§ 22.3.1 - D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.
Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:21/09/1944
Numero:315


Sommario
Art. 1.      I Consigli e gli uffici provinciali dell'economia sono soppressi.
Art. 2.      E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria e agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia [...]
Art. 3.      In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione [...]
Art. 4.      Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.
Art. 5.      La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.
Art. 6.      Le Camere di commercio, industria ed agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti ed i tributi già attribuiti ai soppressi consigli dell'economia.
Art. 7.      Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive province.
Art. 8.      Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate [...]
Art. 9.      Fino alla elezione del Consiglio l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e quattro membri.
Art. 10.      Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria e [...]
Art. 11.      Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria e agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la [...]
Art. 12.      Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro [...]


§ 22.3.1 - D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

(G.U. 23 novembre 1944, n. 85).

 

Art. 1.

     I Consigli e gli uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

 

     Art. 2.

     E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria e agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

     La Camera è ente di diritto pubblico.

 

     Art. 3.

     In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

     Il direttore dell'ufficio è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.

 

     Art. 4.

     Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

     Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vicepresidenti.

 

     Art. 5.

     La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

 

     Art. 6.

     Le Camere di commercio, industria ed agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti ed i tributi già attribuiti ai soppressi consigli dell'economia.

 

     Art. 7.

     Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive province.

 

     Art. 8.

     Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

     Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

 

     Art. 9.

     Fino alla elezione del Consiglio l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e quattro membri.

     Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della Provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio e sono scelti uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

     In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

     Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente, o di chi ne fa le veci, e di due membri.

 

     Art. 10.

     Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

 

     Art. 11.

     Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria e agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle vigenti leggi ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

 

     Art. 12.

     Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate col decreto preveduto dall'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.