§ 1.7.16 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.
Riduzione dei costi della politica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:07/10/2011
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'art. 4)
Art. 2.  (Sostituzione dell'art. 5)
Art. 3.  (Modifica dell'art. 7)
Art. 4.  (Modifica dell'art. 8)
Art. 5.  (Modifica dell'art. 9)
Art. 6.  (Modifica dell'art. 7 bis)
Art. 7.  (Modifica dell'art. 9)
Art. 8.  (Modifica dell'art. 10)
Art. 9.  (Modifica dell’articolo unico)
Art. 10.  (Abrogazione della legge regionale 13 novembre 2002, n. 45)
Art. 11.  (Modifica della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 1.7.16 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

Riduzione dei costi della politica.

(B.U. 1 ottobre 2011, n. 18 - S.S. 14 ottobre 2011, n. 5)

 

Capo I

Modifica della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13

 

Art. 1. (Modifica dell'art. 4)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), dopo le parole "appartenenti a ciascun gruppo" sono inserite le parole "ridotto del 10 per cento.".

 

Capo II

Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'art. 5)

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Struttura ausiliaria dei Dipartimenti)

1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento.".

 

     Art. 3. (Modifica dell'art. 7)

1. La denominazione della rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 "Gabinetto" è sostituita dalla denominazione "Ufficio di Gabinetto".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 la parola "sei" è sostituita dalla parola "cinque".

 

     Art. 4. (Modifica dell'art. 8)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, la parola "sei" è sostituita con la parola "cinque", la parola "cinque" è sostituita con la parola "quattro", la parola "quattro" è sostituita con la parola "tre".

2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.

 

     Art. 5. (Modifica dell'art. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della Legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale". [1]

 

2. I commi 2 e 3 sono abrogati.

 

Capo III

Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8

 

     Art. 6. (Modifica dell'art. 7 bis)

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è così sostituito:

 

"La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.".

 

     Art. 7. (Modifica dell'art. 9)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, la parola "cinque" è sostituita con la parola "quattro".

 

     Art. 8. (Modifica dell'art. 10)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 le parole "di ruolo" sono soppresse.

 

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, la parola "tre" è sostituita con la parola "due".

 

3. La riduzione di cui al comma 2 non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.

 

Capo IV

Modifica della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo unico)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di consulenza dei comitati speciali di cui all'articolo unico prima alinea della legge regionale 8 giugno 1996, n.13, dopo la loro naturale scadenza, per gli esercizi finanziari 2012/2013, possono essere rinnovati solo nella misura massima del 50 per cento della somma iscritta nel bilancio 2011.

 

2. Al comma 3 dell'articolo unico della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, la parola "due" è sostituita dalla parola "uno".

 

3. La riduzione di cui al comma 2 decorre dalla scadenza naturale dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo V

Disposizioni abrogative e finali

 

     Art. 10. (Abrogazione della legge regionale 13 novembre 2002, n. 45)

1. La legge regionale 13 novembre 2002, n. 45 (Costituzione Commissione Consiliare: "Politiche comunitarie e relazioni esterne") è abrogata.

 

2. Il suddetto comma produce i suoi effetti a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. (Modifica della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. L'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) è abrogato.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.