§ 5.1.40 - Regolamento Regionale 12 novembre 1994, n. 1.
Regolamento regionale recante «Regolamento di attuazione relativo alle procedure per costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:12/11/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Denuncia e deposito dei progetti.
Art. 2.  Registro delle opere.
Art. 3.  Criteri di esame preliminare.
Art. 4.  Classificazione delle opere.
Art. 5.  Modalità e criteri dei sorteggi.
Art. 6.  Opere di rilevante interesse pubblico.
Art. 7.  Svolgimento dei controlli.
Art. 8.  Esito dei controlli.
Art. 9.  Collaudo in corso d'opera.


§ 5.1.40 - Regolamento Regionale 12 novembre 1994, n. 1. [1]

Regolamento regionale recante «Regolamento di attuazione relativo alle procedure per costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge regionale n 17 dell'11 luglio 1994».

(B.U. n. 103 del 15 novembre 1994)

 

Art. 1. Denuncia e deposito dei progetti.

     1. La denuncia prevista dall'art. 2 della legge regionale recante: «Snellimento delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per costruzioni in zone sismiche», deve essere trasmessa in doppio esemplare dall'interessato al Settore Tecnico Decentrato Regionale competente per territorio. La stessa, controfirmata dai soggetti indicati nell'art. 2 della legge regionale, deve contenere tutti gli elementi indicati in tale articolo, nonché l'elenco degli allegati del progetto che accompagna e la dichiarazione del progettista circa l'appartenenza dell'opera ad una delle categorie previste nel presente regolamento.

     2. Alla denuncia deve essere allegato, in doppio esemplare, il progetto delle opere da eseguire, elaborato e firmato, nei limiti di competenza, per come previsto dall'art. 4 della legge regionale e costituito da tutti gli elaborati elencati nella denuncia dei lavori.

     3. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere effettuato il deposito di cui all'art. 4 della legge n. 1086/1971.

     4. La denuncia dei lavori, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 della legge regionale, a richiesta dell'interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 1086/1971. In tal caso, e qualora sia prevista la sua presenza, la denuncia e gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti anche dal costruttore. Se quest'ultimo non è stato ancora individuato al momento della denuncia, il suo nominativo deve essere indicato contestualmente con la comunicazione di inizio lavori, che viene dallo stesso sottoscritta con l'esplicita dichiarazione di accettazione degli elaborati depositati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/1971.

     5. Il costruttore può anche procedere alla rielaborazione dei calcoli statici e agli esecutivi strutturali delle opere da eseguire; in tal caso spetta a lui il compito di provvedere a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1086/1971.

     6. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti alle opere previste dal progetto depositato che interessano le strutture, esse dovranno essere denunciate secondo le modalità e le procedure previste per la denuncia iniziale.

     7. Il Settore Tecnico decentrato Regionale acquisisce gli atti, riportando gli estremi in appositi registri-protocollo; accerta la completezza degli atti presentati e, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, restituisce una copia del progetto e degli allegati con l'attestazione di avvenuto deposito debitamente firmato dall'Ingegnere Capo o da un suo delegato e dal funzionario che ha effettuato il controllo. Una copia dell'attestato di avvenuto deposito sarà fatta pervenire, a cura del richiedente, al Sindaco del Comune nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera, per i provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge n. 64/1974. Qualora la pratica sia ritenuta incompleta, nello stesso termine prescritto per il rilascio dell'attestazione, il Settore Tecnico Decentrato Regionale provvederà alla restituzione al richiedente degli atti, ad esclusione della domanda, specificando i documenti e/o gli elaborati mancanti. Detta comunicazione sospende a tutti gli effetti la denuncia dei lavori fino alla regolarizzazione degli atti, ed il nuovo termine per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di acquisizione al protocollo degli atti integrati.

     8. Gli estremi dell'avvenuto deposito, a cura dell'Ufficio, sono riportati nell'apposito registro-protocollo. Le varianti avranno come riferimento il numero della pratica principale.

     9. La copia del progetto vistata dal Settore Tecnico Decentrato e di eventuali varianti, anch'esse vistate dal Settore Tecnico Decentrato, devono essere tenute costantemente in cantiere per come previsto dall'art. 2 della legge regionale.

 

     Art. 2. Registro delle opere.

     1. Gli uffici del Settore Tecnico Decentrato Regionale devono tenere appositi registri-protocollo in cui sono annotate le denunce presentate con il rispettivo numero d'ordine e, se effettuato in data successiva, gli estremi del deposito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/1971, nonché la data di inizio dei lavori, gli estremi di deposito della relazione finale del Direttore dei Lavori, quella del collaudo e tutte le altre circostanze significative verificatesi durante l'esecuzione dell'opera.

     2. Di ciascuna opera denunciata deve essere indicata la classificazione in uno dei gruppi di cui al successivo art. 4 per come dichiarato dal progettista.

 

     Art. 3. Criteri di esame preliminare.

     1. Perché possa considerarsi completo, il progetto dovrà contenere tutti gli elementi indicati all'art. 17 della legge n. 64/1974 e cioè:

     a) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dell'opera, in numero adeguato;

     b) relazione tecnica e sui materiali;

     c) calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione;

     d) disegni esecutivi delle strutture e loro particolari costruttivi;

     e) relazione sulle fondazioni.

     2. Inoltre, ove previsto dalle vigenti normative, esso dovrà essere corredato da una idonea relazione geologica.

 

     Art. 4. Classificazione delle opere.

     1. Allo scopo di sottoporre le opere denunziate ai controlli di cui all'art. 5 della legge regionale, le suddette opere vengono suddivise nei seguenti gruppi:

     a) nuove strutture in cemento armato, normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, con volumetria fino a 5.000 mc.;

     b) nuove costruzioni in muratura;

     c) interventi su strutture o edifici esistenti;

     d) altre costruzioni private di modesta entità non appartenenti ai precedenti gruppi;

     e) nuove strutture in cemento armato, normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, con volumetria superiore ai 5.000 mc.;

     f) opere pubbliche;

     g) opere per le quali si richieda eventuale approvazione in sanatoria.

     2. Ai fini dell'appartenenza ai predetti gruppi valgono le seguenti indicazioni:

     a) il volume da considerare è quello complessivo del singolo corpo di fabbrica individuabile separatamente da eventuali altri presenti nell'intervento, computato vuoto per pieno, con esclusione degli aggetti non collegati verticalmente fra loro, a partire dallo spiccato delle fondazioni fino a tutta la struttura della copertura compresa;

     b) l'altezza massima deve essere computata dallo spiccato delle fondazioni fino al punto più alto della struttura intelaiata.

 

     Art. 5. Modalità e criteri dei sorteggi.

     1. In base alla classificazione nei sopraddetti gruppi, indicata dal progettista in sede di denuncia, i controlli verranno effettuati sorteggiando campioni fra i progetti depositati, fra quelli in corso di realizzazione, nonché fra quelli ultimati.

     2. Il sorteggio viene effettuato con cadenza trimestrale, presso gli uffici del Settore Tecnico Decentrato Regionale da una commissione nominata dall'Ingegnere Capo di ciascun ufficio e costituita da almeno tre componenti.

     3. I sorteggi vengono effettuati in forma pubblica, con affissione delle date degli stessi almeno sette giorni prima presso la bacheca dell'Ufficio.

     4. Di ogni operazione di sorteggio deve essere compilato apposito verbale da custodire agli atti dell'Ufficio.

     5. Progetti denunciati: i progetti denunciati verranno sorteggiati fra quelli aventi data di accettazione compresa nel periodo del trimestre antecedente la data del sorteggio sulla base delle seguenti percentuali che saranno arrotondate al primo valore intero superiore a quello calcolato:

     - 2 per cento dei progetti dei gruppi A, B, C, D;

     - 10 per cento dei progetti dei gruppi E, F, G.

     6. Progetti in corso: le opere per le quali sia stato comunicato l'inizio dei lavori e che non risultino ancora ultimate, verranno sorteggiate fra quelle aventi data di comunicazione compresa nel periodo fra il terzo ed il sesto mese antecedenti la data del sorteggio sulla base delle percentuali indicate nel comma precedente.

     7. Opere ultimate: le opere per le quali sia stata depositata la relazione finale del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1086/1971, saranno sorteggiate nella misura dell'1 per cento (arrotondato all'unità superiore) fra quelle aventi data di comunicazione compresa entro un anno dalla data del sorteggio, con esclusione di quelle del gruppo G, per le quali non sono previsti ulteriori controlli a struttura ultimata.

 

     Art. 6. Opere di rilevante interesse pubblico.

     1. E' escluso il controllo con il sistema a campione per le opere di rilevante interesse pubblico per il loro uso collettivo e sociale, per le quali il controllo deve essere comunque effettuato. Tali opere sono:

     a) opere di importanza primaria ai fini della esigenza della Protezione Civile:

     1) sedi delle Prefetture;

     2) le Caserme e gli edifici annessi dei Vigili del Fuoco;

     3) le Caserme della Forza Pubblica e quelle delle Forze Armate;

     4) le sedi comunali;

     5) gli ospedali e le cliniche;

     6) tutti gli immobili necessari per l'esercizio delle comunicazioni radio e telefoniche, per il disimpegno dei servizi di emergenza;

     b) opere che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolosità:

     1) le scuole;

     2) le chiese aperte al culto;

     3) le sale di spettacolo e di riunione;

     4) i fabbricati annessi agli impianti sportivi destinati al pubblico;

     5) le stazioni auto-ferro-tranviarie e le aerostazioni;

     6) grandi depositi di combustibili liquidi e di gas combustibili;

     7) le dighe.

 

     Art. 7. Svolgimento dei controlli.

     1. I controlli sui progetti, sulle opere in corso e su quelle ultimate, dovranno accertare la corretta applicazione delle norme tecniche vigenti in fase di progettazione e di esecuzione delle opere medesime.

     2. In particolare i controlli sui progetti dovranno accertare principalmente i seguenti elementi:

     a) l'idoneità del sito e la scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;

     b) il rispetto delle norme tecniche emanate in forza degli articoli 1 e 3 della legge n. 64/1974, con speciale riguardo alle ipotesi di carico, alla validità dei criteri di calcolo e delle modalità di verifica delle strutture in elevazione e in fondazione;

     c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

     3. Nel corso dei controlli, il Settore Tecnico Decentrato Regionale può avvisare il Progettista e lo può invitare ad intervenire per un esame contestuale delle situazioni che risultino da chiarire. Ove ritenuto necessario, lo stesso ufficio può richiedere integrazioni e complementi delle documentazioni progettuali depositate.

     4. I controlli delle opere in corso od ultimate comprendono un preventivo esame dei progetti da svolgersi nella maniera indicata ai punti precedenti, nonché accertamenti da effettuarsi mediante misurazioni e saggi saltuari.

     5. Gli accertamenti in sito riguardano la situazione delle opere al momento del controllo e sono svolti anche alla presenza dell'Esecutore e del Direttore dei Lavori, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Questi ultimi devono, comunque, essere resi edotti dell'esito di eventuali accertamenti effettuati anche in loro assenza da parte dell'Ufficio.

     6. Degli accertamenti effettuati sarà redatto apposito verbale che dovrà fra l'altro evidenziare i risultati delle seguenti verifiche:

     a) rispetto in fase esecutiva del progetto depositato;

     b) rispetto delle vigenti normative tecniche;

     c) esito dei saggi effettuati e verifica delle rispondenze dei materiali impiegati alle previsioni di progetto ed alle prescrizioni normative.

 

     Art. 8. Esito dei controlli.

     1. Qualora durante i controlli vengano riscontrati errori progettuali o anomalie costruttive che non sia possibile correggere o modificare e tali da compromettere la corretta realizzazione dell'opera, saranno prontamente adottati i provvedimenti di interdizione all'inizio dei lavori o di sospensione degli stessi, se in corso, con le modalità previste dall'art. 22 della legge n. 64/1974.

     2. Contestualmente sarà data comunicazione dell'accaduto, per i provvedimenti di competenza, agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dei tecnici intervenuti nei rispettivi ruoli di progettisti, direttori dei lavori o collaudatori.

 

     Art. 9. Collaudo in corso d'opera.

     1. La nomina del collaudatore statico in corso d'opera è obbligatoria per le opere indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

     Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 18 della L.R. 19 ottobre 2009, n. 35, fatto salvo quanto ivi previsto e con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 35/2009.