§ 3.2.21 - L.R. 5 maggio 1990, n. 57.
Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:05/05/1990
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Funzioni e competenze della Regione.
Art. 3.  Funzioni e competenze dei Comuni.
Art. 4.  Organizzazione delle strutture operative.
Art. 5.      1. Gli operatori della èquipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo 1° gennaio [...]
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.2.21 - L.R. 5 maggio 1990, n. 57.

Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria.

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. La Regione, in aderenza al disposto degli articoli 42 e 45 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e degli articoli 2 e 7 della legge 24 agosto 1977 n. 517, promuove, sostiene ed attua un coordinato sistema di servizio socio-psico-pedagogico.

     2. Il servizio socio-psico-pedagogico è finalizzato alla prevenzione e al superamento delle varie forme di disadattamento e si realizza attraverso:

     a) interventi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;

     b) interventi volti a creare iniziative per l'organizzazione integrata dei servizi scolastici attraverso l'attività specializzata di operatori professionali qualificati;

     c) interventi diretti al recupero scolastico delle fasce demografiche più deboli ed emarginate attraverso una appropriata informazione ed una valida attività di sensibilizzazione da parte degli operatori.

 

     Art. 2. Funzioni e competenze della Regione.

     1. La Regione nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività di competenza dei Comuni singoli o associati al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla programmazione degli interventi del settore.

 

     Art. 3. Funzioni e competenze dei Comuni.

     1. Le funzioni per le gestioni del servizio socio-psico-pedagogico sono esercitate nell'ambito del territorio di competenza, dai Comuni singoli o associati ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 616/1977.

     2. Gli enti preposti, nei rispettivi ambiti territoriali provvedono:

     a) all'organizzazione delle iniziative e delle attività del servizio socio-psico-pedagogico volto a favorire l'inserimento scolastico;

     b) alla istituzione di un sistema informativo per le fasce di utenza a rischio;

     c) alla organizzazione di équipe socio-psico-pedagogia da impegnare nella gestione delle attività del servizio.

     3. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale connessi alle attività dei servizi socio-psico-pedagogici, le Unità Socio Sanitarie Locali possono utilizzare, d'intesa con i comuni dei rispettivi ambiti territoriali, anche personale dei predetti servizi, limitatamente alle figure professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e comprese nel successivo articolo 4 [1].

 

     Art. 4. Organizzazione delle strutture operative.

     1. Il servizio socio-psico-pedagogico è organizzato in unità operative tipiche composte dalle seguenti figure professionali:

     - Assistente sociale;

     - Psicologo;

     - Pedagogista;

     - Sociologo;

     - Tecnici della riabilitazione.

 

     Art. 5.

     1. Gli operatori della èquipes socio-psico-pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo 1° gennaio 1989-31 gennaio 1990, per l'attuazione degli interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

     Art. 6. Norma finanziaria. [2]

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessivi L. 18 miliardi per l'anno in corso, si fa fronte, per quanto riguarda gli oneri di natura sociale con la somma di L. 5 miliardi stanziati sul Cap. 4331104 del Bilancio di previsione 1991 che presenta sufficiente disponibilità e per quanto riguarda gli interventi di natura sanitaria, valutati in L. 13 miliardi, con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 3 settembre 1991, n. 15.

[2] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 3 settembre 1991, n. 15.