§ 4.1.29 - L.R. 19 ottobre 1992, n. 20.
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:19/10/1992
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Settori di intervento.
Art. 3.  Inventario Regionale Forestale.
Art. 4.  Linee programmi provinciali.
Art. 5.  Programma regionale forestazione.
Art. 6.  Piani annuali.
Art. 7. 
Art. 8.  Impiego Corpo Forestale.
Art. 9.  Istituzione Azienda Forestale.
Art. 10.  Compiti dell'Azienda.
Art. 11.  Beni dell'Azienda.
Art. 12.  Gestione parchi naturali.
Art. 13.  Organi dell'Azienda.
Art. 14.  Presidente.
Art. 15.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 16.  Compiti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17.  Riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18.  Provvedimenti di urgenza.
Art. 19.  Revisori dei conti.
Art. 20.  Vice Presidente dell'Azienda.
Art. 21.  Indennità di carica.
Art. 22.  Direzione generale.
Art. 23.  Compiti della Direzione Generale dell'Azienda.
Art. 24.  Personale dell'Azienda.
Art. 25.  Personale di cantiere.
Art. 26.  Qualifiche ed incarichi personale di cantiere.
Art. 27.  Anagrafe.
Art. 28.  Articolazione aziendale e Regolamento A.fo.r.
Art. 29.  Produttività interventi.
Art. 30.  Costituzione Aziende produttive.
Art. 31.  Gestione Aziende.
Art. 32.  Formazione Professionale.
Art. 33.  Controllo e vigilanza.
Art. 34.  Bilancio e rendiconto.
Art. 35.  Entrate.
Art. 36.  Servizio di tesoreria.
Art. 37.  Regolamento e pianta organica.
Art. 38.  Approvazione progetti.
Art. 39.  Norma transitoria.
Art. 40.  Norma finanziaria.


§ 4.1.29 - L.R. 19 ottobre 1992, n. 20.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

(B.U. n. 122 del 19 ottobre 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:

     a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;

     b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;

     c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;

     d) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.

     2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 2. Settori di intervento.

     1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono individuati i seguenti settori di intervento:

     a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi di acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;

     b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica;

     c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche a fini energetici per l'utilizzo delle biomasse;

     d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne.

 

     Art. 3. Inventario Regionale Forestale.

     1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla elaborazione dell'inventario forestale.

 

     Art. 4. Linee programmi provinciali.

     1. Le Province elaboreranno ed invieranno alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge idonee linee direttrici programmatiche per la determinazione degli indirizzi generali per la difesa del suolo e l'assetto del territorio nelle more della predisposizione del piano territoriale di coordinamento.

     2. Le direttrici programmatiche di cui al comma precedente individueranno in particolare le diverse destinazioni del territorio e le linee di intervento per la sistemazione idraulico-forestale ed il consolidamento del suolo.

     3. Qualora le Province non abbiano adempiuto all'elaborazione di quanto al comma I del presente articolo nel termine previsto, vi provvederà la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 5. Programma regionale forestazione.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4 ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla Legge 752/86.

     2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui alla Legge 183/89 di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche.

     3. Il programma regionale per le attività di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale.

     4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.

 

     Art. 6. Piani annuali.

     1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico-forestali di cui alla Legge 442/84, sono elaborati dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla base del programma di cui all'art. 5 e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno.

     2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge, provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi, sentite le Province territorialmente interessate.

 

     Art. 7. [1]

     1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi prioritariamente con l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla legge n. 442/84, sono eseguiti in economia col metodo dell'amministrazione diretta:

     a) dall'A.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria - su tutto il territorio appartenente al patrimonio indisponibile regionale;

     b) dagli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, quando gli interventi ricadono sul territorio di appartenenza dei comprensori di bonifica integrale;

     c) dalle Comunità Montane nei territori di loro pertinenza e non compresi in quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

     2. Gli interventi per i quali sia previsto il ricorso ad appalto, purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione all'A.FO.R., agli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, alle Comunità Montane, tenendo conto della ripartizione territoriale di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

     3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Impiego Corpo Forestale.

     1. La Regione può impiegare il Corpo Forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, secondo le modalità previste nell'apposita convenzione stipulata con il Ministro per l'Agricoltura e foreste, rinnovabile periodicamente, per come nella stessa convenzione previsto.

 

     Art. 9. Istituzione Azienda Forestale.

     1. E' istituita l'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.).

     2. L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

 

     Art. 10. Compiti dell'Azienda.

     1. L'Azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, ha il compito di:

     a) elaborare i programmi annuali di cui all'articolo 6 ed eseguire gli interventi di cui all'articolo 7;

     b) contribuire alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio sul quale ricadono i beni affidati alla sua gestione;

     c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della Regione;

     d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno, attuate da Istituti o Enti specializzati.

 

     Art. 11. Beni dell'Azienda.

     1. L'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, provvede all'amministrazione dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione:

     a) foreste, terreni, fabbricati ed impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e trasferiti alla Regione in attuazione dell'articolo 11 della Legge 16 maggio 1970, n. 281;

     b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno alla Regione.

     2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lettere a) e b).

     3. I boschi ed i terreni che a qualsiasi titolo perverranno all'Azienda entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

 

     Art. 12. Gestione parchi naturali. [2]

 

     Art. 13. Organi dell'Azienda.

     1. Sono organi dell'Azienda:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di Amministrazione;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 14. Presidente.

     1. Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, ed è scelto tra esperti di chiara fama nel settore o discipline affini, docenti universitari, liberi professionisti, manager provenienti dal sistema produttivo pubblico o privato.

     2. Ai fini della ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei consiglieri di amministrazione si applicano le norme vigenti per gli enti soggetti a controllo della Regione. In ogni caso non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione:

     a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

     b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

     c) coloro che siano stati sottoposti, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione (salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 Legge 327/88 e dall'articolo 14 Legge 55/90);

     d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria.

     3. Decadono dall'incarico coloro che dopo la nomina si dovessero trovare nelle condizioni di cui ai commi precedenti.

     4. Il Consiglio regionale provvederà alla loro surroga entro 30 giorni.

     5. Non può ricoprire le funzioni di Direttore o Vice Direttore, ecc. coordinatore chi si trova nelle condizioni di cui sopra.

     6. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e sopraintende alla sua gestione.

 

     Art. 15. Consiglio di Amministrazione. [3]

     1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale ed uno designato dall'unione regionale delle Bonifiche.

     2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma 1, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

     3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle Comunità Montane, i consiglieri dei comuni della Regione, degli Enti sub regionali, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Azienda per contratti di opere di somministrazione o di concessione.

     4. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente, pena la decadenza automatica.

     5. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

     6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     7. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale alla Forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Azienda. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Forestazione, in caso di persistente inattività o inefficienza. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore alla Forestazione, nomina un Commissario straordinario e due sub-commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili [4].

     8. I tre membri del Consiglio di Amministrazione di nomina del Consiglio regionale vengono eletti dal Consiglio regionale stesso con voto limitato a un nominativo.

 

     Art. 16. Compiti del Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

     a) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6;

     b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

     c) approvare il rendiconto generale previa relazione del collegio dei revisori;

     d) proporre alla Regione la acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;

     e) formulare alla Regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sull'entità del patrimonio ad essa affidato o se vincolino la disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscono diritti reali a favore di terzi:

     f) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;

     g) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

     h) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

     i) deliberare sulla organizzazione degli uffici mediante l'adozione del regolamento di cui all'articolo 37;

     l) formulare le richieste di comando del personale regionale;

     m) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal Presidente.

 

     Art. 17. Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

     1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.

     2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio almeno una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

     3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

     4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), g) e i) dell'articolo 16 sono adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 18. Provvedimenti di urgenza.

     1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda.

     2. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

     3. In caso di mancata ratifica il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

 

     Art. 19. Revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Consiglio regionale di cui uno effettivo ed uno supplente eletti dalla minoranza.

     2. I componenti del Collegio dei revisori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

     3. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

     4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.

     5. La carica dei revisori ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

     6. Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, è nominato dal Presidente della Regione.

     7. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo annualmente su di essa alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

 

     Art. 20. Vice Presidente dell'Azienda.

     1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un Vice Presidente.

     2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 21. Indennità di carica. [5]

     1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità pari rispettivamente al 90 per cento, al 60 per cento, al 45 per cento di quella spettante ai consiglieri regionali [6].

     2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali [7].

     3. Spetta, altresì, al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, qualora non usino il mezzo dell'Azienda, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Azienda, sommando andata e ritorno, in misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea.

 

     Art. 22. Direzione generale.

     1. La Direzione generale dell'A.fo.r, il cui organico sarà definito dal Regolamento di cui al successivo art. 28, avrà al vertice un Direttore generale e due Vice Direttori generali, rispettivamente per il settore Forestazione e Difesa del suolo e per il settore Foreste Regionali.

     2. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore vengono conferiti dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

     3. Il Direttore generale ed i due Vice Direttori generali dovranno essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze agrarie o forestali, o Ingegneria, o in Giurisprudenza o in Scienze economiche, e di poliennale esperienza professionale e professionalità specifica per aver svolto funzioni a livello apicale che rappresentano titolo preferenziale

     4. Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a personale regionale, di Enti sub-regionali, o a personale impiegato dalla Regione ai sensi del D.P.R. 11/72 e 616/77, già in possesso della qualifica di secondo livello dirigenziale o equiparato.

     5. Gli incarichi di Direttore generale, Vice Direttore generale, Responsabile di servizio o ufficio dell'A.fo.r non sono cumulabili con altri incarichi, sia relativi a competenze statali che regionali, nonché di altri Enti subregionali.

     6. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale vengono conferiti per un quinquennio e sono rinnovabili.

     7. Al Direttore generale compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura massima prevista dalla Legge regionale n. 6/91.

     8. Ai vice Direttori generali compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'A.fo.r nei limiti previsti dalla legge regionale n. 6/91.

 

     Art. 23. Compiti della Direzione Generale dell'Azienda.

     1. La Direzione Generale dell'Azienda dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e al Presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; esegue gli atti inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 24. Personale dell'Azienda.

     1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorrere dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale:

     a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione;

     b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34;

     c) il personale di cui alla legge regionale n. 25/88;

     d) personale impiegato dai Consorzi di Bonifica integrale o dall'ESAC nel settore della forestazione all'entrata in vigore della presente legge;

     e) personale dei Consorzi di Bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai sensi della legge regionale n. 5/88;

     f) personale statale, posto a disposizione della Regione sulla base della convenzione di cui all'articolo 8.

     g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34 individuato con la delibera della Giunta regionale n. 5439 del 17 ottobre 199? [8].

     2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.

 

     Art. 25. Personale di cantiere.

     1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico-forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito nella Legge 4 agosto 1984, n. 442, utilizzato dagli uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di Bonifica e dall'ESAC per la esecuzione degli interventi di settore.

     2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 7, sarà gestito dall'A.fo.r., nonché dai Consorzi di Bonifica relativamente a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 7.

     3. I Consorzi di Bonifica, le Comunità Montane, i Comuni singoli o associati potranno utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata degli stessi.

 

     Art. 26. Qualifiche ed incarichi personale di cantiere.

     1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23, convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, riveste le qualifiche e ricopre i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e C.I.R - Contratto Integrativo Regionale). La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi agli interventi di forestazione, approvati dalla Regione, e non sulle spese generali riconosciute dalle leggi regionali vigenti agli Enti attuatori, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20. La norma si applica al personale in servizio presso gli Enti attuatori le attività di forestazione, alla data del 31 dicembre 2011, che abbia svolto la funzione impiegatizia presso lo stesso Ente nell'ultimo anno in maniera ininterrotta [9].

     2. Gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, a far tempo dall'approvazione della Legge 442/84 e pienamente in regola con la normativa e la legislazione nazionale e regionale sulla trasparenza e la lotta alla criminalità comune e mafiosa, dovranno essere conferiti dall'Azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale.

 

     Art. 27. Anagrafe.

     1. L'Azienda provvede annualmente a comunicare alla Regione gli elenchi anagrafici di tutto il personale utilizzato nei cantieri (operai a tempo determinato e tempo indeterminato) ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 28. Articolazione aziendale e Regolamento A.fo.r.

     1. Al fine della razionale esecuzione degli interventi e per la migliore gestione delle foreste regionali, l'A.fo.r si articola in servizi provinciali ed in uffici subprovinciali.

     2. Ciascun servizio avrà competenza a livello provinciale e si articolerà in uffici.

     3. In base al regolamento dell'A.fo.r, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà individuato altresì presso ciascun servizio provinciale, specifico ufficio per la gestione delle foreste regionali.

 

     Art. 29. Produttività interventi.

     1. Il lavoro forestale deve essere produttivo. La Regione adotterà, nella normativa di attuazione della presente legge, criteri per garantire agli operai la produttività del loro lavoro.

 

     Art. 30. Costituzione Aziende produttive.

     1. La A.FO.R., per le finalità e nei limiti di cui al successivo articolo 31, può costituire:

     a) Aziende per la utilizzazione del legno di prima lavorazione;

     b) altre Aziende di trasformazione dei prodotti di bosco.

 

     Art. 31. Gestione Aziende.

     1. Per la gestione delle Aziende di cui all'articolo 30 deve essere adoperato lavoro forestale.

     2. Le suddette Aziende costituite, potranno essere concesse per tre anni rinnovabili in gestione a cooperative di operai forestali di età compresa tra i 21 e i 40 anni a condizione che gli stessi siano esclusi dagli elenchi anagrafici di settore alla fine del primo triennio di concessione e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

 

     Art. 32. Formazione Professionale.

     1. Agli operai delle Aziende produttive sarà assicurata, durante i primi tre anni di concessione, la possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale finalizzati alla specializzazione del lavoro nel loro settore.

 

     Art. 33. Controllo e vigilanza.

     1. La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dalla Regione.

     2. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e i) dell'articolo 16 sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale; quelle di cui alle lettere d), e), f), g), h), l), m) dello stesso articolo 16 sono soggette al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, secondo le modalità indicate nella legge regionale sui controlli prevista dagli artt. 41 e 44 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 34. Bilancio e rendiconto.

     1. Il documento di programmazione annuale ed il bilancio di previsione dell'Azienda devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

     2. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto contestualmente a questo all'approvazione del Consiglio regionale.

     3. Il rendiconto generale deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione [10].

     4. In materia di bilancio e di contabilità l'Azienda è tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli 3° e 4° della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, in quanto applicabile.

 

     Art. 35. Entrate.

     1. L'Amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'A.fo.r. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

     2. L'Azienda realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

     a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla A.fo.r. da erogarsi da parte della Regione Calabria nella misura fissa dell'11 per cento;

     b) contributi ordinari della Regione;

     c) contributi straordinari della Regione;

     d) eventuali contributi dello Stato;

     e) eventuali contributi degli Enti Locali;

     f) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;

     g) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

     h) eventuali altre entrate o contributi.

     3. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.

 

     Art. 36. Servizio di tesoreria.

     1. Per la gestione del servizio di tesoreria, sono estesi all'Azienda, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1973, n. 10 e nel regolamento regionale di attuazione 26 giugno 1982, n. 1, nonché la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, negli stessi termini, alle stesse condizioni, vigente per la Regione Calabria.

 

     Art. 37. Regolamento e pianta organica.

     1. Entro un anno dalla costituzione degli organi della A.fo.r., il Consiglio di Amministrazione adotterà il regolamento funzionale dell'Azienda, il quale dovrà stabilire la pianta organica del personale della stessa, nonché i servizi e i compiti specifici delle strutture esecutive.

 

     Art. 38. Approvazione progetti.

     1. I progetti, comunque affidati all'Azienda, sono soggetti alle norme di cui alla L.R. 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Titolare delle funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 31/75, è la Giunta regionale, che a tal fine si avvarrà delle strutture tecnico-amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi, forestazione, protezione civile», in base alle modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 11/87 e n. 55/90.

     3. Comunque la Giunta regionale è titolare delle funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo per tutti i progetti esecutivi del piano annuale, facente parte del programma regionale per le attività di forestazione e di gestione delle foreste regionali; per questo si avvarrà delle strutture tecnico-amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi - Forestazione - protezione civile».

 

     Art. 39. Norma transitoria.

     1. Il Consiglio regionale dovrà provvedere alla elezione degli organi dell'Azienda di cui all'articolo 13 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi dell'Azienda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvederà alla nomina di un Commissario e di un Direttore provvisorio dell'Azienda, i quali resteranno in carica, rispettivamente, fino alla costituzione degli organi della A.fo.r. e fino alla nomina dei coordinatori a norma dell'articolo 22.

     3. Allo scopo di evitare soluzione di continuità degli interventi la Regione continua negli interventi fino a quando l'A.fo.r. non sarà operante.

 

     Art. 40. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in lire 500.000.000 per l'anno 1992, si fa fronte con il fondo di dotazione per la gestione delle foreste demaniali di cui al capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1992.

     2. Con successiva legge regionale si provvederà ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione dell'Azienda Foreste Demaniali, approvato dall'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1992, n. 10 e gestito ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1974, n. 10.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e così sostituito dall'art. 6 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 47 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10.

[3] L'art. 33 della L.R. 19 marzo 1999, n. 4 integra con un componente designato dalla Delegazione regionale dell'UNCEM, il Consiglio di Amministrazione dell'A.FO.R. previsto al presente articolo.

[4] Comma così sostituito dall'art. 7 quater della L.R. 25 maggio 1999, n. 14.

[5] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 13 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[7] Comma così sostituito dall’art. 2 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 25 maggio 1999, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[10] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.