§ 4.7.10 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 15.
Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della Giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:16/02/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale, di cui all'allegata [...]
Art. 2.      1. Il personale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 deve inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata [...]
Art. 3.      1. Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali della formazione professionale
Art. 4.      1. Il personale di cui alla presente legge è utilizzato nelle attività formative previste dall'articolo 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 e, per la parte eccedente le esigenze dei [...]
Art. 5.      L'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'articolo 34 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, vene sostituito dal seguente
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 19.600.000.000 per l'anno 1990, si provvederà con i fondi assegnati dalla Regione Calabria ai sensi degli articoli [...]


§ 4.7.10 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 15. [1]

Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della Giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata.

 

Art. 1.

     1. Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale, di cui all'allegata tabella A, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento.

     2. L'inquadramento è subordinato ad un'anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed è, comunque, limitato al personale assunto in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

 

     Art. 2.

     1. Il personale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 deve inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e di quelli necessari all'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età.

     3. I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di equiparazione «B» alla presente legge allegata.

     4. L'inquadramento è deliberato dalla Giunta regionale, a seguito dell'espletamento del concorso, sempre in conformità a quanto previsto dalla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.

     5. Gli operatori inquadrati nei ruoli della formazione professionale ai sensi degli articoli precedenti devono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione.

     6. La frequenza del corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

 

     Art. 3.

     1. Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali della formazione professionale.

 

     Art. 4.

     1. Il personale di cui alla presente legge è utilizzato nelle attività formative previste dall'articolo 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 e, per la parte eccedente le esigenze dei piani formativi annuali, nelle strutture da istituire a livello regionale e provinciale in attuazione degli articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, nonché presso gli uffici dell'innovazione tecnologica di cui all'articolo 28, settore 69, della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 ed ancora, ove necessario, presso gli Enti locali destinatari delle deleghe regionali.

     2. A tal fine, il regolamento di attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, provvederà, con specifica e dettagliata normativa, all'articolazione degli uffici dell'Osservatorio sul mercato del lavoro e dell'orientamento professionale e determinerà il personale, per numero e qualifica, da assegnare a ciascun ufficio.

 

     Art. 5.

     L'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     L'articolo 34 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, vene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 19.600.000.000 per l'anno 1990, si provvederà con i fondi assegnati dalla Regione Calabria ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

 

TABELLA A [2]

ENTI CONVENZIONATI

 

     ECAP CGIL

     IAL CISL

     ENFAP UIL

     ENAIP ACLI

     ANAPIA

     CIPA

     PADRI GIUSEPPINI DEL MURIALDO

     IRIPA

     CENASCA CONDOFURI

     CENASCA REGIONALE

     ENAPRA

     ISPATA

     ENIPLA

     ERCAPAICA

     OIERMO

     PADRI CATECHISTI RURALI

     CIF CATANZARO

     CIF REGIONALE

     CIOFS

     CIFAP

     EFAL

     ANAP

     ESAC - CORSI ALBERGHIERI FLORENS

     ECIPA

 

 

                       TABELLA DI EQUIPARAZIONE «B»

 

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Liv.  L.R. N. 34/84                          MANSIONI

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7°    Istruttore            Direttore di centro di F.P. - Docente.

      direttivo             E' richiesto il possesso della laurea.

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                            Direttore di centro - Docente-Resp.

                            servizi generali di Segreteria.

6°    istruttore            E' richiesto il possesso del diploma

                            di scuola secondaria di secondo grado

                            o, in difetto, il diploma di scuola

                            media primo grado e otto anni di

                            anzianità nella mansione.

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4°    Esecutore             Collaboratore amministrativo -

                            Operatore amministrativo - Operatore

                            tecnico.

                            Compiti riconducibili alle posizioni

                            di: protocollo, archivio,

                            dattilografia, centralinista di

                            impianti telefonici complessi.

                            E' richiesto il possesso della scuola

                            dell'obbligo e, se richiesto, il

                            titolo di specializzazione

                            professionale.

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3°    Operatore             Compiti riconducibili alle posizioni

                            di: autista - guardarobiere.

                            E' richiesto il possesso della licenza

                            della scuola dell'obbligo.

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2°    Ausiliario            Compiti di custode di locali ed

                            uffici, bidello, addetto allo

                            smistamento della corrispondenza,

                            esecutore di fotocopie, addetto alle

                            pulizie, centralinista.

                            E' richiesto il possesso della licenza

                            della scuola dell'obbligo.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Tabella così modificata dall'art. 18 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.