§ 1.2.68 - L.R. 16 ottobre 2014, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante: “Testo unico della struttura e finanziamento dei gruppi consiliari”.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:16/10/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'art. 7 della l.r. 13/2002)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.68 - L.R. 16 ottobre 2014, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante: “Testo unico della struttura e finanziamento dei gruppi consiliari”.

(B.U. 16 ottobre 2014, n. 51)

 

Art. 1. (Modifiche all'art. 7 della l.r. 13/2002)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della I.r. 13/2002 sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis. Nei casi di cui al comma 5, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all'articolo 4 bis.

5 ter. Nell'ipotesi di fine legislatura, la restituzione è effettuata con il rimborso dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. In caso di incapienza, si attinge alle spese di personale di cui all'articolo 4 bis, se disponibili.

5 quater. Nell'ipotesi di cessazione del gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.

5 quinquies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce "altre spese".".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.