montano.

     1. Le Comunità Montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzate allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

     2. A tal fine la Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna calabrese articolate per specifiche aree omogenee.

 

     Art. 39. Consolidamento e sviluppo dell'occupazione.

     1. La Regione persegue obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione ed assicurando il sostegno per le iniziative di pubblica utilità finalizzate:

     a) al recupero, ripristino ed alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;

     b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;

     c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri di aree di sosta;

     d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;

     e) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;

     f) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

     2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei, riservando adeguate risorse nei piani regionali di settore.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del decreto- legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le Comunità Montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui al presente articolo, modulati per stralci annuali.

     5. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle diverse iniziative con priorità alle Comunità Montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

     6. Le Comunità Montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al presente articolo che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

 

     Art. 40. Trasporti e viabilità locale.

     1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Montane su delega dei Comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell'articolo 23 della legge 97/1994.

     2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

     3. Le Comunità Montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità Montane.

     4. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità Montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

     5. Le Comunità Montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

     6. Le Comunità Montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

 

     Art. 41. Servizio scolastico e promozione culturale.

     1. I Comuni e le Comunità Montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

     2. Le Comunità Montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni residenti nei Comuni Montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

     3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

 

     Art. 42. Autoproduzione in campo energetico.

     1. La Regione, favorisce la autoproduzione energetica nei territori montani attraverso l'erogazione d'incentivi a soggetti privati e ad Enti pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, aerogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi elettrogeni ed altri sistemi di autoproduzione energetica purché in sintonia con le finalità di tutela ambientale.

 

     Art. 43. Informatica e telematica.

     1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni Montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, d'intesa con le Comunità Montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento

dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

     2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità Montana, anche in accordo con i Comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione di sportelli telematici.

     3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i Comuni Montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità Montane.

 

     Art. 44. Accordi interprofessionali per il settore del legno.

     1. La Regione, d'intesa con le Comunità Montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del Legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

 

     Art. 45. Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, storico, culturale e religioso.

     1. La Regione Calabria persegue la valorizzazione delle aree rurali anche attraverso il recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico della montagna ed a tal fine realizza progetti che consentano una migliore fruizione di tali beni da parte del pubblico.

     2. La Regione, in collaborazione con le Comunità Montane, le Province e gli Enti Parco, promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale della montagna calabrese, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando, altresì, ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.

     3. Le Comunità Montane, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono, altresì:

     a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volte a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;

     b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente riconosciuti dalla Comunità Montana in cui operano.

     4. La Regione e le Comunità Montane possono affidare la gestione diretta e l'organizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'erogazione di incentivi ad associazioni, centri culturali e cooperative giovanili aventi sede nel territorio di riferimento.

 

TITOLO V

Disposizioni varie

 

     Art. 46. Gestione associata dei servizi pubblici locali.

     1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità Montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:

     a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;

     b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;

     c) all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;

     d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;

     e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei Comuni Montani;

     f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

     2. I Comuni possono delegare le Comunità Montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio- economico.

 

     Art. 47. Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna.

     1. Nell'ambito della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali, viene istituito un Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione della presente legge.

     2. Presso ciascuna Comunità Montana è istituito ed attivato uno Sportello per la Montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.

     3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo Sportello per la Montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge 97/1994, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto; mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le Province, Comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

 

TITOLO VI

Finanza e Contabilità

 

     Art. 48. Autonomia finanziaria.

     1. Le Comunità Montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità Montane.

     2. I provvedimenti con i quali alle Comunità Montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

     3. La finanza delle Comunità Montane è costituita da:

     a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;

     b) quote dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana;

     c) tasse dei diritti dei servizi pubblici;

     d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;

     e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;

     f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

     g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;

     h) altre entrate.

 

     Art. 49. Finanziamenti regionali.

     1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

     2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità Montane attraverso:

     a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;

     b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane;

     c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;

     d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;

     e) fondo regionale per la montagna;

     f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

 

     Art. 50. Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento.

     1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità Montane secondo i seguenti parametri:

     a) una prima quota, pari al 20 per cento dello stanziamento totale, è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità Montane;

     b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al precedente punto a), viene ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità Montane;

     c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane.

 

     Art. 51. Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane.

     1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità Montane sono a carico della Regione.

     2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

 

     Art. 52. Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane.

     1. In attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del Fondo nazionale della Montagna alla Regione Calabria, sono istituiti i seguenti fondi:

     a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;

     b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

     2. La quota del Fondo Nazionale per la Montagna assegnata alla Regione Calabria è destinata:

     a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del Fondo per gli interventi speciali per la Montagna, di cui alla lettera a) del comma 1;

     b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del Fondo per la concessione di contributi per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del primo comma.

     3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

 

     Art. 53. Fondo per gli interventi speciali per la montagna.

     1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle Comunità Montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 97/94..

     2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

     a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui all'art. 25;

     b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità Montane partecipino.

     3. La Giunta regionale assegna alle Comunità Montane le quote del fondo per gli interventi speciali per la montagna secondo i seguenti parametri:.

     a) per il 30 per cento in misura fissa per ciascuna Comunità;

     b) per il 20 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nei territori montani;

     c) per il restante 50 per cento in misura proporzionale all'estensione del territorio montano delle diverse Comunità Montane.

     4. La concessione alle Comunità Montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.

     5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

 

     Art. 54. Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

     1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.

     2. I contributi sono concessi dalle Comunità Montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

     3. Le Comunità Montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità Montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

     4. Il fondo è ripartito tra le Comunità Montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

     5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

 

     Art. 55. Fondo regionale per la montagna.

     1. E' istituito il Fondo regionale per la Montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.

     2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, ovvero i programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità Montane partecipino.

     3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge 97 del 1994.

     4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane.

     5. Una quota del fondo, non inferiore a lire cento milioni, viene annualmente assegnata alla Delegazione regionale dell'UNCEM a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza e di assistenza alle Comunità Montane e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza sulla Montagna. Una ulteriore quota del fondo viene annualmente utilizzata dalla Regione per far fronte alle sole spese relative al funzionamento del gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi a sostegno dell'attività della Conferenza permanente per la montagna, istituita dal precedente art. 29 [15].

 

     Art. 56. Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

     1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane.

 

     Art. 57. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Calabria fa fronte istituendo apposito capitolo nella legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

     Art. 58. Revisione economico-finanziaria.

     1. Il Consiglio della Comunità Montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un Revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

     2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

     3. Il Revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

TITOLO VII

Personale

 

     Art. 59. Organizzazione delle strutture e del personale.

     1. Le Comunità Montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

     2. Le Comunità Montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al Regolamento di cui al comma 1.

     3. Il rapporto dei dipendenti delle Comunità Montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.

     4. Il Regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

 

TITOLO VIII

Costituzione di nuove Comunità Montane

 

     Art. 60. Disposizioni applicabili.

     1. Nel caso in cui con la legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove Comunità Montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.

 

     Art. 61. Costituzione delle Comunità Montane e definizione dei rapporti patrimoniali.

     [1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità Montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità Montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria] [16].

     1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 1/1/2008, così come prescritto dall’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 [17].

     2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane assorbite dalle nuove Comunità Montane dovessero risultare in esubero rispetto alle effettive esigenze gestionali dell’Ente, le Comunità Montane valuteranno prioritariamente l’opportunità di utilizzare il personale eventualmente in esubero nella gestione associata di servizi comunali [18].

     3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione o l’accorpamento di una o più Comunità Montane la Regione nomina un Commissario con l’incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all’art. 15 della presente Legge. Lo stesso Commissario avrà l’incarico di provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per individuare l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da trasferire [19].

     4. Il Presidente della Giunta Regionale nomina tra i funzionari regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell’Assessore regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo [20].

     5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e definisce gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi [21].

     6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all’art. 15 della presente legge [22].

 

     Art. 62. Costituzione provvisoria degli organi.

     1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità Montane il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana. I rappresentanti sono scelti tra i Consiglieri Comunali o tra cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non versino in condizioni di incompatibilità.

     2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

     3. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione di carica.

     4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo Statuto.

     5. Nella fase di prima costituzione delle Comunità Montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.

 

     Art. 63. Prima seduta del Consiglio provvisorio.

     1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità Montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

 

     Art. 64. Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento.

     1. In sede di prima costituzione delle Comunità Montane e fino all'approvazione degli Statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità Montana, nella seduta d'insediamento:

     a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello Statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello Statuto;

     b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.

     2. La commissione per lo Statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

     3. La nomina della commissione per lo Statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.

 

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 65. Norma transitoria per gli organi attuali.

     1. Gli organi della Comunità Montana in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Assicurano esclusivamente il disbrigo degli affari correnti sino alla elezione dei nuovi organi.

     2. I Consigli comunali entro e non oltre 45 giorni dalla data medesima nominano i propri rappresentanti ai sensi del precedente art. 10.

     3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio della Comunità Montana elegge il Presidente e la Giunta ai sensi del precedente art. 14.

     4. Fino alla entrata in vigore dello Statuto il numero degli Assessori resta fissato nel limite massimo stabilito dal precedente art. 12 comma 1.

     5. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo la Giunta regionale procede con le modalità di cui al precedente art. 15.

     6. L'incompatibilità di cui all'art. 22 va contestata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si risolve con la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia per gli Enti Locali.

 

     Art. 66. Adeguamento degli Statuti.

     1. Le Comunità Montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

 

     Art. 67. Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 52, la concessione alle Comunità Montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1998, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità Montane.

     2. La Provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma si intende approvato.

     3. La Comunità Montana trasmette il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.

 

     Art. 68. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate la legge regionale 5 maggio 1990, n. 39 e la legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.

 

     Art. 69. Norma finanziaria.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'art. 50 "Contributo per le spese di funzionamento e mantenimento" e dall'art. 55 "Fondo Regionale per la montagna" della presente legge, valutati per l'anno 1999 rispettivamente in lire 1.500.000.000 e lire 3.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto dell'importo complessivo di lire 4.500.000.000, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5..

     2. La disponibilità di bilancio di lire 1.500.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232102 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di lire 1.500.000.000.

     3. La disponibilità di bilancio di lire 3.000.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di lire 3.000.000.000.

     4. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 le corrispondenti spese cui si fa fronte con le entrate della Regione saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.

 

     Art. 70. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

 

Zone omogenee (primo comma art. 6)

 

PROVINCIA DI CATANZARO

 

1. Zona della Piccola Sila e della fascia presilana - (Comuni 15). Comuni di Albi, Andali (parte), Belcastro (parte), Cerva, Cropani (parte), Fossato Serralta, Magisano, Pentone, Petronà, Sellia (parte), Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise.

 

2. Zona dei Monti Tiriolo, Reventino, Mancuso - (Comuni 17). Comuni di: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Falerna, Gimigliano, Gizzeria (parte), Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese (parte), Platania, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo (parte)..

 

3. Zona Fossa del Lupo - (Comuni 12).

Comuni di: Amaroni (parte), Cenadi, Centrache (parte), Chiaravalle Centrale (parte), Cortale (parte), Girifalco, Jacurso (parte), Olivadi (parte), Palermiti (parte), San Vito sullo Jonio (parte), Torre di Ruggero, Vallefiorita (parte).

 

4. Zona del Versante Jonico - (Comuni 9).

Comuni di: Badolato, Davoli (parte), Guardavalle, Isca sullo Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (parte), Santa Caterina dello Jonio, San Sostene, Satriano (parte), Cardinale.

 

PROVINCIA DI COSENZA

 

1. Zona del Ferro e dello Sparviero - (Comuni 15).

Comuni di: Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce.

 

2. Zona del Pollino - (Comuni 11).

Comuni di: Acquaformosa, Castrovillari, Civita, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Saracena, San Basile.

 

3. Zona Dorsale Appenninica - Alto Tirreno - (Comuni 11).

Comuni di: Aieta, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Tortora, Verbicaro.

 

4. Zona Dorsale Appenninica - Medio Tirreno e Pollino - (Comuni 13).

Comuni di: Acquappesa, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Longobardi, Paola, Sangineto, San Lucido.

 

5. Zona del Savuto - (Comuni 17).

Comuni di: Aiello Calabro, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Cellara, Colosimi, Grimaldi, Lago, Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano.

 

6. Zona Silana - (Comuni 12).

Comuni di: Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Lappano (parte), Pedace, Pietrafitta, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo.

 

7. Zona della Sila Greca Cosentina - (Comuni 12).

Comuni di: Calopezzati (parte), Caloveto (parte), Campana, Cariati (parte), Cropalati, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano (parte), Scala Coeli, Terravecchia (parte).

 

8. Zona Destra del Crati - (Comuni 11).

Comuni di: Acri, Bisignano, Corigliano Calabro (parte), Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Tarsia (parte), Vaccarizzo Albanese.

 

9. Zona della Media Valle Crati - (Comuni 9). [23]

Comuni di: Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa.

 

10. Zona delle Serre Cosentine - (Comuni 9).

Comuni di: Carolei (parte), Cerisano, Dipignano, Domanico, Marano Marchesato (parte), Marano Principato (parte), Mendicino, Paterno Calabro, Rende (parte).

 

11. Zona Unione delle Valli - (Comuni 7).

Comuni di: Fagnano Castello, Malvito, Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese (parte).

 

PROVINCIA DI CROTONE

 

1. Zona Alto Crotonese e Marchesato - (Comuni 16).

Comuni di: Belvedere Spinello (parte), Caccuri, Carfizi, Casabona (parte), Castel Silano, Cerenzia, Cotronei, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli (parte), Umbriatico, Verzino.

 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

 

1. Zona dello Stilaro e dell'Allaro - (Comuni 6).

Comuni di: Bivongi, Caulonia (parte), Pazzano, Placanica (parte), Roccella Jonica (parte), Stilo.

 

2. Zona della Limina - (Comuni 7).

Comuni di: Canolo, Gerace (parte), Gioiosa Jonica (parte), Grotteria (parte), Mammola, Martone, San Giovanni di Gerace.

 

3. Zona del Medio Jonio Reggino - (Comuni 15).

Comuni di: Africo, Antonimina, Ardore (parte), Benestare (parte), Bovalino (parte), Bruzzano Zeffirio (parte), Careri, Casignana (parte), Ciminà, Ferruzzano (parte), Platì, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Jonio (parte).

 

4. Zona del Versante Jonico Meridionale - (Comuni 9).

Comuni di: Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo (parte), Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.

 

5. Zona del Versante dello Stretto - (Comuni 10).

Comuni di: Calanna (parte), Cardeto, Laganadi (parte), Montebello Jonico (parte), Motta San Giovanni (parte), San Roberto, Sant'Alessio d'Aspromonte (parte), Santo Stefano d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni (parte).

 

6. Zona del Versante Tirrenico Meridionale - (Comuni 9).

Comuni di: Cosoleto, Delianuova, Molochio (parte), Oppido Mamertina (parte), Santa Cristina d'Aspromonte, Santa Eufemia d'Aspromonte, Scido, Sinopoli, Varapodio (parte).

 

7. Zona del Versante Tirrenico Settentrionale - (Comuni 7).

Comuni di: Cinquefrondi (parte), Cittanova (parte), Galatro, Giffone, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata (parte).

 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

 

1. Zona delle Serre - (Comuni 13).

Comuni di: Brognaturo, Capistrano, Fabrizia, Filadelfia, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga.

 

2. Zona dell'Alto Mesima - (Comuni 10).

Comuni di: Acquaro, Arena, Dasà (parte), Dinami, Gerocarne, Joppolo, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano.

 

 


[1] Le comunità montane di cui alla presente legge sono state soppresse dall'art. 2 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[9] Articolo modificato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[11] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[14] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[16] Comma soppresso dall'art. 14 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[17] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 14 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[18] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 14 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[19] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 14 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[20] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 14 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[21] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 14 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[22] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 6 per effetto dell'art. 14 della L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

[23] Punto così sostituito dall’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.