§ 4.7.24 - L.R. 19 novembre 2003, n. 20.
Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:19/11/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Soggetti beneficiari delle azioni)
Art. 3.  (Soggetti promotori delle azioni)
Art. 4.  (Programmazione delle azioni)
Art. 5.  (Mutui a tasso agevolato)
Art. 6.  (Azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini)
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 8.  (Disciplina sanzionatoria)
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Disposizioni finali)
Art. 11.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


§ 4.7.24 - L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

(B.U. 21 novembre 2003, n. 21 - S.S. n. 3).

 

     Art. 1. (Oggetto)

     1. Al fine di favorire la graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità, per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, la Regione Calabria con la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, attraverso il transito dei lavoratori interessati all’interno di stabili attività occupazionali.

     La Regione Calabria assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali quale metodo fondamentale per l’attuazione delle politiche del lavoro ed in particolare per l’attuazione delle azioni e dei programmi disciplinati dalla presente legge. A tal fine è costituito presso l’Assessorato Regionale al Lavoro un Comitato per le politiche finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini LSU e LPU con il compito di garantire il raccordo con le altre iniziative in materia di promozione dell’occupazione in Calabria. Di tale Comitato fanno parte l’Assessore Regionale al Lavoro, o un suo delegato, con funzioni di Presidente, il Dirigente del Settore Lavoro competente, un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, un rappresentante dell’ANCI, un rappresentante dell’UPI, un rappresentante dell’UNCEM, un rappresentante dell’Azienda Calabria Lavoro e un rappresentante di Italia Lavoro S.p.A.

 

          Art. 2. (Soggetti beneficiari delle azioni)

     1. Sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini i soggetti individuati dall’art. 3 della L.R. 4/2001 e per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Dirigenziale n. 3902 del 6 aprile 2006, pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n° 3 del 7 aprile 2006, che risultano utilizzati a seguito di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori [1].

     2. La Commissione Regionale Tripartita, acquisiti i dati da parte dei Centri servizi per l’impiego operanti nel territorio della regione Calabria e sentiti i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, compila, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei soggetti di cui al comma 1, ordinando tali soggetti per ambiti territoriali in cui prestano l’attività i Centri servizi per l’impiego.

     3. L’elenco compilato dalla Commissione Regionale Tripartita ai sensi del precedente comma verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione, i soggetti aventi diritto all’inserimento nel predetto elenco, che ne sono stati esclusi, potranno proporre ricorso amministrativo, corredato, a pena di inammissibilità, dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma, alla Commissione Regionale Tripartita, che si pronuncerà entro il sessantesimo giorno dalla data di presentazione del ricorso.

     4. Accanto ad ogni singolo nominativo incluso nell’elenco dovranno essere riportati i seguenti dati:

     a) dati anagrafici;

     b) bacino di appartenenza;

     c) Ente utilizzatore;

     d) titolo di studio;

     e) competenze ed esperienze lavorative;

     f) disponibilità al trasferimento.

     5. La Commissione Regionale Tripartita provvederà ad aggiornare il predetto elenco sulla base delle convenzioni annuali sottoscritte tra la Regione e gli Enti utilizzatori entro il 30 giugno di ogni anno, depennando dall’elenco stesso i lavoratori che nell’anno precedente hanno trovato una stabile occupazione ovvero sono comunque fuoriusciti dal bacino dei lavoratori socialmente utili e dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità, anche a causa della mancata presentazione dell’istanza di fruizione degli incentivi previsti dal piano annuale di stabilizzazione occupazionale di cui al successivo articolo 4.

     6. È consentito il riutilizzo dei soggetti che dal primo febbraio 2001 si trovano, per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, nello stato di disoccupazione dovuta alla mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione Calabria.

     7. Sono altresì riutilizzati i lavoratori inoccupati, già appartenenti al bacino, che non sono stati avviati a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le norme vigenti.

     7- bis.È consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) [2].

     8. Qualora un ente stabilizzatore non rinnova le convenzioni, i lavoratori possono essere utilizzati da altri Enti.

     9. La Commissione Regionale Tripartita, per i compiti di cui alla presente legge, si avvale dell’Azienda Calabria Lavoro. Il personale individuato dalla lettera «a» dell’art. 26 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, esercita l’opzione per essere inquadrato nei ruoli dell’Azienda Calabria Lavoro entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All’art. 14 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, dopo la parola «tabelle» sono aggiunte le parole A, B, C.

 

          Art. 3. (Soggetti promotori delle azioni)

     1. Possono promuovere azioni finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, anche garantendo uno sbocco occupazionale stabile ai lavoratori individuati ai sensi del precedente art. 2, i seguenti soggetti:

     a) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, quali le Società a capitale misto pubblico/privato, Società partecipate totalmente da Enti pubblici territoriali, ATO, Fondazioni costituite da Enti pubblici territoriali, società in House di Enti pubblici territoriali. Inoltre le Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro Consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 468/1997, con decreti del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale [3];

     b) le imprese pubbliche e private, le Associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato e che non abbiano effettuato negli ultimi due anni licenziamenti, senza giusta causa, impegnate a procedere alle assunzioni dei lavoratori di cui all’art. 2 della presente legge;

     c) i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità interessati a fruire degli incentivi per l’avvio di attività di lavoro autonomo e di impresa.

 

          Art. 4. (Programmazione delle azioni)

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, approva:

     — un Piano triennale coerente con la programmazione regionale;

     — un Piano annuale di attuazione [4].

     2. Il suddetto piano, in coerenza con le linee generali del programma per le politiche dell’impiego e del lavoro approvato ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale n. 5 del 2001, contiene:

     a) le indicazioni delle misure di incentivazione e delle iniziative finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei corrispondenti bacini;

     b) la quantificazione delle risorse finanziarie da mobilitare per l’anno di riferimento;

     c) i percorsi formativi a sostegno, al fine di facilitare e garantire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, anche attraverso azioni finanziare dal POR Calabria 2000/2006;

     d) l’individuazione dei soggetti pubblici e privati che potranno fruire dei benefici e contributi previsti nel piano ai fini dell’assunzione dei lavoratori inclusi nell’elenco di cui all’art. 2 della presente legge;

     e) eventuali accordi e intese istituzionali con le autonomie locali.

     3. Allo scopo di individuare i datori di lavoro pubblici o privati interessati alla fruizione dei benefici e dei contributi previsti nel piano, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche del Lavoro, sentita la Commissione permanente competente, entro il 31 agosto antecedente l’anno cui il piano si riferisce, pubblicherà sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dandone ampia notizia agli organi di informazione, un bando contenente i criteri per la selezione dei soggetti interessati ad assumere lavoratori inclusi nell’elenco di cui all’art. 2 della presente legge, nonché i criteri di selezione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in caso di una pluralità di domande per il medesimo beneficio. I datori di lavoro interessati dovranno presentare, nei termini stabiliti con il detto bando, apposita istanza da indirizzare al Dipartimento Regionale delle Politiche del Lavoro.

     4. Il Piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, dopo la sua approvazione da parte della Giunta regionale, verrà pubblicato sul BUR Calabria e di tale pubblicazione ne verrà data ampia notizia sugli organi di stampa. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del piano sul BUR Calabria i lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’art. 2 della presente legge dovranno avanzare, a pena di decadenza dall’elenco, documentata istanza volta ad ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti a loro favore dal detto piano [5].

 

          Art. 5. (Mutui a tasso agevolato)

     1. La Regione, ai sensi dell’art. 50, comma 3. della Legge n. 289/2002 ed in attuazione del Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2003, assume a proprio carico gli oneri di ammortamento dei mutui da contrarre, a cura degli Enti Locali, con la Cassa DD.PP. per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori di cui alla presente legge.

     2. Gli Enti Locali che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono proporre ipotesi progettuali – secondo criteri, modalità e tempi di cui al citato Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 - alla Cassa DD.PP. e all’Assessorato regionale al Lavoro.

     3. Le attività indicate all’art. 5 del predetto Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 sono espletate da Italia Lavoro S.p.A.. L’Assessore annualmente relaziona al Consiglio regionale.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo si prevede la utilizzazione finanziaria di una disponibilità annuale non inferiore a 500.000,00 euro per la copertura degli interessi sui mutui contratti dagli Enti Locali.

 

          Art. 6. (Azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini)

     1. Le azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all’art. 2 della presente legge, che operano in aggiunta agli incentivi previsti dalle leggi dello Stato, si concretizzano, secondo le indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, nelle seguenti ulteriori misure di incentivazione:

     a) a coloro che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità e che decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, viene concesso un contributo a fondo perduto di 20.000 euro. Tale contributo, sempre a fondo perduto, viene integrato da ulteriori 20.000 euro se si intendono avviare forme di lavoro autonomo o d’impresa e deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell’impresa e/o per l’acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell’impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti. Per tali iniziative possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d’impresa. La Giunta regionale entro i 30 giorni successivi all’approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che disciplina l’accesso ai benefici di cui alla presente lettera a);

     b) ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che si associano in cooperative e costituiscono società, o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività. Per tali lavoratori possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d’impresa. La Giunta regionale entro i 30 giorni successivi all’approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che disciplina l’accesso ai benefici di cui alla presente lettera b);

     c) ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 è concesso un contributo pari a euro 40.000,00 ripartito in cinque annualità per ogni lavoratore indicato all’art. 2 della presente legge assunto con contratto a tempo indeterminato; il contributo dovrà essere integralmente restituito nel caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato. Per le assunzioni a tempo parziale il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore effettuate [6];

     d) agli Enti utilizzatori dei soggetti di cui all’art. 2 della presente legge che attuano piani di reimpiego diretto, ovvero tramite imprese dipendenti, dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, è, altresì, riconosciuto, per ogni unità stabilizzata con assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario pari a 1.500,00 euro spettante a ciascun lavoratore per un anno.

     2. I contributi di cui alla lettera c) sono erogati prioritariamente per le assunzioni effettuate dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l’erogazione di servizi integrati nell’ambito territoriale. Il medesimo criterio di priorità opera per l’attribuzione delle risorse di cui al precedente art. 5.

     3. L’ammontare degli aiuti complessivamente usufruibili dai lavoratori e dai datori di lavoro, composto dalle agevolazioni previste dalle leggi statali e dagli incentivi stabiliti dalla presente disposizione, deve comunque rispettare le vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.

     4. Per le annualità 2003, 2004 e 2005, gli Enti strumentali della Regione Calabria e le Aziende unità sanitarie locali (ASL), nell’ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano prioritariamente, ai lavoratori di cui all’art. 2 della presente legge, una quota del 30% dei posti della dotazione organica vacanti e corrispondenti a qualifiche inferiori all’ex settima qualifica funzionale.

     5. I lavoratori stabilizzati dalle Pubbliche Amminsitrazioni, da Enti pubblici economici, da Società miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l’accesso al rapporto di lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

     6. Al fine di facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all’art. 2 la Regione Calabria, nel rispetto delle indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all’art. 2, comma 4, del Decreto Lgs. n. 468/97, prevedendo, a fronte dell’attività promozionale ed organizzativa rivolte alle agenzie medesime, la concesisone di un incentivo di 1.500,00 euro per il ricollocamento di ciascun lavoratore.

     7. La Regione Calabria, nel rispetto dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 21 maggio 1998, può avvalersi dell’attività Italia Lavoro S.p.A., istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che svolge anche un’azione di assistenza tecnica alle Regioni finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori di cui all’art. 2 della presente legge, occupandosi dell’accompagnamento dei lavoratori verso nuove opportunità di lavoro, anche in raccordo con i servizi pubblici per l’impiego.

     8. La Regione Calabria nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse pubbliche a soggetti pubblici e privati deve prevedere criteri di priorità nell’assegnazione di tali risorse a favore di chi si obbliga ad assumere lavoratori di cui all’art. 2.

 

          Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

     1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono istituti:

     - il Fondo regionale per le azioni di Politiche attive e per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità destinato al finanziamento degli interventi di cui all’art. 5. Il fondo è alimentato annualmente in base alla copertura delle misure di incentivazione previste nel piano di cui all’art. 2 della presente legge;

     - il Fondo per l’utilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 81/2000.

     2. Al fondo regionale sono destinate:

     - le risorse regionali da utilizzare per gli interventi di cui all’art. 5;

     - altre risorse provenienti da Enti e soggetti comunque interessati.

     3. Agli oneri a carico delle risorse regionali, determinati per l’anno 2003 in Euro 5.000.000,00, si provvede con la disponibilità prevista all’UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

     4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui alla Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

     6. Per gli anni successi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

 

          Art. 8. (Disciplina sanzionatoria)

     1. I soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità vengono cancellati dall’elenco di cui all’art. 2, decadano dai benefici della presente legge e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili e di pubblica utilità; quando incorrano nei casi previsti dall’art. 9 del Decreto Lgs 28 febbraio 2000, n. 81.

     2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 vengono cancellati dall’elenco di cui all’art. 2 della presente legge qualora non presentino istanza per ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti nel piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale.

 

          Art. 9. (Norma transitoria). [7]

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al comma 3 del medesimo art. 4 nonché i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10. (Disposizioni finali)

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'articolo 2 [8].

     2. Con l’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della Legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, incompatibili con la presente.

     3. Fino alla emanazione di un nuovo disciplinare anche per gli LPU vengono richiamate le vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità dello stesso art. 19, L.R. 8/2010.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[4] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[6] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2004, n. 4.

[8] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2006, n. 13, dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2008, n. 14 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultima disposizione di modifica.