§ 1.2.65 - L.R. 1 luglio 2014, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:01/07/2014
Numero:10


Sommario
Art. 1 . (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2002)
Art. 2 . (Entrata in vigore)


§ 1.2.65 - L.R. 1 luglio 2014, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari).

(B.U. 7 luglio 2014, n. 30)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2002)

1. All'articolo 7, comma 4, della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti parole: "Presidente del Consiglio regionale";

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo le parole: "La decadenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "L'omessa regolarizzazione".

2. All'articolo 7, comma 5, della l.r. 13/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "La decadenza" sono soppresse;

b) le parole: "conseguono" sono sostituite dalle seguenti parole: "consegue".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.