§ 5.2.2 - R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.
Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.2 ambiente montano
Data:16/05/1926
Numero:1126


Sommario
Art. 1.      La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del titolo I, capo I, sezione I, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di [...]
Art. 2.      Le variazioni da apportarsi alla delimitazione dei confini delle zone proposte per il vincolo, fino a quando le zone stesse non siano stabilite definitivamente, potranno via via essere indicate [...]
Art. 3.      I Sindaci, le Giunte comunali e gli uffici incaricati della conservazione del catasto devono gratuitamente prestarsi a fornire notizie, mostrare mappe e registri, lasciare prenderne copia e [...]
Art. 4.      I reclami contro la proposta di delimitazione della zona da vincolare e le domande di esclusione totale o parziale di terreni dal vincolo, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. [...]
Art. 5.      A mano a mano che i reclami e le domande saranno presentati verranno a cura del Sindaco pubblicati all'albo pretorio del Comune per novanta giorni consecutivi, durante il quale termine gli [...]
Art. 6.      In applicazione dell'art. 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i richiedenti potranno domandare che si proceda in loro confronto, ad un sopraluogo, previo deposito dell'importo delle spese, [...]
Art. 7.      In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il Presidente del Comitato stabilirà approssimativamente l'ammontare delle spese per il sopraluogo [...]
Art. 8.      L'interessato, dopo che avrà eseguito il deposito, di cui all'art. 6, sarà per mezzo del Sindaco o degli uffici forestali informato tempestivamente del giorno e dell'ora in cui l'accertamento [...]
Art. 9.      Il Comitato forestale
Art. 10.      Ricevuta notizia dell'esito dei ricorsi e delle domande, l'Ispettorato forestale invierà al Sindaco dei Comuni interessati due esemplari della carta topografica con l'indicazione delle zone [...]
Art. 11.      Ove l'Ispettore forestale dissentisse dalla deliberazione del Comitato
Art. 12.      L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati saranno conservati presso l'Ispettorato forestale del ripartimento.
Art. 13.      I terreni vincolati per effetto di leggi anteriori all'applicazione del titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i quali, in seguito alla delimitazione definitiva delle zone sottoposte a [...]
Art. 14.      I proprietari, che, ai sensi dell'articolo 13 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, intendono ottenere l'esenzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo e quelli altresì che desiderano [...]
Art. 15.      Le decisioni del Comitato forestale
Art. 16.      La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli dovrà aver luogo nel termine di tre giorni da quando la stessa si renda possibile.
Art. 17.      Ogni qualvolta l'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenzione di cui all'art. 13, secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, provocherà, con rapporto [...]
Art. 18.      Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad aver vigore gli artt. 74, 168 e 169 (lettera c), della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo [...]
Art. 19.      Le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di Provincia, tenendo [...]
Art. 20.      Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.
Art. 21.      Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune [...]
Art. 22.      Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della [...]
Art. 23.      Nei territori delle nuove Province indicati nel R.D.L. 23 maggio 1924, n. 1122, i lavori previsti dall'art. 20 del presente regolamento devono essere autorizzati dall'Autorità militare.
Art. 24.      Agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo [...]
Art. 25.      La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco o la mappa, esaminerà:
Art. 26.      Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la [...]
Art. 27.      I reclami contro gli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell'articolo 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo [...]
Art. 28.      Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di [...]
Art. 29.      Le domande dirette ad ottenere l'imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno dai Consigli provinciali o [...]
Art. 30.      Il pregiudizio economico, per il quale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si può chiedere compenso, potrà essere preso in considerazione solo nel caso [...]
Art. 31.      Riconosciuta da parte del Comitato forestale
Art. 32.      Avuta la comunicazione dal Comitato forestale
Art. 33.      La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'Ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri delle parti, provocherà dal Presidente del Tribunale della [...]
Art. 34.      Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, se intendono che il Collegio [...]
Art. 35.      Gli inviti per la costituzione del Collegio arbitrale sono fatti dall'Ispettorato forestale.
Art. 36.      Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno facoltà di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che [...]
Art. 37.      Il Collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme ed i termini del giudizio e potrà delegare ad un componente di esso atti di istruzione.
Art. 38.      La sentenza dovrà contenere, oltre tutti gli elementi richiesti dalla legge:
Art. 39.      L'originale della sentenza è depositato nella cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall'art. 24 del codice di procedura civile.
Art. 40.      Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall'art. 187 del presente regolamento.
Art. 41.      La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale
Art. 42.      Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere [...]
Art. 43.      Il Comitato
Art. 44.      Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più o in meno superiori al 25 per cento, il Comitato forestale
Art. 45.      Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle [...]
Art. 46.      Gli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonché le guardie particolari nominate dai Comuni, dai corpi morali e dai privati secondo le norme contenute [...]
Art. 47.      Gli agenti dei Comuni e degli altri enti e quelli dei privati possono, per la trasmissione dei verbali, valersi del tramite dei Sindaci.
Art. 48.      L'Ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, darà corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma dell'art. 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 49.      Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contravvenzioni commesse nelle foreste demaniali dello Stato; però nell'ipotesi di conciliazione per danni l'Azienda [...]
Art. 50.      Il contravventore che intende avvalersi del beneficio della conciliazione potrà presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietanza rilasciatagli dall'Ufficio [...]
Art. 51.      Avvenuta la conciliazione, l'Ispettore capo forestale ne informerà l'Ufficio del registro comunicandogli il nome degli agenti scopritori della contravvenzione, per la corresponsione della quota [...]
Art. 52.      Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 24 25 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, l'Ispettore capo forestale redigerà processo verbale della conciliazione e, qualora questa sia [...]
Art. 53.      In uno speciale registro, da tenersi in corrente a cura dell'Ispettorato forestale, dovranno annotarsi i processi verbali di contravvenzione e quelli di conciliazione, ovvero la notizia della [...]
Art. 54.      La notificazione del verbale di contravvenzione e degli atti relativi alla conciliazione è fatta dai messi comunali.
Art. 55.      Tra le opere di sistemazione dei bacini montani di cui all'art. 39 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa [...]
Art. 56.      Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di essi, i lavori di sistemazione agraria di cui all'art. 52 del R.D. 30 [...]
Art. 57.      Qualora le opere di cui agli articoli precedenti riguardino terreni inclusi nei comprensori da trasformare in applicazione del regio decreto- legge 18 maggio 1924, n. 753, i relativi progetti [...]
Art. 58.      La determinazione dei perimetri dei bacini montani nei quali dovranno eseguirsi le opere previste negli articoli precedenti, sarà fatta con decreto o con decreti reali successivi, su proposta [...]
Art. 59.      Per i lavori da eseguirsi dall'Ispettorato forestale dovranno indicarsi in una planimetria ed in un elenco i terreni, siano o no sottoposti al vincolo da rimboschire e da restituire a bosco, e [...]
Art. 60.      Per i lavori da eseguirsi dagli Uffici del Genio civile in zone diverse da quelle da sistemare a cura dell'Ispettorato forestale dovranno essere osservate, per la determinazione dei terreni, nei [...]
Art. 61.      Per le notificazioni degli elenchi dei terreni da sistemare, fatte dai messi comunali, si applicheranno le norme dell'art. 54 del presente regolamento.
Art. 62.      In applicazione dell'art. 46 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i ricorrenti potranno chiedere che si proceda in loro confronto in conformità di quanto è stabilito nell'art. 7 del presente [...]
Art. 63.      Per i terreni dei quali è prevista l'occupazione, l'Azienda del demanio forestale esaminerà la convenienza dell'acquisto o
Art. 64.      Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni compresi nei bacini da sistemare in conformità di quanto è disposto negli artt. 50 e 51 del R.D. 30 dicembre 1923, [...]
Art. 65.      L'Amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del Collegio arbitrale, tenuto conto della natura dei lavori e dell'interesse in essi predominante, designa un rappresentante [...]
Art. 66.      I lavori cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di regola eseguiti in economia.
Art. 67.      Il collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'Amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e [...]
Art. 68.  Il funzionario incaricato del collaudo notifica agli effetti dell'art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con avvisi da affiggersi per quindici giorni all'albo del Comune o dei Comuni [...]
Art. 69.      Approvato l'atto di collaudo, l'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell'art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, alla riconsegna dei terreni occupati [...]
Art. 70.      I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconsegna possono entro detto termine presentare all'ufficio competente le loro osservazioni sulle quali [...]
Art. 71.      Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati devono indicare il prezzo di cessione.
Art. 72.      Se non è accettata la rinuncia alla riconsegna o se comunque il proprietario o possessore stesso non riprenda materialmente in consegna il fondo, l'Amministrazione forestale può continuare a [...]
Art. 73.      Agli effetti dell'art. 56 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le opere che non siano state direttamente eseguite dall'Amministrazione dello Stato, saranno consegnate, dopo l'approvazione del [...]
Art. 74.      Nelle nuove Province le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex-impero austro-ungarico, saranno, per ogni singolo bacino, date in consegna agli enti che, a norma delle dette [...]
Art. 75.      I proprietari, che soli o riuniti in consorzio, intendano che la razionale sistemazione agraria dei loro terreni compresi nel perimetro dei bacini montani sia prevista nei progetti di [...]
Art. 76.      I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli artt. 52 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentare nel termine indicato nell'articolo [...]
Art. 77.      L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di disciplinare nel quale debbono essere stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione dei lavori, nonché il [...]
Art. 78.      Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemperato agli obblighi assunti, il Ministero per l'economia nazionale
Art. 79.      I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i consorzi per le opere di sistemazione agraria, saranno accordati ad opere compiute e collaudate.
Art. 80.      Dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento potrà essere accordato un acconto sul rimborso di cui all'art. 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in base a [...]
Art. 81.      Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, debbono essere presentate all'agenzia delle imposte [...]
Art. 82.      L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54 del R.D. 30 [...]
Art. 83.      Le persone indicate nell'art. 59 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, che intendano valersi della facoltà prevista dall'articolo stesso devono presentare la relativa domanda all'Ufficio del Genio [...]
Art. 84.      Qualora il consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, varranno pei la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo [...]
Art. 85.      I consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di cui agli artt. 52, 55 e 59 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, funzionano secondo [...]
Art. 86.      Oltre i documenti prescritti nell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Province e i Comuni che per l'art. 59 del decreto stesso intendano eseguire direttamente opere di sistemazione [...]
Art. 87.      I Ministeri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle opere previste nel progetto di massima si riferisca ad opere da eseguirsi a periodi successivi.
Art. 88.      La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire:
Art. 89.      Qualora trattisi di concessione fatta col sistema del pagamento dei contributi in annualità, nella convenzione dovrà sempre riservarsi all'Amministrazione la facoltà di riscattare in tutto o in [...]
Art. 90.      Gli Uffici del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e restituisce, ove nulla osti, la [...]
Art. 91.      Emanato il decreto di concessione si provvede, con le norme e secondo la competenza segnata dagli artt. 62, 63 e 64 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, alla compilazione pubblicazione e [...]
Art. 92.      L'alta sorveglianza e l'accertamento annuale, di cui al seguente art. 93, delle opere date in concessione rimangono affidati agli uffici che sarebbero stati competenti per la direzione dei [...]
Art. 93.      Così prima dell'inizio come durante lo svolgimento dei lavori l'Amministrazione concedente ha facoltà di ordinare, sentito il concessionario, quelle varianti ed aggiunte al progetto approvato [...]
Art. 94.      Allo scadere di ciascun anno dalla data dell'inizio dei lavori l'ufficio che ne ha l'alta sorveglianza procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, liquidando l'importo di [...]
Art. 95.      Ove il concessionario trascuri l'esecuzione delle opere o venga meno ai patti della concessione, o comunque, con la inosservanza delle leggi e dei regolamenti comprometta lo scopo per il quale [...]
Art. 96.      Nel caso di revoca di cui all'articolo precedente si provvederà al collaudo dei lavori eseguiti sino alla data del decreto di revoca o di risoluzione accertandone l'importo, che potrà essere [...]
Art. 97.      Con l'approvazione dei progetti esecutivi i concessionari si intendono investiti delle facoltà che competono alla Pubblica Amministrazione per l'esecuzione delle opere previste nei progetti [...]
Art. 98.      Qualora le opere di sistemazione idraulico-forestale riguardino bacini montani compresi nel territorio delle Provincie del Mezzogiorno e delle isole, la competenza a provvedere, a norma delle [...]
Art. 99.      I consorzi tra lo Stato e gli enti di cui all'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono costituiti con decreto reale promosso dal Ministero per l'economia nazionale
Art. 100.      La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati, prevista dagli artt. 76 e 79 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, potrà essere esercitata soltanto dopo che i [...]
Art. 101.      Approvati i progetti, gli Ispettorati forestali provvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonché alla notificazione dell'elenco ai [...]
Art. 102.      Qualora siano costituiti i consorzi di cui all'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli Ispettori forestali e [...]
Art. 103.      I consorzi costituiti a norma dell'articolo 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel sostituirsi alle Commissioni d'imboschimento del Carso continueranno a possedere i terreni e gli altri beni [...]
Art. 104.      In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 86 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del successivo art. 87 il riparto della rendita dei terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni della [...]
Art. 105.      Il contributo statale stabilito dall'articolo 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, situati in zone [...]
Art. 106.      Coloro che intendono godere dei benefizi stabiliti dagli artt. 90 e 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, devono darne avviso all'Ispettorato forestale indicando il tempo in cui intendono [...]
Art. 107.      L'esenzione dal pagamento delle imposte e sovrimposte nei casi previsti dall'art. 90 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà concessa e regolata in conformità degli artt. 81 e 82 del presente [...]
Art. 108.      Coloro che intendono godere dei benefizi stabiliti dall'art. 92 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentarne domanda all'ispettorato forestale con le notizie relative alla [...]
Art. 109.      L'ispettorato forestale, fatte verificare, occorrendo, le condizioni dei luoghi, trasmette la domanda col proprio parere al Comitato forestale
Art. 110.      L'interessato può chiedere che il progetto dei lavori sia compilato cura dello stesso ispettorato forestale; in tale caso dovrà seguire preventivamente un congruo deposito presso la regia [...]
Art. 111.      Il Comitato forestale
Art. 112.      L'ammontare del contributo per opere di miglioramento dei pascoli è corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dal [...]
Art. 113.      Il contributo di cui all'art. 112 può essere corrisposto anche mediante acconti proporzionati all'importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.
Art. 114.      Le opere di migliorìa dei pascoli dovranno essere compiute nel termine che stabilirà caso per caso il Comitato forestale
Art. 115.      Le deliberazioni dei comitati forestali con cui si approvano i progetti e si determina la misura dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli saranno comunicate, [...]
Art. 116.      I comuni che intendano anche chiedere alla cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo di favore per il miglioramento dei loro pascoli montani devono alle domande, compilate con le [...]
Art. 117.      Qualora sia chiesta la concessione del mutuo di favore, il Ministero per l'economia nazionale
Art. 118.      La quota annuale d'interesse a carico dell'azienda forestale sarà pagata direttamente alla cassa depositi e prestiti entro il mese di giugno di ciascun anno.
Art. 119.      Il prestito da parte della cassa depositi e prestiti sarà somministrato al comune con il consenso e la vigilanza del prefetto, a seconda del bisogno, tenuto conto dell'ammontare delle rate di [...]
Art. 120.      Il periodo di ammortamento del debito avrà inizio dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la concessione del mutuo. Per il periodo precedente all'inizio [...]
Art. 121.      Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale
Art. 122.      I comuni e gli altri enti per l'esecuzione delle opere di migliorìa dei propri pascoli montani possono ottenere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che intendano [...]
Art. 123.      L'ammontare del mutuo non potrà essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo concesso.
Art. 124.      A cura dell'ente mutuatario o dell'istituto mutuante deve essere rimessa copia del contratto di mutuo, entro dieci giorni dalla registrazione, al Ministero per l'economia nazionale
Art. 125.      La prima somministrazione dev'essere contenuta nei limiti del credito aperto in corrispondenza del primo gruppo o lavori da eseguire e spese da erogare.
Art. 126.      Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale, si applicheranno le disposizioni dell'art. 121, primo comma
Art. 127.      L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, presta l'opera sua al conseguimento degli scopi di cui nell'art. 105 del R.D. 30 [...]
Art. 128.      Sono sottoposti alle deliberazioni del Comitato di amministrazione:
Art. 129.      Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive col visto del Ministro per l'economia nazionale
Art. 130.      Il Ministro dell'economia nazionale
Art. 131.      Il decreto reale o quello ministeriale, di cui all'articolo precedente, sarà pubblicato per almeno sessanta giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i terreni da espropriare insieme con [...]
Art. 132.      Entro il termine stabilito nella pubblicazione e nella notificazione, i proprietari che intendono accettare il prezzo offerto devono rimetterne dichiarazione scritta al Sindaco ovvero farne [...]
Art. 133.      Quando a giudizio dell'Amministrazione forestale i tentativi di accordo sul prezzo dei terreni designati per la espropriazione possono ritenersi esauriti, l'Ispettorato forestale inviterà i [...]
Art. 134.      L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, provvederà alla costituzione del Collegio arbitrale, il quale funzionerà in conformità di quanto è prescritto dagli artt. [...]
Art. 135.      Le indennità ed i rimborsi delle spese di viaggio agli arbitri ed al Segretario del Collegio arbitrale sono liquidate in base alle norme contenute nell'art. 187, comma secondo, lettere a) e b), [...]
Art. 136.      Il prezzo dei fondi espropriati, detratto eventualmente il credito dell'Azienda del Demanio forestale per le spese di cui spetti il rimborso, sarà pagato o depositato in conformità delle [...]
Art. 137.      I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indicati nell'art. 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno [...]
Art. 138.      Ogni qualvolta risulti opportuno, o, quando vi sia richiesta degli interessati, l'Ispettorato potrà disporre che la compilazione del progetto del piano economico da parte degli enti sia [...]
Art. 139.      Contro la deliberazione del Comitato forestale
Art. 140.      Fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sarà reso esecutivo, i tagli dei boschi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettore forestale.
Art. 141.      L'Ispettorato forestale, a richiesta degli enti interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fare eseguire dal personale tecnico forestale i progetti di utilizzazione dei [...]
Art. 142.      Gli enti che intendano affidare la preparazione dei progetti di tagli a tecnici di propria fiducia, possono chiedere che la preparazione suddetta sia preceduta da una visita dei boschi da parte [...]
Art. 143.      Per i boschi in due o più Province, la competenza di esercitare la tutela economica, di cui agli articoli precedenti, è deferita al Comitato forestale
Art. 144.      Nelle norme per l'utilizzazione dei pascoli montani, appartenenti agli enti di cui all'art. 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere previsto, a concorso dei contributi [...]
Art. 145.      Il Ministro per l'economia nazionale
Art. 146.      Allorché i boschi e i pascoli del Comune siano, non soltanto patrimoniali, ma anche demaniali, uno dei componenti la Commissione amministratrice di cui all'art. 142 del R.D. 30 dicembre 1923, [...]
Art. 147.      Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione gli ascendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.
Art. 148.      La Commissione:
Art. 149.      Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione stessa nei rapporti con l'Autorità comunale e con le autorità governative; la convoca e cura l'esecuzione degli incarichi da essa [...]
Art. 150.      Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tre membri.
Art. 151.      I componenti la Commissione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve l'abbiano i loro congiunti o [...]
Art. 152.      Le funzioni di Presidente e di Commissario sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di incarichi speciali.
Art. 153.      La Direzione dell'Azienda è affidata a persona tecnica nominata in base alle norme di cui all'art. 159 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267.
Art. 154.      Il Direttore e la Commissione, salve le responsabilità contemplate dall'articolo 318 della legge comunale e provinciale, rispondono di ogni danno economico arrecato all'Azienda con dolo o colpa [...]
Art. 155.      La responsabilità attribuita al Direttore e alla Commissione in forza dell'articolo precedente, non esonera i dipendenti da quella in cui essi personalmente incorrono per azioni od omissioni, [...]
Art. 156.      I beni immobili e mobili dell'Azienda devono essere descritti in un inventario che dovrà essere sempre tenuto in corrente.
Art. 157.      Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, del patrimonio della Azienda, sarà redatto dal Direttore dell'Azienda stessa.
Art. 158.      L'esercizio annuale delle Aziende silvo-pastorali coincide con l'esercizio finanziario comunale.
Art. 159.      Il bilancio preventivo dell'Azienda comprende:
Art. 160.      I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal Segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni.
Art. 161.  I membri della Commissione, il Direttore e gli impiegati dell'Azienda, i consiglieri comunali, i membri della Giunta provinciale amministrativa, le autorità politiche e gli impiegati dei loro uffici [...]
Art. 162.  L'Azienda deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in evidenza le entrate riscosse e i pagamenti fatti.
Art. 163.      Nel regolamento speciale della Azienda può essere stabilito che il lavoro amministrativo e contabile venga compiuto dalla segreteria comunale sotto il diretto controllo del Direttore tecnico e [...]
Art. 164.      I lavori di miglioramento e sistemazione del patrimonio della Azienda vengono deliberati dalla Commissione o dal Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, in base a regolare progetto [...]
Art. 165.      Il Presidente della Commissione deve, su richiesta, informare l'Amministrazione comunale dei provvedimenti adottati dalla Commissione per la gestione del patrimonio dell'Azienda.
Art. 166.      Il bilancio dell'Azienda dev'essere esaminato e discusso dal Consiglio entro trenta giorni dall'invio al Sindaco.
Art. 167.      Il conto consuntivo dovrà essere reso dal tesoriere ed approvato nei termini e nelle forme di cui all'art. 317 della legge comunale e provinciale e all'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.
Art. 168.      Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti di sua competenza proposti dalla Commissione, il Consiglio comunale può fare intervenire nel proprio seno, per fornire [...]
Art. 169.      Le rappresentanze dei Comuni e degli altri enti, i quali, ai fini di cui all'art. 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, intendano costituirsi in consorzio, deliberano la costituzione e [...]
Art. 170.      I componenti delle Commissioni amministratrici dei consorzi, costituiti ai termini dell'art. 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono eletti dalle rispettive rappresentanze dei Comuni e [...]
Art. 171.      I consorzi costituiti a norma degli articoli 155 e 157 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto.
Art. 172.      La nomina per chiamata, sia nel caso di cui all'art. 142, comma terzo, sia nel caso di cui all'art. 153 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, dev'essere deliberata col voto favorevole della [...]
Art. 173.      Gli organi amministrativi di cui all'articolo precedente hanno facoltà di dispensare il Direttore dall'obbligo di prestare cauzione.
Art. 174.      Il Direttore è nominato per la durata di cinque anni, durante i quali egli non può essere licenziato se non per gravi motivi, che gli devono essere previamente contestati per iscritto, con [...]
Art. 175.      Oltre il Direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il servizio dell'Azienda uno o più funzionari tecnici con mansioni esecutive.
Art. 176.      Nei casi previsti dall'art. 161 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la proposta del Comitato forestale
Art. 177.      I Comuni, che intendono esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 161 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, otterranno che il loro patrimonio silvo-pastorale sia escluso dalla [...]
Art. 178.      In applicazione dell'art. 163 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, alla Direzione dei distretti amministrativi devono preferibilmente essere preposti i funzionari che hanno la gestione dei boschi [...]
Art. 179.      Per il servizio di sorveglianza e di custodia dei patrimoni silvo- pastorali compresi nei distretti amministrativi saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 175 del presente regolamento.
Art. 180.      Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà entro sessanta giorni prendere in consegna, dai capi delle amministrazioni degli enti interessati, i beni da [...]
Art. 181.      Il bilancio preventivo è predisposto dall'Amministrazione del distretto ed è sottoposto all'approvazione delle rappresentanze dei singoli enti entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 182.      Il Direttore dell'Azienda distrettuale deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in evidenza le entrate e le spese sostenute.
Art. 183.      Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle di stipendio al personale direttivo e di custodia, sono annualmente liquidate dal Ministero per l'economia nazionale
Art. 184.      Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con le norme dettate dall'art. 144 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, su [...]
Art. 185.      Il capo del distretto è tenuto ad informare le amministrazioni interessate dei provvedimenti da lui adottati per la gestione dei beni di loro pertinenza.
Art. 186.      I membri del Comitato forestale
Art. 187.      Le funzioni dei membri del Comitato
Art. 188.      Nella formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell'art. 181 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, resteranno in carica i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali, purché la nomina [...]
Art. 189.      In caso di assenza od impedimento del Presidente questi sarà sostituito dall'Ispettore forestale che fa parte del Comitato
Art. 190.      Qualora ne riconosca l'urgenza, il Presidente ha facoltà di designare in luogo del Comitato i membri che debbono procedere agli accertamenti previsti dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal [...]
Art. 191.      Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Però, per le deliberazioni da prendersi in seguito a detti accertamenti, non è richiesta [...]
Art. 192.      I provvedimenti presi dal Comitato forestale
Art. 193.      Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale


§ 5.2.2 - R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(G.U. 6 luglio 1926, n. 154).

 

TITOLO I

Dei vincoli

 

CAPO I

Norme per la determinazione delle zone vincolate per scopi idrogeologici

 

Art. 1.

     La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del titolo I, capo I, sezione I, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di terreni compresi in un bacino, al fine di accertare le condizioni idrogeologiche di esso e le forme prevalenti di utilizzazione dei terreni e boschi ivi compresi.

     Qualora il perimetro dei singoli bacini fluviali si estenda nel territorio di più Province, la determinazione delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico potrà farsi separatamente per ciascuna Provincia.

     L'applicazione del vincolo può essere limitata anche a singole zone indipendentemente dalla delimitazione generale, sempreché ne sia riconosciuta la necessità o l'urgenza, ed a bacini di torrenti quand'anche non appartenenti a bacini fluviali propriamente detti.

 

     Art. 2.

     Le variazioni da apportarsi alla delimitazione dei confini delle zone proposte per il vincolo, fino a quando le zone stesse non siano stabilite definitivamente, potranno via via essere indicate con tinte diverse o con chiari segni convenzionali sulla stessa mappa catastale o in mancanza, sulla stessa carta del regio Istituto geografico militare, su cui vennero indicate le prime proposte di vincolo.

 

     Art. 3.

     I Sindaci, le Giunte comunali e gli uffici incaricati della conservazione del catasto devono gratuitamente prestarsi a fornire notizie, mostrare mappe e registri, lasciare prenderne copia e farne riduzione in scala diversa agli uffici forestali incaricati dell'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 4.

     I reclami contro la proposta di delimitazione della zona da vincolare e le domande di esclusione totale o parziale di terreni dal vincolo, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno indicare con esattezza la zona o parte di zona, cui il reclamo o la domanda si riferisce, e le ragioni per le quali si fa opposizione alla proposta di vincolo e si chiede l'esenzione di questo. Qualora tali indicazioni non siano contenute nel reclamo, dovranno risultare da una memoria che sarà allegata al reclamo.

 

     Art. 5.

     A mano a mano che i reclami e le domande saranno presentati verranno a cura del Sindaco pubblicati all'albo pretorio del Comune per novanta giorni consecutivi, durante il quale termine gli interessati possono produrre opposizione.

     Dei reclami e contro-reclami e delle domande di esclusione dal vincolo la Segreteria comunale rilascerà, se richiesta, regolare ricevuta.

     Il Sindaco, nel trasmettere al Comitato forestale [1], gli atti di cui agli artt. 4 e 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, potrà accompagnarli con le osservazioni sue e dell'Amministrazione comunale.

 

     Art. 6.

     In applicazione dell'art. 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i richiedenti potranno domandare che si proceda in loro confronto, ad un sopraluogo, previo deposito dell'importo delle spese, che sarà restituito in caso di accoglimento del ricorso.

 

     Art. 7.

     In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il Presidente del Comitato stabilirà approssimativamente l'ammontare delle spese per il sopraluogo ed inviterà l'interessato, sia privato che corpo morale, a farne deposito nella Tesoreria provinciale; salvo che le spese stesse non siano per legge poste a carico dello Stato.

     Compiuta la verifica, il Presidente del Comitato liquida definitivamente le competenze.

     Qualora la somma depositata risulti insufficiente, il Presidente stesso curerà di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza; se invece risulti esuberante, disporrà per la restituzione della eccedenza.

 

     Art. 8.

     L'interessato, dopo che avrà eseguito il deposito, di cui all'art. 6, sarà per mezzo del Sindaco o degli uffici forestali informato tempestivamente del giorno e dell'ora in cui l'accertamento avrà luogo.

 

     Art. 9.

     Il Comitato forestale [1] dovrà deliberare in merito alla determinazione della zona da vincolare ed ai reclami, contro-reclami e domande di esclusione dal vincolo non oltre 180 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Sindaco.

     Trascorso detto termine, il Ministro per l'economia nazionale [2] potrà avocare a sé ogni decisione sull'esame dei ricorsi e sulla determinazione della zona e dei terreni da vincolare.

     Le decisioni del Ministro devono essere notificate agli interessati mediante avviso all'albo del Comune.

 

     Art. 10.

     Ricevuta notizia dell'esito dei ricorsi e delle domande, l'Ispettorato forestale invierà al Sindaco dei Comuni interessati due esemplari della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse e dei terreni esclusi dal vincolo, nonché due esemplari dell'elenco dei detti terreni.

     Trascorsi i quindici giorni dall'affissione all'albo, il Sindaco restituirà all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con la dichiarazione del giorno dell'inizio e di quello del termine della pubblicazione.

     La stessa dichiarazione sarà apposta all'altra copia della carta topografica e dell'elenco, che dovranno essere conservate nell'archivio municipale.

 

     Art. 11.

     Ove l'Ispettore forestale dissentisse dalla deliberazione del Comitato [1], ne farà motivato rapporto al Ministero per l'economia nazionale [2], il quale deciderà se sia il caso di ricorrere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 12.

     L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati saranno conservati presso l'Ispettorato forestale del ripartimento.

     E' data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere previo pagamento dei diritti dovuti a termini di legge, copie ed estratti delle carte topografiche e dei reclami e delle domande di esclusione dal vincolo, nonché delle relative deliberazioni del Comitato forestale [1].

 

     Art. 13.

     I terreni vincolati per effetto di leggi anteriori all'applicazione del titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i quali, in seguito alla delimitazione definitiva delle zone sottoposte a vincolo, in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo stesso, risultassero esclusi da dette zone, s'intenderanno svincolati.

 

     Art. 14.

     I proprietari, che, ai sensi dell'articolo 13 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, intendono ottenere l'esenzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo e quelli altresì che desiderano essere esentati totalmente o parzialmente dall'osservanza degli obblighi imposti dalle prescrizioni di massima, dovranno inviare domanda al Comitato forestale [1] per il tramite del Sindaco del Comune ove son situati i terreni.

     Il Sindaco curerà la pubblicazione delle singole domande all'albo del Comune per un periodo di trenta giorni, trascorso il quale, le trasmetterà al Comitato forestale [1] con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione e con le eventuali sue osservazioni ed opposizioni degli interessati.

     La domanda dovrà indicare con esattezza il terreno cui essa si riferisce e le ragioni che la giustificano.

     Qualora tali indicazioni non siano contenute nella domanda, dovranno risultare da una memoria che sarà allegata alla domanda.

 

     Art. 15.

     Le decisioni del Comitato forestale [1] devono essere notificate agli interessati a mezzo del Sindaco o dell'Ufficio forestale e pubblicate per sessanta giorni all'albo del Comune.

     Per i ricorsi contro di esse e per l'ulteriore procedura valgono le norme stabilite nell'ultimo comma dell'art. 4 e nell'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in quanto trovino applicazione ai singoli casi.

 

     Art. 16.

     La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli dovrà aver luogo nel termine di tre giorni da quando la stessa si renda possibile.

 

     Art. 17.

     Ogni qualvolta l'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenzione di cui all'art. 13, secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, provocherà, con rapporto motivato, dal Comitato forestale [1] una deliberazione che dichiari cessata la esenzione.

     Copia di tale rapporto sarà comunicata agli interessati, i quali potranno presentare al Comitato le eventuali loro controdeduzioni nel termine di venti giorni. Il Comitato delibererà dopo che sia trascorso tale termine.

 

     Art. 18.

     Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad aver vigore gli artt. 74, 168 e 169 (lettera c), della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

 

CAPO II

Prescrizioni di massima e di Polizia forestale

 

     Art. 19.

     Le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di Provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del R.D. suddetto.

     Soprattutto esse devono stabilire:

     A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi:

     a) il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;

     b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincoli;

     c) le regole per i diradamenti nelle fustaie;

     d) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provveda con piantagioni;

     e) le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;

     f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi;

     g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possano arrecare pregiudizio alla riproduzione;

     h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie o per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;

     i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o motère, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi;

     l) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi;

     m) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri;

     n) le norme per l'estrazione del legname e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli artt. 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami;

     o) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare;

     p) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denuncia all'Autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti.

     B) Per quanto riguarda i terreni pascolivi:

     le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa.

     C) Per quanto riguarda i terreni cespugliati: le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli.

     D) Per quanto riguarda i terreni nudi e saldi:

     le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorché sia ottenuta la concessione prevista dall'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il Comitato [1] abbia subordinato la cessione stessa.

     E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria:

     le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D).

     Le norme di Polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

 

     Art. 20.

     Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

     Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

     L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

 

     Art. 21.

     Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

     Il Sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni le trasmette entro otto giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato [1] le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti.

     La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per quindici giorni all'albo del Comune.

     Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'economia nazionale [2] che provveda sulla domanda in luogo del Comitato forestale.

 

     Art. 22.

     Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni quindici dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Comitato [1], col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.

     Il Comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero per l'economia nazionale [2], il quale provvederà successivamente a norma dell'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Per la prima applicazione del regio decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.

 

     Art. 23.

     Nei territori delle nuove Province indicati nel R.D.L. 23 maggio 1924, n. 1122, i lavori previsti dall'art. 20 del presente regolamento devono essere autorizzati dall'Autorità militare.

     Le domande di trasformazione, di cui al successivo art. 21, non possono esser prese in considerazione se non accompagnate dal nulla osta della stessa Autorità.

     Le prescrizioni di massima relative ai detti territori dovranno essere preordinate agli scopi previsti dal regio decreto legge surricordato ed, in quanto considerino il semplice taglio di boschi, imporre la riserva della osservanza di speciali norme e modalità da stabilirsi dall'Autorità forestale in base ad accordi di massima con quella militare.

 

CAPO III

Procedimento per la revisione dell'estimo dei terreni sottoposti a vincolo

 

     Art. 24.

     Agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate con i dati del catasto in base al quale si riscuote l'imposta sui terreni, e comunicherà alla Sezione catastale, incaricata della conservazione, per le Province dove è attivato il nuovo catasto ordinato con la L. 1° marzo 1886, n. 3682 (serie III), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre, una copia di detto elenco, ovvero un semplice esemplare della mappa catastale con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate.

     Lo stesso Ispettorato indicherà i vincoli e le limitazioni imposte a ciascuna particella, e la data o le date in cui vi fu assoggettata.

     Ogni qualvolta si modifichino o si tolgano i vincoli e le limitazioni imposte a particelle già comprese nell'elenco generale sopra indicato, o si assoggettino a vincolo forestale altre particelle, l'Ispettorato forestale ne darà comunicazione alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza.

 

     Art. 25.

     La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco o la mappa, esaminerà:

     a) per quali particelle fu già tenuto conto degli effetti del vincolo nella formazione del catasto;

     b) per quali, tra le rimanenti particelle, i vincoli e le limitazioni imposte, tenuto conto della qualità e classe loro assegnata in catasto, non producono una effettiva diminuzione di reddito;

     c) per quali invece deve provvedersi alla revisione degli estimi.

     Questa revisione sarà fatta dalla Sezione catastale o dall'Ufficio tecnico di finanza con gli stessi criteri seguiti nella formazione del catasto in vigore nella Provincia, accertando sul luogo le condizioni delle particelle vincolate.

 

     Art. 26.

     Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu già tenuto conto nella formazione del catasto, nel caso di cui nella lettera a); la dichiarazione che i vincoli e le limitazioni imposte non producono diminuzione del reddito, nel caso di cui nella lettera b); e la qualità e classe stabilita in seguito alla revisione, nel caso di cui nella lettera c).

     L'elenco o la mappa così completati saranno trasmessi al Sindaco per mezzo dell'Intendenza di finanza, affinché siano pubblicati nell'albo del Comune per un periodo di sessanta giorni. Contemporaneamente, con apposito manifesto, si avvertiranno i possessori che entro quel termine hanno facoltà di ricorrere contro i risultati degli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Il manifesto sarà pubblicato all'albo comunale e vi rimarrà continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami. Sarà affisso anche nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne ripeterà la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato nel periodo di tempo suindicato.

 

     Art. 27.

     I reclami contro gli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell'articolo 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del Sindaco, all'ufficio che eseguì l'accertamento, che li trasmetterà all'Intendenza di finanza, accompagnandoli con le sue osservazioni e proposte.

     L'Intendenza decide sui reclami in prima istanza. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati i quali, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, potranno ricorrere al Ministro delle finanze, che decide in via definitiva.

     Definiti i reclami, i risultati della revisione saranno introdotti in catasto con le norme stabilite per le variazioni accertate durante le verificazioni periodiche.

 

     Art. 28.

     Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di particelle non vincolate, l'Ufficio tecnico di finanza o la Sezione catastale ne dà partecipazione all'Ispettorato forestale, perché provveda alle eventuali rettifiche. Contro il nuovo accertamento dell'Ispettorato forestale è ammesso ricorso al Comitato forestale [1] della Provincia; il quale dovrà statuire sulla controversia entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, della risoluzione definitiva del quale sarà data notizia mediante mappe od elenchi suppletivi alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori provvedimenti agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

CAPO IV

Norme per l'applicazione di vincoli sui boschi per scopi speciali

 

     Art. 29.

     Le domande dirette ad ottenere l'imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno dai Consigli provinciali o comunali e dagli enti e privati interessati essere inviate al Presidente del comitato forestale, il quale ne farà eseguire la pubblicazione nei Comuni nel cui territorio esistono i boschi contemplati nelle domande stesse e nel modo stabilito nel terzo comma dell'art. 20 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Alle domande deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco coll'indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco con i suoi confini e con l'indicazione dei terreni, costruzioni od abitati che si vogliono difendere.

     Qualora venga chiesto il vincolo per le condizioni igieniche locali il Presidente del Comitato [1] provocherà il parere del Consiglio sanitario provinciale.

 

     Art. 30.

     Il pregiudizio economico, per il quale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si può chiedere compenso, potrà essere preso in considerazione solo nel caso che l'osservanza di un piano economico, e, in mancanza di questo, per la consuetudine locale dei tagli, questi cadano nel periodo della sospensione o del divieto.

 

     Art. 31.

     Riconosciuta da parte del Comitato forestale [1] la necessità del vincolo sui boschi, per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le forme e le modalità del godimento di questi saranno stabilite dal Comitato stesso su proposta dell'Ispettorato forestale.

     Contro la determinazione delle forme e delle modalità di godimento del bosco è ammesso ricorso al Ministero per l'economia nazionale [2] entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

     Detto ricorso non avrà effetto sospensivo.

 

CAPO V

Procedura per la determinazione dell'indennizzo

 

     Art. 32.

     Avuta la comunicazione dal Comitato forestale [1] della imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, od informato delle disposizioni prese dalle amministrazioni interessate circa l'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo citato, l'Ispettorato forestale inviterà presso la propria sede i proprietari o possessori dei boschi e i rappresentanti degli enti o delle Amministrazioni ed i privati che promossero l'imposizione del vincolo per un accordo sull'ammontare dell'indennizzo.

     Qualora questo od altri tentativi di accordo non avessero effetto, inviterà i proprietari e possessori suddetti e gli enti o le Amministrazioni od i privati di cui sopra a designare i propri arbitri nel termine che crederà stabilire, ma in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dall'invito.

     Quando in uno stesso Comune si sottopongano contemporaneamente a vincolo molte piccole proprietà costituenti uno o più corpi boschivi, ovvero un bosco sia oggetto di comunione a qualsiasi titolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con l'invito di cui sopra anche per procedere alla nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i boschi posti nello stesso Comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la metà degli invitati, sarà indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo, la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sarà provveduto qualora gli intervenuti in numero della metà, nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'arbitro.

 

     Art. 33.

     La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'Ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri delle parti, provocherà dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui si trova il bosco, la designazione del terzo arbitro ed eventualmente anche dell'arbitro non nominato da qualcuna delle parti.

 

     Art. 34.

     Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, se intendono che il Collegio arbitrale decida come amichevole compositore.

     Questa dichiarazione delle parti potrà essere fatta collettivamente o individualmente, ma prima della costituzione del Collegio arbitrale, e deve essere comunicata all'Ispettorato forestale per la trasmissione al Presidente del collegio.

 

     Art. 35.

     Gli inviti per la costituzione del Collegio arbitrale sono fatti dall'Ispettorato forestale.

     Il Collegio fisserà la sua sede presso la Pretura del mandamento in cui si trovano i boschi o la maggior parte di essi e sarà assistito dal cancelliere della Pretura che assumerà le funzioni di segretario.

 

     Art. 36.

     Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno facoltà di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Collegio arbitrale.

     A cura dell'Ispettorato forestale saranno comunicati al Collegio arbitrale gli atti ed i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed, alle limitazioni al godimento del bosco, nonché tutti i chiarimenti di cui il Collegio stesso facesse richiesta.

 

     Art. 37.

     Il Collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme ed i termini del giudizio e potrà delegare ad un componente di esso atti di istruzione.

 

     Art. 38.

     La sentenza dovrà contenere, oltre tutti gli elementi richiesti dalla legge:

     a) l'esposizione sommaria del procedimento compiuto e degli atti d'istruzione occorsi;

     b) i criteri della stima definitiva.

     Nel dispositivo deve determinarsi l'indennizzo stabilito per ciascun bosco nel caso di vincolo su boschi appartenenti a più proprietari.

 

     Art. 39.

     L'originale della sentenza è depositato nella cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall'art. 24 del codice di procedura civile.

     Il cancelliere curerà la custodia degli atti del procedimento e la restituzione alle parti degli atti e dei documenti di loro appartenenza; avvenuto il deposito della sentenza, ne darà notizia alle parti od ai loro rappresentanti per mezzo dell'ufficiale giudiziario della Pretura.

     L'originale dell'atto di notificazione dovrà essere unito alla sentenza.

 

     Art. 40.

     Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall'art. 187 del presente regolamento.

     Le spese relative, nonché quelle del giudizio e le tasse di registro della sentenza sono a carico del proprietario o possessore quando l'indennità stabilita non supera quella già offerta.

     Negli altri casi le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne è pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia.

 

CAPO VI

Valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato per l'applicazione delle pene pecuniarie

 

     Art. 41.

     La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale [1] od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.

     Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boscose della Provincia.

     Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

 

     Art. 42.

     Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.

     Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.

 

     Art. 43.

     Il Comitato [1], su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le, contravvenzioni accertate nella rispettiva Provincia.

     Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

     Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.

 

     Art. 44.

     Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più o in meno superiori al 25 per cento, il Comitato forestale [1] provvederà a rettifficare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.

     Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.

 

     Art. 45.

     Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.

     Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si calcolerà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'art. 41, la quale però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.

     Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso esser calcolato in misura inferiore al prezzo che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:

     da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

     da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

     da kg. 1,5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.

 

CAPO VII

Norme per la conciliazione delle contravvenzioni

 

     Art. 46.

     Gli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonché le guardie particolari nominate dai Comuni, dai corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell'art. 44 del T.U. di leggi 31 agosto 1907, n. 690, devono, a norma di legge, trasmettere all'Ispettorato forestale un esemplare del processo verbale delle contravvenzioni alle disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, da essi accertate.

     Qualora l'infrazione alle disposizioni del regio decreto suddetto importi anche un reato previsto da altre leggi e perseguibile d'ufficio, gli ufficiali ed agenti scopritori dovranno trasmettere un esemplare del processo verbale anche all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dall'esperimento di conciliazione della contravvenzione forestale da parte dell'Autorità forestale.

     Quando la contravvenzione sia stata commessa da amministratori del Comune, l'Ispettorato forestale dovrà darne immediatamente avviso al Prefetto od al Sottoprefetto.

 

     Art. 47.

     Gli agenti dei Comuni e degli altri enti e quelli dei privati possono, per la trasmissione dei verbali, valersi del tramite dei Sindaci.

 

     Art. 48.

     L'Ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, darà corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma dell'art. 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     L'invito a versare la somma dovuta a titolo di pena può essere fatto contemporaneamente alla notificazione del verbale di contravvenzione.

     La conciliazione per danni, mercé l'intervento dell'Ispettorato forestale, può aver luogo solo nel caso che si provveda alla conciliazione della contravvenzione e dovrà essere proposta nel termine assegnato per la domanda di conciliazione di questa.

     All'accordo delle parti potrà addivenirsi anche mediante semplice corrispondenza epistolare.

 

     Art. 49.

     Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contravvenzioni commesse nelle foreste demaniali dello Stato; però nell'ipotesi di conciliazione per danni l'Azienda del demanio forestale potrà farsi rappresentare dall'Ispettorato capo del ripartimento.

 

     Art. 50.

     Il contravventore che intende avvalersi del beneficio della conciliazione potrà presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietanza rilasciatagli dall'Ufficio del registro della sede del ripartimento o la ricevuta del vaglia postale intestato all'Ufficio stesso, comprovante il versamento dell'ammenda da lui dovuta.

     Egli potrà altresì inviare all'Ispettorato forestale la quietanza o la ricevuta del vaglia con la domanda di conciliazione redatta in carta libera.

     Nel caso che il versamento della somma dovuta venga fatto con vaglia postale, le spese relative saranno prelevate dall'ammontare dell'ammenda.

     Gli Uffici del registro sono autorizzati a ricevere il versamento dell'ammenda dietro esibizione dell'invito alla conciliazione, fatto al contravventore dall'Ispettorato forestale.

 

     Art. 51.

     Avvenuta la conciliazione, l'Ispettore capo forestale ne informerà l'Ufficio del registro comunicandogli il nome degli agenti scopritori della contravvenzione, per la corresponsione della quota di premio ad essi dovuta.

     Invierà inoltre la ricevuta del vaglia postale quando il contravventore siasi valso di questo mezzo per il pagamento dell'ammenda.

 

     Art. 52.

     Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 24 25 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, l'Ispettore capo forestale redigerà processo verbale della conciliazione e, qualora questa sia avvenuta anche per i danni, lo farà constare nel verbale suddetto.

 

     Art. 53.

     In uno speciale registro, da tenersi in corrente a cura dell'Ispettorato forestale, dovranno annotarsi i processi verbali di contravvenzione e quelli di conciliazione, ovvero la notizia della comunicazione del verbale di contravvenzione all'Autorità giudiziaria, qualora la conciliazione non abbia avuto luogo.

     In uno schedario dovranno essere riportati i nomi dei contravventori con la data della contravvenzione ed il riferimento alle pagine del registro.

 

     Art. 54.

     La notificazione del verbale di contravvenzione e degli atti relativi alla conciliazione è fatta dai messi comunali.

     Per tale notificazione non è dovuta alcuna retribuzione. Tuttavia, qualora i messi comunali debbano trasferirsi ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede municipale, loro compete un'indennità da liquidarsi secondo la tariffa stabilita per gli ufficiali addetti agli Uffici di conciliazione.

     La spesa all'uopo occorrente è a carico dello Stato.

 

TITOLO II

Sistemazione e rimboschimenti dei terreni montani

 

CAPO I

Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani

 

§ 1 - Compilazione e approvazione dei progetti

e pubblicazione degli elenchi dei terreni da sistemare

 

     Art. 55.

     Tra le opere di sistemazione dei bacini montani di cui all'art. 39 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa degli abitati, necessariamente coordinate alla sistemazione generale di un bacino.

 

     Art. 56.

     Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di essi, i lavori di sistemazione agraria di cui all'art. 52 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed i lavori di raccolta e ritenuta delle acque per l'utilizzazione di queste a scopi d'irrigazione e di forza motrice.

     In relazione ai vantaggi pubblici che da questi altri lavori si possono conseguire, potrà essere ammessa una spesa anche maggiore di quella occorrente per raggiungere con opere diverse le finalità della sistemazione.

     Nei progetti potranno poi essere studiate, con allegati a parte, le opere accessorie di raccolta e ritenuta delle acque.

 

     Art. 57.

     Qualora le opere di cui agli articoli precedenti riguardino terreni inclusi nei comprensori da trasformare in applicazione del regio decreto- legge 18 maggio 1924, n. 753, i relativi progetti saranno comunicati a scopo di coordinamento al comitato, di cui all'art. 14 del regio decreto- legge suddetto, ed eseguiti con precedenza su quelli che riguardano altre opere, ove non siano comprese in bacini già in corso di sistemazione.

 

     Art. 58.

     La determinazione dei perimetri dei bacini montani nei quali dovranno eseguirsi le opere previste negli articoli precedenti, sarà fatta con decreto o con decreti reali successivi, su proposta dei Ministri dell'economia nazionale [2] e dei lavori pubblici, sentita la seconda Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     I progetti esecutivi delle dette opere saranno compilati dagli Uffici del Genio civile e da quelli dell'Ispettorato forestale secondo la competenza stabilita in applicazione dell'art. 43 del R.D 30 dicembre 1923, n. 3267, nel senso che rientrino nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche per la esecuzione, quelle opere idrauliche che ricadono nell'alveo principale del torrente e dei maggiori affluenti e nel cono di deiezione, e che abbiano per iscopo la regolazione della pendenza, il conseguente disciplinamento dei depositi dei materiali e quindi il miglioramento del regime idraulico.

     L'approvazione di detti progetti avrà luogo con decreto dei Ministri interessati e secondo le norme vigenti per le rispettive amministrazioni.

     Per le nuove Province si riterranno esecutivi, agli effetti del precedente comma, i progetti dei lavori di sistemazione dei torrenti che ottennero l'approvazione a norma delle disposizioni ivi vigenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 59.

     Per i lavori da eseguirsi dall'Ispettorato forestale dovranno indicarsi in una planimetria ed in un elenco i terreni, siano o no sottoposti al vincolo da rimboschire e da restituire a bosco, e quelli nei quali il rinsodamento potrà essere limitato all'inerbamento semplice o alla esclusione temporanea del pascolo, o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti per una disciplinata pastorizia a vincoli stabiliti, caso per caso, dalla predetta autorità.

     Gli elenchi potranno essere fatti a zone successive qualora ne sia riconosciuta la opportunità.

 

     Art. 60.

     Per i lavori da eseguirsi dagli Uffici del Genio civile in zone diverse da quelle da sistemare a cura dell'Ispettorato forestale dovranno essere osservate, per la determinazione dei terreni, nei quali devono eseguirsi le opere, e per la pubblicità dei progetti e degli elenchi, le disposizioni contenute negli artt. 45 e 46 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nei soli casi nei quali la esecuzione delle opere implichi l'imposizione di vincoli al godimento dei detti terreni.

 

     Art. 61.

     Per le notificazioni degli elenchi dei terreni da sistemare, fatte dai messi comunali, si applicheranno le norme dell'art. 54 del presente regolamento.

 

     Art. 62.

     In applicazione dell'art. 46 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i ricorrenti potranno chiedere che si proceda in loro confronto in conformità di quanto è stabilito nell'art. 7 del presente regolamento.

 

§ 2 - Espropriazioni ed occupazioni temporanee

 

     Art. 63.

     Per i terreni dei quali è prevista l'occupazione, l'Azienda del demanio forestale esaminerà la convenienza dell'acquisto o

dell'espropriazione di essi.

     Qualora per l'esecuzione dei lavori si ritenga sufficiente l'occupazione temporanea, l'amministrazione interessata inviterà i proprietari o possessori di terreni alla consegna di essi.

     Nel caso che costoro non si presentino o si rifiutino di firmare il verbale di occupazione, questo sarà sottoscritto da due testimoni e pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune.

     Il verbale di occupazione deve contenere una descrizione dello stato in cui si trovano i terreni e dei loro confini.

 

     Art. 64.

     Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni compresi nei bacini da sistemare in conformità di quanto è disposto negli artt. 50 e 51 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, valgono le norme stabilite negli artt. 32 e seguenti del presente regolamento, intendendosi però sostituito l'ufficio del Genio civile a quello forestale qualora l'indennizzo si riferisca all'esecuzione di lavori di esclusiva competenza del Genio civile.

 

     Art. 65.

     L'Amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del Collegio arbitrale, tenuto conto della natura dei lavori e dell'interesse in essi predominante, designa un rappresentante unico dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di quella forestale.

 

§ 3 - Gestione e collaudo dei lavori

 

     Art. 66.

     I lavori cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di regola eseguiti in economia.

     Gli uffici del Genio civile provvedono alla gestione dei lavori di loro competenza con le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni. I lavori stessi possono eseguirsi in economia con le norme del Capo IV del regolamento predetto.

 

     Art. 67.

     Il collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'Amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi perciò stesso redditizio agli effetti del terzo comma dell'art. 50 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, verrà compiuto con le norme del regolamento sulla contabilità dell'Azienda del Demanio forestale dall'Ispettore forestale capo del ripartimento ed eccezionalmente, qualora il Ministero per l'economia nazionale [2] lo ritenga opportuno, da un Ispettore superiore forestale.

     Per il collaudo dei lavori di competenza del Genio civile saranno seguite le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

 

     Art. 68. Il funzionario incaricato del collaudo notifica agli effetti dell'art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con avvisi da affiggersi per quindici giorni all'albo del Comune o dei Comuni interessati, il giorno in cui, successivamente alla pubblicazione degli avvisi stessi, inizierà le operazioni di collaudo.

 

§ 4 - Riconsegna dei terreni ai privati

 

     Art. 69.

     Approvato l'atto di collaudo, l'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell'art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente.

     Questa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal funzionario e dai proprietari o possessori interessati, i quali devono essere invitati ad intervenire o, in loro assenza, o rifiuto a sottoscrivere, da due testimoni e contenere una descrizione delle condizioni, nelle quali si trovano i fondi riconsegnati e dei loro confini.

     Qualora i proprietari o possessori interessati, sebbene invitati, non intervengano alla riconsegna o si rifiutino di firmare il relativo verbale, questo verrà pubblicato per quindici giorni all'albo del Comune.

 

     Art. 70.

     I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconsegna possono entro detto termine presentare all'ufficio competente le loro osservazioni sulle quali decide definitivamente il Ministro per l'economia nazionale [2].

     Trascorso detto termine e salvo le decisioni del Ministero sulle osservazioni di cui sopra, la riconsegna diventa definitiva rispetto a tutti i proprietari o possessori e per ogni effetto di legge e cessa qualunque obbligo dell'Amministrazione al pagamento delle indennità per le occupazioni.

 

     Art. 71.

     Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati devono indicare il prezzo di cessione.

     Dette dichiarazioni sono trasmesse dall'Ufficio forestale competente al Ministero per l'economia nazionale [2], il quale decide ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Finché non sono intervenute le decisioni del Ministero permangono a carico del proprietario o possessore gli obblighi derivanti dalla riconsegna.

 

     Art. 72.

     Se non è accettata la rinuncia alla riconsegna o se comunque il proprietario o possessore stesso non riprenda materialmente in consegna il fondo, l'Amministrazione forestale può continuare a tenerlo, ponendo a carico di lui le spese di gestione.

 

§ 5 - Conservazione e manutenzione delle opere

 

     Art. 73.

     Agli effetti dell'art. 56 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le opere che non siano state direttamente eseguite dall'Amministrazione dello Stato, saranno consegnate, dopo l'approvazione del collaudo finale, all'ufficio del Genio civile o all'Ispettorato forestale competenti.

     Le perizie per la custodia e manutenzione delle opere d'arte, di cui al comma precedente, sono compilate al principio di ogni esercizio finanziario ed approvate dal Ministero competente.

     Alla scadenza di ogni esercizio finanziario si procede alla liquidazione delle spese di custodia e manutenzione delle opere d'arte occorse durante l'esercizio stesso. La liquidazione è fatta dall'Ingegnere capo del Genio civile o dall'Ispettore capo del ripartimento forestale ed è approvata dal Ministero, dal quale i funzionari suddetti dipendono, che ne trasmette copia agli enti interessati ed al Ministero delle finanze per i rimborsi.

 

     Art. 74.

     Nelle nuove Province le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex-impero austro-ungarico, saranno, per ogni singolo bacino, date in consegna agli enti che, a norma delle dette leggi, hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione di esse, ferme restando le disposizioni relative alla misura dei contributi che, per la detta manutenzione, sono stabilite dall'art. 56 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

§ 6 - Concessione dell'esecuzione dei lavori

 

     Art. 75.

     I proprietari, che soli o riuniti in consorzio, intendano che la razionale sistemazione agraria dei loro terreni compresi nel perimetro dei bacini montani sia prevista nei progetti di sistemazione, dovranno dichiarare di assumerne l'esecuzione a norma degli articoli seguenti non oltre il periodo della pubblicazione delle carte e degli elenchi di cui all'art. 46 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 76.

     I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli artt. 52 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentare nel termine indicato nell'articolo precedente la relativa domanda all'Ispettorato forestale, il quale la trasmetterà al Ministero per l'economia nazionale [2].

     Quando la domanda di concessione è presentata da un consorzio, dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo di esso ed il verbale dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione autorizzante la presentazione della domanda stessa.

     Qualora non ostino ragioni tecniche potrà essere concessa a consorzi ed a singoli proprietari solo la parte dei lavori di loro interesse.

     Per la costituzione, capacità e funzionamento dei consorzi di cui sopra, varranno le norme stabilite dagli artt. 79 e seguenti del regio decreto surricordato; però l'atto costitutivo di esso ed il suo statuto, salvo i casi di cui al secondo comma dei detto art. 79, devono essere approvati dal Prefetto ovvero dal Ministero per l'economia nazionale [2] se i terreni nei quali devono compiersi i lavori appartengano a più Province.

 

     Art. 77.

     L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di disciplinare nel quale debbono essere stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione dei lavori, nonché il termine per il compimento di essi, e quindi la trasmette, con una relazione, al Ministero.

     Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, il Ministero provvede alla concessione ove nulla osti, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

 

     Art. 78.

     Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemperato agli obblighi assunti, il Ministero per l'economia nazionale [2], previo accertamento del locale ufficio forestale, pronuncerà la decadenza della concessione con provvedimento che ha carattere definitivo. Nel caso di adempimento parziale il Ministero potrà accordare in tutto o in parte i rimborsi dell'importo dei lavori di cui all'art. 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 79.

     I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i consorzi per le opere di sistemazione agraria, saranno accordati ad opere compiute e collaudate.

     I rimborsi per le opere di rimboschimento non si conferiscono per intero se non dopo trascorsi cinque anni dal compiuto impianto ed in base a certificati dell'Ispettore capo forestale attestante la buona riuscita delle opere e delle piantagioni annualmente eseguite per ogni singola zona.

     L'Ispettore capo forestale rilascerà il certificato previo accertamento da eseguirsi a spese dello Stato.

 

     Art. 80.

     Dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento potrà essere accordato un acconto sul rimborso di cui all'art. 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in base a certificato dell'Ispettore capo forestale, da cui risulti che le opere furono iniziate con le dovute cure e che le colture presentano condizioni soddisfacenti.

     In ogni caso la misura dell'acconto non potrà superare i due terzi del rimborso conferibile a lavori compiuti.

 

     Art. 81.

     Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, debbono essere presentate all'agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei lavori di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione il contribuente non avrà diritto all'esonero per il tempo trascorso dalla data dell'inizio dei lavori a quella della domanda.

     Affinché i procuratori delle imposte possano provvedere alle liquidazioni annuali di sgravio, gli Ispettori forestali, entro il primo trimestre di ogni anno, debbono far loro pervenire direttamente direttamente i certificati attestanti che i lavori furono eseguiti e conservati in conformità del piano di coltura di cui all'art. 54, comma terzo, del regio decreto surricordato.

     Nella domanda, di cui al primo comma del presente articolo, il proprietario, là dove non esiste il catasto geometrico particellare, potrà limitarsi ad indicare per l'individuazione del terreno rimboscato l'articolo catastale od il numero del ruolo dell'imposta fondiaria, la superficie del fondo, la superficie per la quale domanda l'esonero e l'imponibile proporzionale.

 

     Art. 82.

     L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ferme le penalità di cui al comma quarto dello stesso articolo.

     La cessazione dell'esenzione è pronunciata dall'Intendente di finanza su proposta dell'Ispettore capo forestale.

 

     Art. 83.

     Le persone indicate nell'art. 59 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, che intendano valersi della facoltà prevista dall'articolo stesso devono presentare la relativa domanda all'Ufficio del Genio civile e a quello forestale.

     Gli uffici suddetti trasmetteranno la domanda al Ministero dal quale dipendono o al Magistrato alle acque, se si tratti di lavori da compiersi nel territorio del compartimento di questo.

     Quando la concessione è chiesta da un consorzio o da un ente morale in genere saranno osservate le norme stabilite nel secondo comma dell'art. 76.

 

     Art. 84.

     Qualora il consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, varranno pei la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo funzionamento, le norme stabilite negli articoli 79 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     E' consentita la formazione dei consorzi anche tra Province, Comuni, corpi morali e privati proprietari di terreni situati nel comprensorio da sistemare.

     L'atto di costituzione ed il suo statuto devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto, se gli enti, di cui al comma precedente, appartengono alla stessa Provincia, ovvero di uno dei Ministeri dal quale dipende l'esecuzione dei lavori, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

     Lo statuto deve contenere l'indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli enti consorziati, la sede del medesimo, e tutte le altre norme di amministrazione.

 

     Art. 85.

     I consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di cui agli artt. 52, 55 e 59 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, funzionano secondo le norme stabilite nei rispettivi statuti e, in quanto questi non dispongano altrimenti, per le deliberazioni dell'Assemblea e della deputazione amministrativa osservano le prescrizioni di legge sull'ordinamento dei consorzi di bonifica.

     Se dei consorzi fanno parte Province, Comuni o enti morali, si osservano invece, per le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione amministrativa le norme cui sono sottoposti la Provincia, se fa parte del consorzio, o il Comune consorziato, il cui Consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.

 

     Art. 86.

     Oltre i documenti prescritti nell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Province e i Comuni che per l'art. 59 del decreto stesso intendano eseguire direttamente opere di sistemazione idraulico-forestale dovranno con la domanda produrre anche copia della deliberazione o delle deliberazioni del Consiglio o dei Consigli provinciali, del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa quando tale approvazione sia necessaria, o dall'Assemblea generale del consorzio, da cui risultino: la determinazione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi per farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non risultino altrimenti.

 

     Art. 87.

     I Ministeri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle opere previste nel progetto di massima si riferisca ad opere da eseguirsi a periodi successivi.

     Qualora si abbiano eventualmente progetti già compilati a cura delle amministrazioni competenti, gli enti che chiedono la concessione possono farli propri, però la spesa sostenuta per la loro compilazione sarà dedotta dall'ammontare delle annualità di rimborso convenute caso per caso.

 

     Art. 88.

     La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire:

     a) il termine in cui dovranno essere iniziati e compiuti i lavori;

     b) l'ordine della loro esecuzione;

     c) il numero e l'importo delle annualità in cui dovrà essere effettuato il rimborso da parte dello Stato della spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento;

     d) le penalità a carico del concessionario per il caso di ritardo ingiustificato nel compimento dei lavori;

     e) la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali vertenze.

     Nella convenzione potrà anche stabilirsi la facoltà

dell'Amministrazione di provvedere in qualunque tempo alla revoca ed al riscatto della concessione. In essa si determineranno le modalità della risoluzione e del riscatto e della conseguente presa in consegna delle opere eseguite e si richiameranno le disposizioni di cui all'art. 78 del presente regolamento, concernenti l'inadempimento delle concessioni.

 

     Art. 89.

     Qualora trattisi di concessione fatta col sistema del pagamento dei contributi in annualità, nella convenzione dovrà sempre riservarsi all'Amministrazione la facoltà di riscattare in tutto o in parte le convenute annualità, pagando il capitale corrispondente alle annualità insolute depurate degli interessi non ancora maturati.

 

     Art. 90.

     Gli Uffici del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e restituisce, ove nulla osti, la convenzione all'ufficio competente, perché, previa trascrizione su carta legale, venga accettata e sottoscritta dal richiedente la concessione. La firma dovrà essere autenticata dal funzionario dell'ufficio delegato ai contratti.

     L'ufficio rimette poi l'atto al Ministero competente, che, d'intesa col Ministero delle finanze, provvede con formale decreto alla definitiva concessione, determinando in base alla spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento, l'importo che, in misura invariabile e qualunque sia per risultare l'effettivo costo dei lavori previsti, salvo quanto dispone il successivo art. 93, dovrà essere corrisposto al concessionario in quel numero di annualità che saranno stabilite nella convenzione, in relazione agli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 91.

     Emanato il decreto di concessione si provvede, con le norme e secondo la competenza segnata dagli artt. 62, 63 e 64 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, alla compilazione pubblicazione e successiva approvazione degli elenchi dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto preso a base della concessione.

 

     Art. 92.

     L'alta sorveglianza e l'accertamento annuale, di cui al seguente art. 93, delle opere date in concessione rimangono affidati agli uffici che sarebbero stati competenti per la direzione dei lavori, qualora questi fossero stati compiuti direttamente dallo Stato.

     Al collaudo sono poi anche applicabili le norme degli artt. 67 e 68 del presente regolamento.

     Le indennità da corrispondere ai funzionari incaricati della sorveglianza e del collaudo delle opere sono a carico dello Stato.

 

     Art. 93.

     Così prima dell'inizio come durante lo svolgimento dei lavori l'Amministrazione concedente ha facoltà di ordinare, sentito il concessionario, quelle varianti ed aggiunte al progetto approvato che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute tecnicamente necessarie ai fini della sistemazione od a tutela delle proprietà private.

     Il concessionario da parte sua non potrà apportare al progetto approvato alcuna modificazione od aggiunta senza che sia sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione.

     In base alle varianti ed aggiunte di cui al comma primo ed a quelle di cui al secondo comma, che siano riconosciute necessarie per raggiungere i fini della sistemazione o la tutela delle proprietà private (esclusa ogni variante od aggiunta proposta dal concessionario per ragioni che eccedono detti fini), sarà modificata la somma posta a base della concessione giusta l'articolo 90 ed accordata al concessionario corrispondente annualità suppletiva.

     Se le varianti adottate eleveranno detta somma in misura superiore al 50 per cento il concessionario avrà diritto di rinunciare alla concessione, chiedendo che sia revocato il relativo decreto e che gli sia accordato un equo indennizzo per i lavori già eseguiti in conformità del progetto approvato e non pagati ai sensi dell'articolo successivo.

     Se invece le varianti adottate importano una diminuzione dell'ammontare della spesa prevista nell'atto di concessione verranno congruamente ridotte le annualità che restano da corrispondere al concessionario.

 

     Art. 94.

     Allo scadere di ciascun anno dalla data dell'inizio dei lavori l'ufficio che ne ha l'alta sorveglianza procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, liquidando l'importo di ogni singola opera nei limiti delle previsioni del progetto esecutivo ed aumentandolo fino al 20 per cento, a norma della convenzione.

     Il certificato di liquidazione sarà trasmesso al Ministero competente per l'approvazione, dalla cui data diventa liquida l'annualità convenuta.

     Al pagamento delle singole annualità sarà provveduto entro quattro mesi dalla data di emissione del certificato, e, trascorso tale termine, sarà dovuto al concessionario l'interesse al saggio del 4 per cento fino al giorno dell'effettivo pagamento.

     Se dal certificato risulterà che il concessionario avrà eseguito i lavori per un importo superiore a quello dell'annualità stabilita per quel determinato anno, sull'eventuale maggior importo sarà dovuto l'interesse del 4 per cento dalla data dell'approvazione ministeriale del certificato a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

     La disposizione di cui al precedente capoverso non è applicabile alla concessione in cui sia prevista la ripartizione delle opere in lotti suscettibili di parziale collaudo.

 

     Art. 95.

     Ove il concessionario trascuri l'esecuzione delle opere o venga meno ai patti della concessione, o comunque, con la inosservanza delle leggi e dei regolamenti comprometta lo scopo per il quale la concessione gli venne accordata, l'ufficio, che ha l'alta sorveglianza dei lavori, lo diffida a mettersi in regola entro un congruo e perentorio termine, informandone il Ministero competente.

     Trascorso detto termine, che decorre dal giorno della comunicazione della diffida al concessionario, l'ufficio, previ gli opportuni accertamenti, redige un processo verbale in contraddittorio col rappresentante del concessionario, o, in mancanza dello stesso rappresentante, con l'attestazione di due testimoni.

     Sulla base di tale verbale il Ministero competente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, potrà provvedere alla revoca della concessione.

 

     Art. 96.

     Nel caso di revoca di cui all'articolo precedente si provvederà al collaudo dei lavori eseguiti sino alla data del decreto di revoca o di risoluzione accertandone l'importo, che potrà essere rimborsato al concessionario fatta deduzione delle somme già corrispostegli nel solo caso in cui i lavori stessi siano riconosciuti utili ai fini della sistemazione del bacino, con criterio insindacabile del Ministero competente, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Comitato tecnico del Magistrato alle acque.

 

     Art. 97.

     Con l'approvazione dei progetti esecutivi i concessionari si intendono investiti delle facoltà che competono alla Pubblica Amministrazione per l'esecuzione delle opere previste nei progetti stessi.

     Tali facoltà non possono però essere esercitate se non con i mezzi e nei modi previsti dalla legge.

 

§ 7 - Disposizioni per il Mezzogiorno e le isole

 

     Art. 98.

     Qualora le opere di sistemazione idraulico-forestale riguardino bacini montani compresi nel territorio delle Provincie del Mezzogiorno e delle isole, la competenza a provvedere, a norma delle disposizioni contenute nel presente Capo, spetta ai Provveditorati alle opere per i compartimenti territoriali, istituiti con R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173, e all'Alto commissario per la città e Provincia di Napoli, istituito con R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1636, nei limiti stabiliti dai regi decreti-legge suddetti.

 

CAPO II

Costituzione e funzionamento dei consorzi per il rimboschimento ed il rinsaldamento di terreni vincolati

 

     Art. 99.

     I consorzi tra lo Stato e gli enti di cui all'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono costituiti con decreto reale promosso dal Ministero per l'economia nazionale [2].

     La misura dei contributi e degli altri oneri fra gli enti consorziati è stabilita nello stesso decreto.

 

     Art. 100.

     La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati, prevista dagli artt. 76 e 79 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, potrà essere esercitata soltanto dopo che i progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati avranno ottenuto l'approvazione del Comitato forestale [1] o quella del Magistrato alle acque, nel caso di terreni compresi nel compartimento di questo.

 

     Art. 101.

     Approvati i progetti, gli Ispettorati forestali provvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonché alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati.

     La pubblicazione sarà fatta all'albo del Comune e per un periodo di trenta giorni, durante il quale gli interessati avranno facoltà di presentare ricorsi e fare opposizioni.

     Trascorso detto periodo il Sindaco invierà i reclami al Comitato forestale [1] od al Magistrato alle acque, i quali con le loro osservazioni trasmetteranno gli atti al Ministero per l'economia nazionale [2] per le definitive determinazioni.

     La dichiarazione di pubblica utilità sarà fatta dal Ministero per l'economia nazionale [2] col decreto col quale si approva definitivamente il progetto.

 

     Art. 102.

     Qualora siano costituiti i consorzi di cui all'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli Ispettori forestali e sottoposti all'approvazione dei Comitati forestali [1].

     La contabilità dei fondi consorziali è affidata alla Ragioneria dell'Amministrazione provinciale ed in servizio di cassa al tesoriere della Provincia, il quale provvede ai pagamenti in seguito ad ordini rilasciati dal Presidente del Comitato forestale. L'aggio da corrispondersi al tesoriere sarà prelevato dai contributi degli enti consorziati.

     Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con apertura di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato.

     Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.

     Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti.

     Il collaudo dei lavori sarà eseguito da una Commissione nominata nel proprio seno dal Comitato forestale [1].

     Nelle Provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque i Comitati forestali [1] eserciteranno le attribuzioni che in materia di rimboschimenti e rinsaldamenti sono esercitate dai Comitati delle altre Provincie del Regno. Però il loro programma annuale di lavoro deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Magistrato suddetto, il quale, esercitando la sua alta sorveglianza sulla attuazione di esso, curerà il coordinamento della attività dei Comitati del proprio compartimento.

 

     Art. 103.

     I consorzi costituiti a norma dell'articolo 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel sostituirsi alle Commissioni d'imboschimento del Carso continueranno a possedere i terreni e gli altri beni appartenenti a queste ultime.

 

CAPO III

Disposizioni per la Basilicata e la Calabria

 

     Art. 104.

     In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 86 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del successivo art. 87 il riparto della rendita dei terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni della Basilicata e della Calabria a favore degli enti indicati negli articoli stessi sarà fatto dal Ministero dell'economia nazionale [2] a fine di ogni esercizio finanziario.

 

TITOLO III

Norme per ottenere gli incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana

 

CAPO I

Esenzioni fiscali e contributi finanziari

 

     Art. 105.

     Il contributo statale stabilito dall'articolo 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, situati in zone vincolate o vincolabili per scopi idrogeologici sarà corrisposto anche per la formazione di boschi la cui esistenza e conservazione può essere richiesta per uno degli scopi previsti dall'art. 17 del regio decreto surricordato.

 

     Art. 106.

     Coloro che intendono godere dei benefizi stabiliti dagli artt. 90 e 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, devono darne avviso all'Ispettorato forestale indicando il tempo in cui intendono iniziare i lavori.

     Qualora l'interessato ne faccia richiesta, i criteri e le modalità dei lavori potranno essere stabiliti d'accordo fra l'Ispettorato e l'interessato od un suo delegato.

 

     Art. 107.

     L'esenzione dal pagamento delle imposte e sovrimposte nei casi previsti dall'art. 90 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà concessa e regolata in conformità degli artt. 81 e 82 del presente regolamento.

     L'ammontare del contributo statale stabilito dall'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dai progetti approvati dal Comitato forestale [1] con le modalità di cui agli artt. 79 e 80 del presente regolamento.

 

     Art. 108.

     Coloro che intendono godere dei benefizi stabiliti dall'art. 92 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentarne domanda all'ispettorato forestale con le notizie relative alla ubicazione del pascolo, ai dati catastali ed all'attuale sua forma di godimento e di amministrazione.

     La domanda dovrà essere corredata dal progetto dei lavori di miglioramento che l'aspirante si propone di eseguire e da cui risultino, per ciascuna categoria di opere, la quantità ed il costo unitario.

     Quando trattasi di pascoli goduti in comune e non esiste un regolamento di uso dovrà provvedersi alla compilazione di tale regolamento ed allegarsi al progetto dei lavori.

 

     Art. 109.

     L'ispettorato forestale, fatte verificare, occorrendo, le condizioni dei luoghi, trasmette la domanda col proprio parere al Comitato forestale [1].

     Ogni qualvolta sia opportuno, l'ispettorato forestale, a richiesta dell'interessato, disporrà che la visita dei luoghi preceda la presentazione del progetto, al fine di concretare col progettista le opere di miglioramento da proporre, i criteri tecnici da seguire nella loro esecuzione ed i prezzi unitari da servire in base alle analisi.

 

     Art. 110.

     L'interessato può chiedere che il progetto dei lavori sia compilato cura dello stesso ispettorato forestale; in tale caso dovrà seguire preventivamente un congruo deposito presso la regia sezione i tesoreria provinciale per il pagamento delle indennità di missione che potranno competere al funzionario incaricato della compilazione del progetto.

     L'interessato potrà altresì incaricare della compilazione del progetto enti o persone di sua fiducia per gli effetti di cui all'art. 111.

 

     Art. 111.

     Il Comitato forestale [1] può modificare il piano dei lavori di miglioria determinando le opere che ammette al beneficio del contributo e la spesa presuntiva, nonché la percentuale del contributo stesso di cui all'articolo successivo.

     Allo scopo di agevolare la compilazione dei progetti, una parte del contributo - non superiore al 2 per cento della spesa presuntiva - potrà essere corrisposta, all'atto della approvazione del progetto, direttamente al proprietario od anche agli enti o persone indicate all'ultimo comma dell'art. 110.

 

     Art. 112.

     L'ammontare del contributo per opere di miglioramento dei pascoli è corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dal Comitato forestale [1] in misura variabile:

     dal 20 al 25 per cento per i miglioramenti colturali consistenti nella seminagione di piante foraggere e nella concimazione chimica, qualora questa abbia carattere straordinario;

     dal 25 al 30 per cento per la estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, l'irrigazione, il prosciugamento di acquitrini, la costruzione di abbeveratoi, la condotta di acque piovane e sorgive, la sistemazione della viabilità, la costruzione di chiudende, la ripartizione dei pascoli in sezioni, la sistemazione ed il consolidamento del terreno;

     dal 30 al 35 per cento per la costruzione di cascinali pel personale e per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle e tettoie.

     Per i lavori di miglioramento non previsti nel presente articolo, l'ammontare del premio sarà fissato, caso per caso, dal Comitato forestale [1], senza eccedere il 35 per cento dell'importo dei lavori.

 

     Art. 113.

     Il contributo di cui all'art. 112 può essere corrisposto anche mediante acconti proporzionati all'importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.

     Gli acconti non potranno, ad ogni modo, superare i due terzi del contributo totale. Il pagamento a saldo del contributo sarà effettuato ad opere compiute in base al certificato di collaudo.

 

     Art. 114.

     Le opere di migliorìa dei pascoli dovranno essere compiute nel termine che stabilirà caso per caso il Comitato forestale [1] all'atto dell'approvazione del progetto. Tale termine, che non dovrà superare normalmente il limite di cinque anni, nel caso in cui ai successivi articoli 116 e 122, s'intenderà decorrere dalla data di concessione del mutuo.

     Qualora le opere non siano eseguite nel detto termine, il Comitato revocherà la concessione del contributo. Qualora, invece, le opere siano eseguite solo parzialmente, il Comitato, nel caso che riconosca che le stesse rappresentino un effettivo miglioramento del pascolo, ridurrà il contributo in proporzione delle opere compiute, nel caso contrario lo revocherà [1].

 

     Art. 115.

     Le deliberazioni dei comitati forestali con cui si approvano i progetti e si determina la misura dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli saranno comunicate, prima di darne notizia ai richiedenti, al Ministero per l'economia nazionale [2], che provvede con proprio decreto a rendere esecutive le deliberazioni stesse ed all'impegno della relativa spesa.

 

     Art. 116.

     I comuni che intendano anche chiedere alla cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo di favore per il miglioramento dei loro pascoli montani devono alle domande, compilate con le norme dell'art. 108, unire i seguenti documenti:

     a) bolletta del ricevitore del registro comprovante il pagamento della tassa d'istruttoria ai sensi del regio decreto 15 luglio 1923, n. 1549;

     b) copia della deliberazione in unica lettura del consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica o della deliberazione del podestà, oppure, nel caso, del regio commissario o del commissario prefettizio, e nella quale siano stabiliti l'oggetto e l'importo del mutuo, con l'onere dell'interesse ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il periodo di ammortamento e la garanzia ai termini dell'art. 75 e seguenti della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro secondo (testo unico);

     c) attestazione dell'intendenza di finanza circa il limite normale, il limite massimo e l'importo bloccato della sovrimposta;

     d) attestazione della prefettura circa i vincoli costituiti sulla sovrimposta;

     e) copia del bilancio comunale dell'anno in corso;

     f) prospetto delle entrate ordinarie desunte dall'ultimo consuntivo approvato precedentemente alla deliberazione di contrattazione, e degli interessi passivi a carico del comune previsti dal bilancio corrente;

     g) estratto storico catastale della proprietà che si vuole migliorare o ridurre a pascolo;

     h) i documenti che valgono a dimostrare il sistema di amministrazione del pascolo e del terreno da ridurre a pascolo: affitto, concessione diretta delle fide, appalto delle fide, ecc.;

     i) dichiarazione della cassa depositi e prestiti pel consenso di massima, alla concessione del mutuo.

 

     Art. 117.

     Qualora sia chiesta la concessione del mutuo di favore, il Ministero per l'economia nazionale [2] trasmette alla cassa depositi e prestiti gli atti amministrativi, che vi hanno attinenza, insieme col decreto di impegno dell'azienda del demanio forestale di Stato per il pagamento alla cassa medesima del concorso governativo.

     In base a tali atti, la cassa è autorizzata a promuovere nei modi consueti la concessione del mutuo.

     L'ammontare del mutuo non può essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo concesso.

 

     Art. 118.

     La quota annuale d'interesse a carico dell'azienda forestale sarà pagata direttamente alla cassa depositi e prestiti entro il mese di giugno di ciascun anno.

 

     Art. 119.

     Il prestito da parte della cassa depositi e prestiti sarà somministrato al comune con il consenso e la vigilanza del prefetto, a seconda del bisogno, tenuto conto dell'ammontare delle rate di contributo già corrisposte, previo nulla osta del Ministero per l'economia nazionale [2] rilasciato in base allo stato dei lavori a norma dell'art. 113.

 

     Art. 120.

     Il periodo di ammortamento del debito avrà inizio dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la concessione del mutuo. Per il periodo precedente all'inizio dell'ammortamento il comune mutuatario pagherà soltanto la rispettiva quota d'interesse a integrazione di quella a carico dell'azienda forestale, di cui all'art. 118.

 

     Art. 121.

     Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale [1] ovvero siano eseguite solo parzialmente, il Ministero per l'economia nazionale [2] nel primo caso, revocherà la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e, nel secondo, ridurrà tale concorso in proporzione delle opere compiute.

     In conformità delle determinazioni ministeriali, la cassa dei depositi e prestiti provvederà, a sua volta, alla revoca od alla riduzione del mutuo.

 

     Art. 122.

     I comuni e gli altri enti per l'esecuzione delle opere di migliorìa dei propri pascoli montani possono ottenere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che intendano contrarre con gli istituti di credito di cui all'art. 97 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dopo che a norma dell'art. 111 del presente regolamento il progetto delle dette opere abbia ottenuto l'approvazione e sia stata determinata la misura del contributo dello Stato nella spesa relativa.

     La domanda per ottenere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui dovrà essere presentata al Ministero per l'economia nazionale [2] insieme col piano di ammortamento del mutuo concordato con l'istituto mutuante.

     Il ministero, esaminati gli atti, determinerà la misura del concorso che è disposto a concedere e ne darà comunicazione all'ente mutuatario.

 

     Art. 123.

     L'ammontare del mutuo non potrà essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo concesso.

     Il mutuo non può essere contratto per un periodo superiore a trent'anni.

     Gli enti mutuatari avranno sempre facoltà di estinguere il loro debito in un periodo più breve.

     Il mutuo sarà estinto col sistema dell'ammortamento, mediante annualità o semestralità fisse, comprensive del capitale, degli interessi e degli accessori.

     Il periodo di estinzione dei mutui ha sempre inizio, salvo quanto è disposto al comma seguente, dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivi al semestre nel quale il mutuo è stato stipulato e l'ammontare del mutuo deve essere quello risultante dalle sovvenzioni effettivamente eseguite, con l'aggiunta degli interessi semplici, fino all'inizio del periodo di ammortamento, salvo che di questi non si provveda al separato realizzo.

     Per i mutui stipulati con istituti di credito fondiario mediante emissione di cartelle, alle date di cui nel comma precedente sono sostituite quelle del 1° aprile e del 1° ottobre.

 

     Art. 124.

     A cura dell'ente mutuatario o dell'istituto mutuante deve essere rimessa copia del contratto di mutuo, entro dieci giorni dalla registrazione, al Ministero per l'economia nazionale [2], perché possa provvedersi all'iscrizione in bilancio della annualità a carico dell'azienda forestale ed al pagamento della somma corrispondente alla capitalizzazione delle annualità entro i limiti dei residui attivi del fondo annualmente stanziato per la concessione dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli.

     La quota di concorso dello Stato per ciascun mutuo è corrisposta direttamente dall'azienda forestale all'istituto mutuante alla scadenza delle annualità o delle semestralità relative, in misura costante, determinata nel modo seguente: calcolato il valore attuale, all'inizio del mutuo, delle quote d'interessi secondo il saggio pattuito comprese nelle annualità o semestralità dovute e stabilita la parte di detto valore attuale corrispondente alle quote di concorso dello Stato, questa parte, trasformata in annualità o semestralità costante per tutta la durata del mutuo, rappresenterà la quota di concorso dello Stato.

     Il mutuatario corrisponderà all'istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovuta per estinzione del mutuo e la quota costante di concorso dello Stato, oltre gli accessori. Sulle somme somministrate prima dell'entrata in ammortamento del mutuo può dagli istituti, previo accordo con il Ministero per l'economia nazionale [2], essere richiesto il pagamento degli interessi semplici e degli accessori maturati alla fine di ciascun anno o semestre ed il concorso dello Stato in tale pagamento.

 

     Art. 125.

     La prima somministrazione dev'essere contenuta nei limiti del credito aperto in corrispondenza del primo gruppo o lavori da eseguire e spese da erogare.

     Le somministrazioni successive sono subordinate all'accertamento da compiersi dall'ispettorato forestale della regolare esecuzione della parte del progetto corrispondente alle precedenti somministrazioni.

 

     Art. 126.

     Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale, si applicheranno le disposizioni dell'art. 121, primo comma [1].

 

CAPO II

Contributo per la propaganda e l'assistenza ai silvicoltori ed industriali forestali

 

     Art. 127.

     L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, presta l'opera sua al conseguimento degli scopi di cui nell'art. 105 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sia con consigli ed istruzioni e con i mezzi di propaganda di cui dispone, sia coll'offrire, nei limiti delle esigenze del servizio, l'opera gratuita del proprio personale tecnico e di custodia per visite e direzione dei lavori.

     Per il conseguimento dei fini di cui nello stesso art. 105 potranno essere concessi sussidi, a scopo di propaganda forestale, per pubblicazioni conferenze, riunioni e congressi, incoraggiamenti e concorsi alle esposizioni di silvicoltura e di alpicoltura, e premi e sussidi per la protezione della selvaggina nei boschi.

 

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti

 

CAPO I

Disposizioni relative alla gestione del Demanio forestale dello Stato

 

§ 1 - Del Comitato di amministrazione dell'Azienda

 

     Art. 128.

     Sono sottoposti alle deliberazioni del Comitato di amministrazione:

     a) i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi, finanziari e patrimoniali dell'Azienda;

     b) i piani di governo dei beni demaniali;

     c) il programma dei lavori per ciascuna foresta ed il relativo bilancio;

     d) le proposte riguardanti variazioni del patrimonio dell'Azienda (acquisti, vendite, cessioni, mutui, costituzioni di servitù);

     e) tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione o che modifichino comunque il bilancio dell'Azienda oltre i preventivi già approvati.

     Il Comitato viene convocato normalmente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente ne riconosca la opportunità.

 

     Art. 129.

     Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive col visto del Ministro per l'economia nazionale [2]. Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengano quattro membri.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

     In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

     Per assenza od impedimento del Presidente farà le veci di questo il componente più anziano per età.

 

§ 2 - Norme per l'espropriazione di terreni da incorporarsi nel Demanio forestale

 

     Art. 130.

     Il Ministro dell'economia nazionale [2], qualora intenda avvalersi della facoltà di espropriazione accordatagli dal secondo comma dell'art. 111 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, provvederà alla emanazione del relativo decreto, ovvero, nel caso previsto dalla lettera d) del comma suddetto, promuoverà il decreto reale di dichiarazione della pubblica utilità.

 

     Art. 131.

     Il decreto reale o quello ministeriale, di cui all'articolo precedente, sarà pubblicato per almeno sessanta giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i terreni da espropriare insieme con l'elenco dei fondi di cui è autorizzata l'espropriazione.

     L'elenco, distinto per Comuni, porterà il nome e cognome dei proprietari dei terreni, i dati catastali per l'individuazione di questi ultimi ed il prezzo che si offre per ogni terreno.

     L'estratto del decreto e dell'elenco dovrà essere notificato a cura del Sindaco ai proprietari interessati.

 

     Art. 132.

     Entro il termine stabilito nella pubblicazione e nella notificazione, i proprietari che intendono accettare il prezzo offerto devono rimetterne dichiarazione scritta al Sindaco ovvero farne dichiarazione verbale al segretario del Comune, che avrà cura di redigerla per iscritto alla presenza dell'interessato e di due testimoni che con lui sottoscrivono la dichiarazione stessa.

     Scaduto detto termine i Sindaci restituiranno all'Amministrazione forestale gli atti pubblicati e le dichiarazioni di accettazione del prezzo.

     Il silenzio dei proprietari si considera come mancata accettazione.

     E' data facoltà all'Azienda del Demanio forestale di continuare nelle trattative di accordo sul prezzo qualora questo risulti non eccessivamente diverso da quello della prima offerta.

 

     Art. 133.

     Quando a giudizio dell'Amministrazione forestale i tentativi di accordo sul prezzo dei terreni designati per la espropriazione possono ritenersi esauriti, l'Ispettorato forestale inviterà i proprietari che non hanno accettato il preso offerto a designare l'arbitro di loro fiducia.

     L'invito sarà notificato per mezzo del messo comunale o degli agenti forestali con l'avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione la designazione non sarà avvenuta si procederà alla nomina d'ufficio.

     La designazione può esser fatta con le norme stabilite dal comma primo dell'articolo precedente per l'accettazione del prezzo.

     Quando in uno stesso Comune si espropriano contemporaneamente più terreni destinati a costituire una o più unità, ovvero un solo terreno tenuto in comunione, si applicano le norme di cui all'art. 32 ultimo comma del presente regolamento.

 

     Art. 134.

     L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, provvederà alla costituzione del Collegio arbitrale, il quale funzionerà in conformità di quanto è prescritto dagli artt. 35 e successivi del presente regolamento.

     Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente e qualora i proprietari interessati abbiano designato un unico arbitro, la determinazione del prezzo di tutti i terreni potrà esser fatta da un solo Collegio arbitrale.

 

     Art. 135.

     Le indennità ed i rimborsi delle spese di viaggio agli arbitri ed al Segretario del Collegio arbitrale sono liquidate in base alle norme contenute nell'art. 187, comma secondo, lettere a) e b), del presente regolamento. Dette spese fanno parte di quelle giudiziali e sono anticipate dall'Azienda forestale e vanno a carico dell'espropriato quando il prezzo stabilito dagli arbitri risulti inferiore a quello offerto.

     La loro tassazione, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 115 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è fatta in ragione dell'ammontare del prezzo e con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia, quando la determinazione del prezzo è stabilita contemporaneamente nei confronti di più proprietari.

 

     Art. 136.

     Il prezzo dei fondi espropriati, detratto eventualmente il credito dell'Azienda del Demanio forestale per le spese di cui spetti il rimborso, sarà pagato o depositato in conformità delle disposizioni degli artt. 56 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione a causa di pubblica utilità.

     Il pagamento dell'indennizzo a favore dei proprietari che accettarono il prezzo offerto potrà esser fatto anche dopo che il Collegio arbitrale avrà determinata la misura dell'indennizzo dovuto a coloro che non accettarono il prezzo stesso. Qualora avvenga questo ritardo nel pagamento sarà corrisposto al proprietario l'interesse legale sulle somme pattuite a decorrere dalla data di occupazione del fondo.

 

CAPO II

Disposizioni relative alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti

 

§ 1 - Disposizioni generali

 

     Art. 137.

     I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indicati nell'art. 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a spese di questi ed a cura dell'Ispettorato forestale e da questo trasmessi al Comitato per l'approvazione.

     Con le stesse modalità i piani suddetti debbono essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.

 

     Art. 138.

     Ogni qualvolta risulti opportuno, o, quando vi sia richiesta degli interessati, l'Ispettorato potrà disporre che la compilazione del progetto del piano economico da parte degli enti sia preceduta da una visita dei luoghi di un funzionario tecnico dello stesso Ispettorato, allo scopo di fissare, con l'incaricato della compilazione del progetto, i criteri tecnici ed economici da seguire nella detta compilazione.

     Le spese di questa visita preliminare sono a carico dello Stato.

 

     Art. 139.

     Contro la deliberazione del Comitato forestale [1] relativa all'approvazione dei piani economici è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni, dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero per l'economia nazionale [2].

     Reso definitivo, il piano economico verrà pubblicato con le norme stabilite dall'art. 22 del presente regolamento per le prescrizioni di massima.

 

     Art. 140.

     Fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sarà reso esecutivo, i tagli dei boschi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettore forestale.

 

     Art. 141.

     L'Ispettorato forestale, a richiesta degli enti interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fare eseguire dal personale tecnico forestale i progetti di utilizzazione dei boschi.

     Le spese per la compilazione di tali progetti sono a carico dei richiedenti.

 

     Art. 142.

     Gli enti che intendano affidare la preparazione dei progetti di tagli a tecnici di propria fiducia, possono chiedere che la preparazione suddetta sia preceduta da una visita dei boschi da parte di un funzionario dell'Amministrazione forestale allo scopo di stabilire preventivamente i criteri tecnici ed economici da adottarsi nel progetto.

     Le spese di sopraluogo del funzionario forestale saranno a carico dell'ente ogni qualvolta il funzionario predetto ritenga che, date le condizioni del bosco, non sia opportuno procedere a tagli.

 

     Art. 143.

     Per i boschi in due o più Province, la competenza di esercitare la tutela economica, di cui agli articoli precedenti, è deferita al Comitato forestale [1] ed all'Ispettore forestale capo del dipartimento nel cui territorio trovasi la maggiore estensione dei boschi.

 

     Art. 144.

     Nelle norme per l'utilizzazione dei pascoli montani, appartenenti agli enti di cui all'art. 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere previsto, a concorso dei contributi concessi dallo Stato con l'art. 92 del regio decreto suddetto, un accantonamento sul reddito netto dei pascoli in misura non inferiore alla ventesima parte di esso.

 

§ 2 - Concessione del contributo per l'assunzione di personale tecnico e di custodia

 

     Art. 145.

     Il Ministro per l'economia nazionale [2], in seguito a domanda presentata dai Sindaci dei Comuni interessati, fissa, con suo decreto, la misura e la durata del contributo e le modalità per il pagamento dello stipendio assegnato al personale tecnico e di custodia delle aziende costituite per la gestione dei boschi e dei pascoli comunali.

     La domanda di concessione del contributo deve essere corredata della deliberazione, debitamente approvata, con la quale è stata costituita l'Azienda, del regolamento speciale che ne disciplina il funzionamento e dell'atto di nomina del personale.

     Il contributo può, in ogni tempo, essere sospeso o revocato dal Ministro per l'economia nazionale [2], sempre che il personale anzidetto si renda colpevole di gravi mancanze.

 

§ 3 - Della Commissione amministratrice delle Aziende comunali e del Direttore tecnico

 

     Art. 146.

     Allorché i boschi e i pascoli del Comune siano, non soltanto patrimoniali, ma anche demaniali, uno dei componenti la Commissione amministratrice di cui all'art. 142 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, ed il relativo supplente, dovranno essere designati dietro invito del Sindaco, dall'associazione degli utenti gli usi civili, ove questa esista.

     Qualora i beni demaniali, di cui sopra, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune, un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra i frazionisti che abbiano i requisiti di cui all'art. 142 suindicato.

     Ad eccezione del Presidente, tutti i componenti la Commissione anzidetta saranno invece scelti tra i frazionisti interessati, se tutti i boschi e pascoli, oggetto dell'Azienda, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune.

 

     Art. 147.

     Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione gli ascendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

     La relativa incompatibilità colpisce il meno anziano. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per più anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti, e, a parità di voti, il maggiore di età.

 

     Art. 148.

     La Commissione:

     a) esercita nei limiti assegnati dal regolamento speciale, e, salve le funzioni attribuite al Direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio e alla Giunta comunale, relativamente all'amministrazione del patrimonio affidatole, eccettuata l'approvazione del piano economico, dei bilanci e dei conti, che essa deve proporre al Consiglio comunale;

     b) presenta al Consiglio stesso le proposte per i provvedimenti che vincolano l'Azienda oltre l'anno e per cui non sono sufficienti gli stanziamenti di bilancio;

     c) fornisce i pareri richiesti dal Sindaco e dalle autorità superiori.

 

     Art. 149.

     Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione stessa nei rapporti con l'Autorità comunale e con le autorità governative; la convoca e cura l'esecuzione degli incarichi da essa ricevuti; presiede le aste, stipula i contratti, firma i mandati di pagamento e i ruoli di entrata e spesa dell'Azienda e rappresenta quest'ultima in giudizio.

     In caso di impedimento è sostituito da un Commissario da lui designato e, in mancanza di tale designazione, dal commissario anziano.

 

     Art. 150.

     Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tre membri.

     I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

     Alle sedute della Commissione interviene anche il Direttore dell'Azienda con voto consultivo.

 

     Art. 151.

     I componenti la Commissione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve l'abbiano i loro congiunti o affini entro il quarto grado.

 

     Art. 152.

     Le funzioni di Presidente e di Commissario sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di incarichi speciali.

     I commissari che, per qualsiasi motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

     La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del Presidente della Commissione o di chi lo sostituisce.

     La proposta di decadenza può essere fatta anche dal Sindaco o dal Prefetto.

 

     Art. 153.

     La Direzione dell'Azienda è affidata a persona tecnica nominata in base alle norme di cui all'art. 159 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267.

     Il Direttore:

     a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Azienda, curando l'osservanza del regolamento speciale dell'Azienda stessa e dei regolamenti d'uso dei beni comunali;

     b) dirige l'intero personale degli impiegati e salariati ad essa assegnato;

     c) compila il piano economico di utilizzazione dei beni dell'Azienda, nonché i progetti di taglio dei boschi, di allestimento e vendita dei relativi prodotti;

     d) prepara lo schema di bilancio ed il conto consuntivo economico;

     e) esegue le deliberazioni della Commissione amministratrice;

     f) assiste il presidente della Commissione nella presidenza alle aste e alle licitazioni private e nelle stipulazioni dei contratti;

     g) informa, di volta in volta, la Commissione di tutto ciò che può avere importanza nell'Amministrazione dell'Azienda e provoca da essa i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio dell'Azienda stessa;

     h) controfirma i mandati di pagamento, i ruoli di entrata e di uscita e tutti gli atti in genere dell'Azienda che non spettino al Presidente della Commissione e al capo dell'Amministrazione comunale;

     i) cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale, mantenendosi in istretto rapporto con le autorità forestali locali, in modo che l'attività dell'Azienda possa svolgersi in accordo con le disposizioni delle autorità stesse, cui è tenuto a notificare ogni fatto che possa interessare il servizio ed a comunicare le notizie statistiche delle quali fosse richiesto;

     k) cura di diffondere la cognizione delle disposizioni di legge e di regolamento intese a facilitare il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli montani, incitando i proprietari a trarne partito, assistendoli col suo consiglio.

 

     Art. 154.

     Il Direttore e la Commissione, salve le responsabilità contemplate dall'articolo 318 della legge comunale e provinciale, rispondono di ogni danno economico arrecato all'Azienda con dolo o colpa grave.

 

     Art. 155.

     La responsabilità attribuita al Direttore e alla Commissione in forza dell'articolo precedente, non esonera i dipendenti da quella in cui essi personalmente incorrono per azioni od omissioni, tenuto conto delle attribuzioni loro conferite dal regolamento speciale.

 

§ 4 Della gestione delle Aziende comunali

 

     Art. 156.

     I beni immobili e mobili dell'Azienda devono essere descritti in un inventario che dovrà essere sempre tenuto in corrente.

     Detti beni devono essere dati in consegna al Direttore dell'Azienda, il quale ne diviene contabile.

     L'inventario sarà redatto a cura della Giunta municipale e verrà riveduto all'atto dell'insediamento di ogni nuova Commissione stessa e dal Direttore dell'Azienda.

 

     Art. 157.

     Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, del patrimonio della Azienda, sarà redatto dal Direttore dell'Azienda stessa.

     Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, deliberato dal Consiglio comunale, sarà inviato al Comitato forestale provinciale [1], per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     I piani suddetti dovranno essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.

     Ottenuta l'approvazione da parte del Comitato forestale [1], anche i piani economici sommari e provvisori avranno l'efficacia delle prescrizioni di massima.

 

     Art. 158.

     L'esercizio annuale delle Aziende silvo-pastorali coincide con l'esercizio finanziario comunale.

 

     Art. 159.

     Il bilancio preventivo dell'Azienda comprende:

     a) nella parte attiva tutte le rendite e le entrate reali e figurative che si presume possano aver luogo nell'anno;

     b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdite che si presume possano aver luogo nell'anno.

     Esso è predisposto dal Direttore, deliberato dalla Commissione, e sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnato da una relazione in cui è esposto il programma di amministrazione dell'Azienda.

     Sono altresì sottoposte all'approvazione del Consiglio tutte le variazioni che nel corso dell'anno finanziario si riscontrasse necessario apportare agli stanziamenti contenuti nel bilancio ed al piano di amministrazione dell'Azienda.

 

     Art. 160.

     I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal Segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni.

 

     Art. 161. I membri della Commissione, il Direttore e gli impiegati dell'Azienda, i consiglieri comunali, i membri della Giunta provinciale amministrativa, le autorità politiche e gli impiegati dei loro uffici non possono concorrere ne direttamente né per interposta persona a contratti di compra-vendita, di affitto e di appalti che interessino l'Azienda.

 

     Art. 162. L'Azienda deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in evidenza le entrate riscosse e i pagamenti fatti.

     Della gestione dei beni demaniali sarà tenuto un conto a parte nel bilancio dell'Azienda.

 

     Art. 163.

     Nel regolamento speciale della Azienda può essere stabilito che il lavoro amministrativo e contabile venga compiuto dalla segreteria comunale sotto il diretto controllo del Direttore tecnico e della Commissione.

     Il servizio di cassa dell'Azienda è compiuto dal tesoriere comunale secondo le norme stabilite dall'art. 208 della legge comunale e provinciale (testo unico).

     Detto servizio non gli darà diritto a speciale compenso.

 

     Art. 164.

     I lavori di miglioramento e sistemazione del patrimonio della Azienda vengono deliberati dalla Commissione o dal Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, in base a regolare progetto redatto dal Direttore tecnico.

     La Commissione può ordinare l'esecuzione dei lavori in economia, con deliberazione motivata, seguendo le norme all'uopo stabilite nel regolamento speciale dell'Azienda.

     Tali lavori riguardano particolarmente:

     a) l'impianto, l'ampliamento e la coltivazione dei vivai forestali;

     b) le operazioni di coltura e governo dei boschi e terreni dell'Azienda;

     c) il taglio delle piante e l'allestimento dei prodotti.

 

§ 5 - Vigilanza sulle Aziende comunali

 

     Art. 165.

     Il Presidente della Commissione deve, su richiesta, informare l'Amministrazione comunale dei provvedimenti adottati dalla Commissione per la gestione del patrimonio dell'Azienda.

 

     Art. 166.

     Il bilancio dell'Azienda dev'essere esaminato e discusso dal Consiglio entro trenta giorni dall'invio al Sindaco.

     Approvato dal Consiglio esso viene comunicato all'Ispettore capo forestale, che lo trasmette con le sue osservazioni al Prefetto, entro quindici giorni dal ricevimento, per l'approvazione.

 

     Art. 167.

     Il conto consuntivo dovrà essere reso dal tesoriere ed approvato nei termini e nelle forme di cui all'art. 317 della legge comunale e provinciale e all'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

 

     Art. 168.

     Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti di sua competenza proposti dalla Commissione, il Consiglio comunale può fare intervenire nel proprio seno, per fornire chiarimenti e notizie, il Presidente della Commissione e il Direttore dell'Azienda.

 

§ 6 - Norme per la costituzione di consorzi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti

 

     Art. 169.

     Le rappresentanze dei Comuni e degli altri enti, i quali, ai fini di cui all'art. 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, intendano costituirsi in consorzio, deliberano la costituzione e approvano lo statuto del consorzio medesimo.

     Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del consorzio, non inferiore ad un quinquennio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero e la durata in carica dei rappresentanti di ciascun ente, le modalità della nomina e lo stipendio del Direttore tecnico e del personale di custodia, e tutte le norme necessarie al funzionamento della Amministrazione consorziale.

 

     Art. 170.

     I componenti delle Commissioni amministratrici dei consorzi, costituiti ai termini dell'art. 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono eletti dalle rispettive rappresentanze dei Comuni e degli enti consorziati, anche fuori del proprio seno.

     Per le Commissioni amministratici di detti consorzi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 146, 147, 149, 150, 151 e 152 del presente regolamento.

     Trattandosi di enti di cui all'art. 150 del regio decreto surricordato, la dichiarazione di decadenza nei casi previsti dall'art. 152 del presente regolamento dei componenti delle Commissioni che ne hanno l'amministrazione spetta alla rappresentanza dei rispettivi enti.

 

     Art. 171.

     I consorzi costituiti a norma degli articoli 155 e 157 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto.

 

§ 7 - Del personale direttivo e di custodia

 

     Art. 172.

     La nomina per chiamata, sia nel caso di cui all'art. 142, comma terzo, sia nel caso di cui all'art. 153 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, dev'essere deliberata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e con l'intervento di almeno due terzi di essi.

     Per la chiamata del Direttore tecnico di aziende delle associazioni di cui all'art. 150 dello stesso decreto, la maggioranza richiesta dal comma precedente viene calcolata sul numero dei componenti l'organo amministrativo dell'ente.

     Per la chiamata del Direttore tecnico di aziende consorziali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta delle singole rappresentanze degli enti consorziati.

     La nomina in seguito a pubblico concorso deve essere deliberata con l'intervento dei due terzi dei componenti gli organi amministrativi degli enti contemplati nei commi precedenti.

     La scelta dovrà cadere sopra uno dei concorrenti designati da una Commissione giudicatrice, che formerà una graduazione contenente non più di tre nomi.

     Detta Commissione è composta:

     a) di un professore del regio Istituto superiore agrario-forestale di Firenze o di un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale;

     b) di un titolare di cattedra ambulante di agricoltura;

     c) di un rappresentante del Comune, della associazione o del consorzio, designato dal rispettivo organo amministrativo.

     Nella prima riunione la Commissione nominerà fra i propri componenti il Presidente.

 

     Art. 173.

     Gli organi amministrativi di cui all'articolo precedente hanno facoltà di dispensare il Direttore dall'obbligo di prestare cauzione.

 

     Art. 174.

     Il Direttore è nominato per la durata di cinque anni, durante i quali egli non può essere licenziato se non per gravi motivi, che gli devono essere previamente contestati per iscritto, con invito a presentare le proprie deduzioni entro un congruo termine.

     Il licenziamento alla fine del quinquennio può essere deliberato senza indicarne i motivi. Esso dev'essere comunicato all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio, in mancanza di che la nomina s'intende rinnovata per un altro quinquennio.

     Nel caso di licenziamento, la deliberazione deve essere presa con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo dell'ente.

 

     Art. 175.

     Oltre il Direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il servizio dell'Azienda uno o più funzionari tecnici con mansioni esecutive.

     Il servizio di custodia e di sorveglianza sarà disimpegnato da un congruo numero di agenti posti alla diretta dipendenza del Direttore tecnico.

     Qualora gli agenti in servizio siano non idonei o insufficienti di numero e l'ente non provveda a sostituirli o ad integrarli, il Prefetto, sempre che si tratti di enti sottoposti a tutela, vi provvederà d'ufficio, udito l'Ispettorato forestale.

 

§ 8 - Norme per la gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti

 

     Art. 176.

     Nei casi previsti dall'art. 161 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la proposta del Comitato forestale [1] o dell'ente, che si è reso parte diligente, dovrà essere comunicata a tutti gli enti interessati, con invito a far pervenire le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni.

     Decorso tale termine, gli atti saranno sottoposti al parere del Comitato forestale [1] e della Giunta provinciale amministrativa ed inviati coi detti pareri al Ministero per l'economia nazionale [2] per gli ulteriori provvedimenti.

 

     Art. 177.

     I Comuni, che intendono esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 161 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, otterranno che il loro patrimonio silvo-pastorale sia escluso dalla gestione a cura dello Stato solo quando avranno provveduto alla costituzione di aziende speciali a norma degli artt. 139 e seguenti del detto decreto e ne avranno dato notizia all'Ispettorato forestale.

 

     Art. 178.

     In applicazione dell'art. 163 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, alla Direzione dei distretti amministrativi devono preferibilmente essere preposti i funzionari che hanno la gestione dei boschi del Demanio forestale dello Stato.

     Essi eserciteranno il loro ufficio sotto la vigilanza dell'Ispettore forestale capo del ripartimento.

 

     Art. 179.

     Per il servizio di sorveglianza e di custodia dei patrimoni silvo- pastorali compresi nei distretti amministrativi saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 175 del presente regolamento.

 

     Art. 180.

     Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà entro sessanta giorni prendere in consegna, dai capi delle amministrazioni degli enti interessati, i beni da amministrare sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola amministrazione.

     L'inventario o, in mancanza, il verbale di consistenza saranno tenuti in corrente a cura del titolare del distretto.

 

     Art. 181.

     Il bilancio preventivo è predisposto dall'Amministrazione del distretto ed è sottoposto all'approvazione delle rappresentanze dei singoli enti entro il 30 settembre di ogni anno.

 

     Art. 182.

     Il Direttore dell'Azienda distrettuale deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in evidenza le entrate e le spese sostenute.

     Il servizio di cassa è compiuto gratuitamente dai tesorieri dei singoli enti.

 

     Art. 183.

     Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle di stipendio al personale direttivo e di custodia, sono annualmente liquidate dal Ministero per l'economia nazionale [2], che determinerà altresì la quota di contributo a carico dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato, nei limiti di cui all'art. 166 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Dette spese, al netto del contributo dell'Azienda, saranno addebitate ai singoli Comuni aventi patrimonio gestito dal distretto, in ragione dei redditi lordi ricavati da ciascun patrimonio.

     Con ordine dell'amministratore del distretto la quota di spese, posta a carico d'ogni Comune, sarà dai tesorieri comunali versata a favore della Azienda suddetta.

     Qualora i redditi dell'anno non coprano l'ammontare di detta spesa, la differenza sarà prelevata, come sopra, dai redditi lordi degli anni successivi.

 

     Art. 184.

     Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con le norme dettate dall'art. 144 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, su proposta dell'amministratore del distretto.

 

     Art. 185.

     Il capo del distretto è tenuto ad informare le amministrazioni interessate dei provvedimenti da lui adottati per la gestione dei beni di loro pertinenza.

     Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti riguardanti la sua gestione egli, dietro invito, interverrà alle sedute dei consigli amministrativi degli enti, per fornire chiarimenti e notizie.

 

TITOLO V

Costituzione e funzionamento dei Comitati forestali

[1] ed efficacia delle loro deliberazioni

 

     Art. 186.

     I membri del Comitato forestale [1] nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Provincia.

     Ciascun Comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sé le rappresentanze di più Comuni.

     Ai membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale [2] escluso il Presidente, ed a quelli elettivi può esser dato un supplente.

     I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo nel caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi.

     Il Comitato [1] avrà sede presso l'ufficio forestale del capoluogo della Provincia o, in mancanza, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, e delibererà il proprio regolamento interno per la trattazione degli affari.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato [1] occorrerà la presenza di almeno quattro dei suoi membri. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

     Le funzioni di Segretario del Comitato [1] saranno disimpegnate da un funzionario tecnico forestale designato dall'Ispettore capo del ripartimento.

 

     Art. 187.

     Le funzioni dei membri del Comitato [1] sono gratuite. Però a coloro che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze sono dovute:

     a) le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, se appartenenti alle amministrazioni dello Stato;

     b) le indennità di cui sopra stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati del grado settimo, se nominati dal Ministro per l'economia nazionale [2] fra persone estranee alle amministrazioni dello Stato;

     c) le indennità stabilite dalle singole amministrazioni per i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali.

     Per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal presente regolamento saranno corrisposte le indennità di cui alla lettera a) del comma precedente, se trattisi di membri appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, e quelle di cui alla lettera b) se trattisi di tutti gli altri componenti.

 

     Art. 188.

     Nella formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell'art. 181 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, resteranno in carica i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali, purché la nomina non sia avvenuta da oltre un anno.

     I membri suddetti, che in applicazione della precedente disposizione continueranno a far parte del Comitato [1], s'intenderanno come nuovi nominati e resteranno in carica ancora per un triennio.

     Dei rappresentanti del Consiglio provinciale il meno anziano di età assumerà le funzioni di membro supplente.

 

     Art. 189.

     In caso di assenza od impedimento del Presidente questi sarà sostituito dall'Ispettore forestale che fa parte del Comitato [1].

     Il Presidente avrà facoltà di delegare all'Ispettore suddetto alcune delle attribuzioni inerenti al suo ufficio.

 

     Art. 190.

     Qualora ne riconosca l'urgenza, il Presidente ha facoltà di designare in luogo del Comitato i membri che debbono procedere agli accertamenti previsti dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal presente regolamento.

 

     Art. 191.

     Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Però, per le deliberazioni da prendersi in seguito a detti accertamenti, non è richiesta la presenza di coloro che parteciparono al sopraluogo.

     Ove trattisi di proposte presentate dall'Ispettorato forestale dovrà essere invitato al sopraluogo un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale, sempre che all'accertamento non partecipi l'Ispettore che fa parte del Comitato.

     Per l'approvazione dei progetti e per la determinazione dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui agli artt. 91 e 92 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i membri elettivi del Comitato prendono parte alle deliberazioni con voto consultivo.

 

     Art. 192.

     I provvedimenti presi dal Comitato forestale [1] che devono essere osservati anche da coloro che non siano né proprietari né possessori di terreni, cui i provvedi enti stessi si riferiscono, devono essere pubblicati all'albo del Comune per un periodo di quindici giorni, salvo che non sia diversamente disposto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal presente regolamento.

 

     Art. 193.

     Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale [1] per l'uso dei pascoli montani, appartenenti ai Comuni e ad altri enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli enti suddetti, stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell'Ispettorato forestale, pubblicate per quindici giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i pascoli ed i boschi.

     Entro sessanta giorni da quello successivo al termine della pubblicazione è ammesso contro di esse ricorso al Ministero per l'economia nazionale [2].

     Il provvedimento del Ministero ha carattere definitivo e dovrà essere notificato al ricorrente e pubblicato all'albo del Comune per un periodo di quindici giorni, trascorso il quale le norme per l'uso dei pascoli e quelle dei piani economici per i boschi diventeranno esecutive a tutti gli effetti di legge.


[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[1] Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia per effetto dell'art. 35 della L. 18 aprile 1926, n. 731. Successivamente, i Consigli provinciali dell'economia sono stati soppressi e sostituiti dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per effetto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

[2] Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.