§ 4.1.37 - L.R. 23 luglio 1998, n. 9.
Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/07/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito del conferimento delle funzioni.
Art. 2.  Funzioni e compiti riservati alla Regione.
Art. 3.  Funzioni e compiti attribuiti alle Province ed alle Comunità Montane.
Art. 4.  Funzioni e compiti attribuiti alle Province.
Art. 5.  Funzioni e compiti attribuiti ai singoli Comuni.
Art. 6.  Consulta per la programmazione agricola.
Art. 7.  Direttive regionali.
Art. 8.  Interventi sostitutivi.
Art. 9.  Programmi operativi annuali e pluriennali.
Art. 10.  Riparto fondi e gestione della spesa.
Art. 11.  Contributi in conto interessi e in annualità.
Art. 12.  Rendicontazione.
Art. 13.  Coordinamento tra Regione ed Enti locali.
Art. 14.  Comando funzionale e organizzazione del personale.
Art. 15.  Trasferimento del personale alle Province.
Art. 16.  Diritti del personale trasferito.
Art. 17.  Spese per il personale trasferito.
Art. 18.  Beni per l'esercizio delle funzioni.
Art. 19.  Ripartizione delle risorse finanziarie.
Art. 20.  Disposizioni attuative e procedimentali.
Art. 21.  Adeguamenti normativi e specifiche attribuzioni.


§ 4.1.37 - L.R. 23 luglio 1998, n. 9.

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

(B.U. n. 70 del 28 luglio 1998).

 

CAPO I

Ripartizione delle funzioni

 

Art. 1. Finalità e ambito del conferimento delle funzioni.

     1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 e ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina l'attribuzione alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

     2. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonché di Enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

 

     Art. 2. Funzioni e compiti riservati alla Regione.

     1. La Regione, oltre i generali poteri normativi, di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e coordinamento, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri e di tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale, esercita le funzioni concernenti:

     a) concorso alla elaborazione ed attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) attuazione di specifici programmi di intervento, definiti ai sensi delle normative regionali, sulle procedure di programmazione;

     c) ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale, attività di supporto all'assistenza tecnica di livello regionale o interprovinciale;

     d) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale;

     e) delimitazione delle aree danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche e adozione dei relativi provvedimenti;

     f) ripartizione, previa formulazione ed applicazione di adeguati criteri oggettivi, delle risorse finanziarie fra gli Enti Locali;

     g) controlli e certificazioni relative allo stato fitosanitario delle sementi ed alle caratteristiche dei fertilizzanti;

     h) servizi per la riproduzione e l'incremento ippico;

     i) organismi regionali e nomine relative a commissioni e comitati a carattere regionale;

     l) valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e orientamento a livello regionale dei consumi e loro coordinamento con le politiche nazionali;

     m) reti infrastrutturali di irrigazione di interesse regionale;

     n) regolazione a livello regionale delle risorse ittiche marine di interesse regionale;

     o) regolazione a livello regionale delle attività venatorie;

     p) autorizzazione alla produzione vendita di materiale seminale ed embrionale di origine animale,

     q) autorizzazione all'impianto di vivai ed alla produzione di semi, piante e parti di piante;

     r) riparto tra gli istituti di credito delle risorse finanziarie relative al credito agevolato, definizione dei criteri e dei parametri relativi allo stesso, liquidazione del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;

     s) attività riguardante l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati, comprese le forme organizzative;

     t) la verifica dell'attuazione dei programmi demandati agli enti regionali e attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi per quelli non previsti;

     u) la vigilanza e tutela degli enti ed aziende a valenza regionale;

     v) destinazione agrarie delle terre di uso civico.

 

     Art. 3. Funzioni e compiti attribuiti alle Province ed alle Comunità Montane.

     1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi, nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, trasferiti o delegati alla Regione in base a norme statali e comunitarie, ivi compresi l'attuazione di interventi, misure incentivanti, (contributi in conto capitale, in conto interessi, annualità, premi, aiuti al reddito) anche in esecuzione di programmi di intervento demandati dalla Regione o di azioni conseguenti ad eventi calamitosi delimitati e riconosciuti, sono attribuiti alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità Montana e alle Comunità Montane per l'intero territorio dei comuni che lo costituiscono, fatta eccezione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 2 e di quelle attribuite alle sole Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge.

 

     Art. 4. Funzioni e compiti attribuiti alle Province.

     1. Alle province vengono attribuiti funzioni e compiti amministrativi d'interesse dell'ambito di competenza che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge concernenti:

     a) attività di programmazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     [b) assistenza tecnico-amministrativa alle Comunità Montane;] [1]

     c) coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma nazionale e dai programmi statistici regionali;

     d) svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato in agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;

     [e) vigilanza e tutela di Enti, Aziende, Consorzi ed organismi locali;] [2]

     f) interventi per l'orientamento dei consumi alimentari e la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

     g) vigilanza e controlli su registri e libri genealogici;

     h) rilascio di autorizzazione per la monta naturale pubblica e fecondazione artificiale, compresa la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale;

     i) rilascio di autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

     l) rilascio autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;

     m) gestione delle commissioni e comitati provinciali previsti dalle norme statali, regionali e comprese le nomine di competenza provinciale;

     [n) attività di assistenza tecnica e divulgazione a livello provinciale;] [3]

     o) svolgimento ed esecuzione di programmi d'intervento demandati dalla Regione;

     p) autorizzazione all’esercizio dell’agriturismo; [4]

     q) esercizio della caccia; [5]

     r) esercizio della pesca nelle acque marine ed interne, la piscicoltura ed il ripopolamento.

     2. Le Province concorrono all’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, nelle forme e nei modi stabiliti nel comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 13 [6].

 

     Art. 5. Funzioni e compiti attribuiti ai singoli Comuni.

     1. I Comuni esercitano funzioni e compiti concernenti:

     a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo provinciale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;

     b) la certificazione della qualifica di operatore agrituristico, nonché degl'interventi relativi all'attività agrituristica in ambito locale;

     c) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale;

     d) gli interventi per l'educazione alimentare;

     e) l'accertamento primario dei danni in agricoltura determinati da calamità naturali.

     [2. I Comuni esercitano autonomi poteri di promozione e di proposta anche per le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi del precedente articolo 2 e quelli attribuiti alle Province ed alle Comunità Montane ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.] [7]

     3. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono di competenza delle Comunità Montane allorché essi siano strumentali o strettamente connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle Comunità medesime da legge dello Stato.

 

CAPO II

Forme di consultazione e poteri sostitutivi

 

     Art. 6. Consulta per la programmazione agricola.

     1. E' istituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e da quelli dell'UPI, dell'UNCEM e dell'ANCI. In relazione ai temi oggetto di discussione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella materia, ivi comprese le associazioni dei consumatori.

     2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:

     a) alle linee generali di politica agricola;

     b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;

     c) ai progetti di legge regionale interessanti il settore;

     d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi al settore.

     3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta.

     4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Direttive regionali.

     1. Le Province, le Comunità Montane e i Comuni esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro spettanti ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e di settore, deliberati dalla Regione.

     2. Gli enti di cui al comma 1 debbono attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento di funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle regioni.

 

     Art. 8. Interventi sostitutivi.

     1. In caso di persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione può sostituirsi ai Comuni, alle Province o alle Comunità Montane. In tal caso la Giunta regionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede l'amministrazione della Regione.

 

CAPO III

Programmazione, gestione della spesa e forme organizzative

 

     Art. 9. Programmi operativi annuali e pluriennali.

     1. La Giunta regionale, nelle materie di cui all'articolo 1, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, stabilisce relativamente ai fondamentali settori di intervento ovvero in base ai moduli di intervento integrato territoriale, una suddivisione previsionale delle risorse tra Province, Comuni e Comunità Montane, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.

     2. Il riparto previsionale viene comunicato agli enti, i quali provvedono, nel rispetto della programmazione regionale e provinciale, alla individuazione degli obiettivi, alla armonizzazione delle procedure e, se necessario, a formulare programmi operativi annuali o pluriennali.

     3. Nella suddivisione delle risorse di cui al comma 1, la Giunta regionale può tenere conto, ove prevedibile, di ulteriore disponibilità di fondi in via di assegnazione. Detti fondi possono essere oggetto di una programmazione la cui efficacia resta condizionata all'effettiva assegnazione.

     4. La Provincia coordina e redige i programmi operativi, d'intesa, per le aree di loro competenza, con le Comunità Montane.

 

     Art. 10. Riparto fondi e gestione della spesa.

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio e sulla base degli stanziamenti definitivi in essa previsti, provvede al riparto tra Province e Comunità Montane dei fondi effettivamente disponibili, assumendo contestualmente i relativi impegni contabili.

     2. Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

     3. Gli enti sono tenuti ad utilizzare i fondi loro ripartiti per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari entro i termini di cui all'art. 68 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. Si considerano utilizzati esclusivamente i fondi per i quali siano stati assunti, entro il predetto termine, atti formali di concessione delle provvidenze con esplicito riferimento all'atto regionale che dispone il riparto dei fondi.

     4. Per le funzioni che comportano erogazione ai beneficiari finali di contributi diversi dai contributi in conto interessi o in annualità ancorché erogabili in forma attualizzata, i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale ai bilanci degli enti e sono erogati agli stessi con le modalità definite dai singoli atti di riparto, in modo da assicurare una adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia dei singoli interventi. Gli enti provvedono all'iscrizione delle relative entrate e spese secondo quanto stabilito dall'art. 28 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5.

     5. La mancata utilizzazione dei fondi nei termini e con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la decadenza degli enti dalla possibilità di utilizzare i relativi finanziamenti e l'obbligo per la Regione di ridurre i relativi finanziamenti e l'assegnazione disposta all'importo effettivamente utilizzato. I fondi non utilizzati, ove non ancora erogati agli enti, costituiscono economia di spesa con riferimento al bilancio regionale. Gli enti sono conseguentemente tenuti ad eliminarli dalle proprie scritture contabili. Ove già sia intervenuta l'erogazione agli enti, detti fondi devono essere restituiti alla Regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 11. Contributi in conto interessi e in annualità.

     1. Per le funzioni che comportano l'erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui, nonché per i contributi in annualità, sia che l'erogazione avvenga in rate costanti sia che avvenga in un'unica soluzione in forma attualizzata, i fondi ripartiti permangono nel bilancio della Regione e le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione medesima agli istituti di credito.

     2. Gli enti rilasciano il nulla osta alla stipulazione del mutuo agevolato entro il termine di cui all'art. 68 della legge regionale 22 maggio del 1978 n. 5, decorrente dall'atto formale della Regione di riparto dei fondi.

     3. La concessione dei contributi da parte degli enti è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo. Il provvedimento assunto dagli enti deve specificare che i contributi concessi fanno carico all'impegno assunto dalla Regione con l'atto di riparto.

     4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.

     5. Gli enti sono tenuti a verificare che i provvedimenti di concessione siano contenuti nei limiti delle risorse loro ripartite. Qualora l'onere a carico della Regione sia soggetto a fluttuazioni in conseguenza delle variazioni del valore dei tassi, gli enti devono attenersi alle specifiche direttive regionali emanate al fine di evitare il superamento delle disponibilità finanziarie.

     6. Gli enti sono tenuti ad inviare alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno i provvedimenti definitivi di concessione dei contributi sui prestiti e mutui agevolati.

 

     Art. 12. Rendicontazione.

     1. Le Province, le Comunità Montane ed i Comuni sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Giunta regionale:

     a) una relazione sull'attività svolta;

     b) la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. L'Amministrazione regionale emana indirizzi affinché, ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, sia garantita l'uniformità dei dati e la loro lettura anche attraverso sistemi informatizzati.

     3. La mancata presentazione della rendicontazione di cui al precedente comma 1 comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie in corso e l'assegnazione da parte della Giunta regionale di un termine, non superiore a tre mesi, decorso il quale le somme non erogate possono essere destinate ad incrementare le disponibilità degli altri enti.

 

     Art. 13. Coordinamento tra Regione ed Enti locali.

     1. Al fine di assicurare uniforme applicazione ai provvedimenti comunitari e la coordinata partecipazione degli Enti locali alla elaborazione dei principali atti di competenza regionale è istituito il Comitato di coordinamento, composto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede, dai Presidenti delle Province, delle Comunità Montane e da un rappresentante per ogni Provincia indicato dall'ANCI.

     2. Al fine di conseguire il più efficace raccordo operativo tra Regione ed Enti locali, la Giunta regionale istituisce un organismo tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti nelle materie di cui all'articolo 1 della Regione e delle Province, e ne disciplina il funzionamento. Detto organismo assume iniziative per la coordinata attuazione delle determinazioni del Comitato di cui al precedente comma 1, nonché per la semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge.

     3. La partecipazione al Comitato di cui al presente articolo non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

 

CAPO IV

Trasferimento del personale e dei beni

 

     Art. 14. Comando funzionale e organizzazione del personale.

     1. Il personale assegnato ai servizi provinciali per l'agricoltura, nonché il restante personale necessario all'espletamento delle funzioni attribuite con la presente legge, è posto in comando funzionale presso le corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di cui all'articolo 15, permane nell'organico regionale.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione e le Province interessate definiscono, d'intesa, un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante adeguamento della struttura organizzativa regionale.

     3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra strutture e organici possono ricorrere, d'intesa con la Regione, e nel rispetto delle disposizioni vigenti, ad assunzioni in via straordinaria con contratti a tempo determinato, qualora la Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante mobilità.

     4. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalità stabilite nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito dalla Regione per il proprio personale.

 

     Art. 15. Trasferimento del personale alle Province.

     1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione stipula con ciascuna Provincia un'intesa con la quale è regolato il trasferimento alle Province del personale regionale di cui al comma 1 del precedente art. 14. Il personale residente in provincia diversa da quella di destinazione può richiedere di permanere nell'organico regionale rimanendo transitoriamente in posizione di comando funzionale presso la Provincia in cui presta servizio.

     2. L'intesa di cui al comma 1 individua i dipendenti da trasferire e la decorrenza del trasferimento; essa concerne altresì le caratteristiche essenziali delle strutture organizzative e degli organici, espressi in volumi finanziari, necessari alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Tale intesa individua inoltre un sistema dinamico per il mantenimento nel tempo di una efficace corrispondenza tra le funzioni svolte e gli oneri per il relativo personale.

     3. La decorrenza del trasferimento del personale è fissata dall'intesa entro i dodici mesi successivi dalla data della medesima.

     4. Al trasferimento provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente sull'intesa di cui al precedente comma 1.

     5. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 4, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi provinciali per l'Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.

     7. Le Province e le Comunità Montane regolano, attraverso convenzioni, l'utilizzo diretto da parte delle Comunità Montane stesse del personale necessario per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura. Detto personale risponde funzionalmente alle Comunità Montane.

 

     Art. 16. Diritti del personale trasferito.

     1. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 15 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e il trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto in vigore, nonché gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle qualifiche superiori. Tale personale conserva altresì, fino all'attribuzione degli incarichi disposta dalle Province, l'indennità relativa alla posizione ricoperta presso la Regione.

     2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 17. Spese per il personale trasferito.

     1. Gli oneri relativi al personale trasferito ai sensi dell'art. 15 sono rimborsati dalla Regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, fatta salva l'applicazione del sistema dinamico di cui al comma 2 del medesimo articolo 15.

     2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con modalità omogenee rispetto al complesso del personale regionale.

 

     Art. 18. Beni per l'esercizio delle funzioni.

     1. I beni mobili e immobili utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni di competenza di Province e di Comunità Montane ai sensi della presente legge sono assegnati alle Province competenti per territorio.

     2. Il Presidente della Regione provvede con decreto all'individuazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, dei quali è redatto apposito inventario, d'intesa con gli enti interessati. I beni mobili sono trasferiti in proprietà alla provincia la quale succede altresì nei rapporti attivi e passivi relativi agli immobili.

     3. Gli oneri relativi ai beni immobili assegnati alle Province e alle Comunità Montane sono a carico della Regione per il tempo in cui detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

     4. I beni immobili sono vincolati all'esclusivo esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. La loro diversa utilizzazione deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.

     5. Gli archivi ed i documenti relativi alle funzioni di cui alla presente legge vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, alle Province e alle Comunità Montane secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 19. Ripartizione delle risorse finanziarie.

     1. Sulla base di parametri e criteri determinati dal Consiglio regionale, la Giunta regionale provvede annualmente al riparto tra i Comuni, le Province e le Comunità Montane delle risorse finanziarie, disposte dal bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio delle funzioni attribuite, secondo ambiti fondamentali di intervento.

     2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge annuale di bilancio, la Giunta regionale comunica agli Enti locali interessati la propria deliberazione recante la effettiva disponibilità finanziaria per ciascun ambito fondamentale di intervento.

 

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 20. Disposizioni attuative e procedimentali.

     1. Salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, i procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli articoli 3 e 4.

     2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed in deroga alla disposizione di cui al precedente comma, i procedimenti in corso di natura finanziaria che comportano l'erogazione di somme ai beneficiari sono conclusi dagli enti competenti in base alla legislazione vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.

     3. I procedimenti non conclusi entro il 31 dicembre 1998 sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

 

     Art. 21. Adeguamenti normativi e specifiche attribuzioni.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio una o più proposte legislative per armonizzare con i contenuti della presente legge, le norme comunque interessanti i settori oggetto della medesima.

     2. In attesa dell'adeguamento di cui al precedente comma, per uffici ed organi della Giunta regionale, previsti dalla vigente disciplina dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, sono da intendersi i corrispondenti uffici ed organi delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni, nel rispetto delle competenze di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

     3. Nelle more dell'armonizzazione normativa di cui al comma 1, è altresì attribuita alle province la gestione delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 25 maggio 1987, n. 16.

 


[1] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. La disposizione di modifica è stata soppressa dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[2] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[5] Lettera così modificata dall’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[6] L'originario comma 2, abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, è stato così sostituito dall'art 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[7] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.