§ 1.2.43 - L.R. 15 marzo 2002, n. 13.
Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:15/03/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Organizzazione.
Art. 3.  Sedi ed attrezzature.
Art. 4.  (Spese di funzionamento e aggiornamento)
Art. 4 bis.  (Spese per il personale)
Art. 5.  Divieto di finanziamento ai partiti.
Art. 6.  Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali.
Art. 7.  (Rendiconti e controlli)
Art. 8.  Assegnazione di personale.
Art. 9.  Procedure per l’assegnazione del personale.
Art. 10.  Orario, trasferte, missioni.
Art. 11.  Finanziamento sostitutivo.
Art. 12.  Gruppo misto.
Art. 13.  Abrogazione di leggi.
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 1.2.43 - L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

(B.U. n. 5 del 21 marzo 2002 - S.S. n. 3).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

 

     Art. 2. Organizzazione.

     1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all’interno delle somme globalmente assegnate.

 

     Art. 3. Sedi ed attrezzature.

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

     2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico.

     3. L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione nei limiti di cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo art. 4 [1].

 

     Art. 4. (Spese di funzionamento e aggiornamento) [2]

     1. A decorrere dall'1 gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

     2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.

     3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.

     4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.

     5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi composti già all'esito delle elezioni.

     6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

     7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.

     8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.

 

     Art. 4 bis. (Spese per il personale) [3]

     1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica 06 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati ­ allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

     2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

 

     Art. 5. Divieto di finanziamento ai partiti.

     1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali.

     1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della presente legge.

 

     Art. 7. (Rendiconti e controlli) [4]

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

     2. Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

     3. In caso di mancata pronunzia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

     4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L’omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate [5].

     5. L'obbligo di restituzione di cui al comma 4 consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti [6].

     5 bis. Nei casi di cui al comma 5, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all'articolo 4 bis [7].

     5 ter. Nell'ipotesi di fine legislatura, la restituzione è effettuata con il rimborso dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. In caso di incapienza, si attinge alle spese di personale di cui all'articolo 4 bis, se disponibili [8].

     5 quater. Nell'ipotesi di cessazione del gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire [9].

     5 quinquies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce "altre spese" [10].

     6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.

     7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.

     8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.

     9. È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema.

 

     Art. 8. Assegnazione di personale. [11]

     [1. L’attività del personale alle dipendenze dei Gruppi consiliari è svolta a mezzo di pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli del Consiglio e della Giunta o comandato da altre Pubbliche Amministrazioni.

     2. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione a carico del Bilancio del Consiglio regionale, di un contingente di personale secondo la tabella “A” allegata alla presente legge.

     3. Ferma restando l’assegnazione di una unità di personale di categoria D per ciascun Gruppo, se il rimanente contingente è di due unità, un dipendente dovrà appartenere alla categoria B e tale numero è elevato a due se il rimanente contingente supera le due unità, mentre il restante personale potrà appartenere alla categoria C.

     4. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la eventuale differenza di trattamento economico in godimento.

     5. Il Consiglio regionale rimborsa alle Amministrazioni interessate la spesa per il trattamento economico dei dipendenti durante il periodo in cui sono utilizzati dai Gruppi consiliari a norma delle disposizioni precedenti.

     6. I Gruppi consiliari possono avvalersi di personale estraneo ai ruoli del Consiglio e della Giunta e delle altre Pubbliche Amministrazioni entro i limiti fissati dal contingente agli stessi assegnato, ai sensi del precedente comma 2.]

 

     Art. 9. Procedure per l’assegnazione del personale.

     1. Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi [12].

     2. Per l’assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l’assenso del dipendente.

     3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.

     4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine. Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria [13].

     5. Il trattamento economico del personale comandato è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall’Ufficio di Presidenza [14].

 

     Art. 10. Orario, trasferte, missioni.

     1. La flessibilità dell’orario di servizio del personale assegnato, a norma della presente legge, ai Gruppi consiliari è stabilita dai rispettivi Presidenti.

     2. I limiti delle prestazioni di lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono definite, con proprio atto, dall’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 11. Finanziamento sostitutivo. [15]

     [1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte del contingente loro spettante, è erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale appartenente alla categoria C1.]

 

     Art. 12. Gruppo misto.

     1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente sulla scorta delle direttive fissate dall’Ufficio di Presidenza [16].

 

     Art. 13. Abrogazione di leggi.

     1. Sono abrogate la legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, la legge 5 aprile 1985, n. 15 e la legge regionale 12 agosto 1996, n. 23 e loro successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

 

 

Allegato 1 [17]

 

TABELLA “A”

 

Composizione Gruppi

Contingente personale assegnato

 

 

Fino a 2 Consiglieri

2 + 1 cat D

Da 3 a 5 Consiglieri

4 + 1 cat D

Da 6 a 8 Consiglieri

5 + 1 cat D

Da 9 a 13 Consiglieri

6 + 1 cat D

Oltre 13 Consiglieri

7 + 1 cat D

 


[1] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 42 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 2014, n. 10.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 2014, n. 10.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 21.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 21.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 21.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 21.

[11] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[12] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[13] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[14] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[15] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[16] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[17] Allegato abrogato dall'art. 38 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.