§ 2.1.60 - L.R. 8 giugno 1996, n. 13.
Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/06/1996
Numero:13


Sommario
Art. unico.      1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attività e le funzioni di propria [...]


§ 2.1.60 - L.R. 8 giugno 1996, n. 13.

Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.

(B.U. n. 59 del 13 giugno 1996).

 

Art. unico.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricula specifici relativi a qualificata esperienza e professionalità.

     2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale in collegamento con le strutture della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

     3. In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato. Il Presidente della Giunta potrà avvalersi di un numero non superiore ad otto esperti esterni e gli assessori regionali di un numero non superiore a uno, mentre il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza potranno avvalersi di un numero non superiore a cinque esperti esterni [1].

     4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili [2].

     5. Gli esperti svolgono attività professionale in forma autonoma, senza vincolo di lavoro subordinato, e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

     6. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che:

     a) siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

     b) siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali;

     c) siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a partecipazione regionale.

     7. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale che indicherà, separatamente, i limiti annuali di spesa per gli incarichi di cui al comma 1 e per quelli di cui al comma 3 distintamente conferiti dal Presidente e dalla Giunta, mentre le spese relative alle prestazioni esterne per gli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza saranno imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del Consiglio regionale.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[2] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.