§ 4.9.1 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 13.
Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 cooperazione
Data:06/12/1979
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione economica regionale.
Art. 2.      La Regione Calabria istituisce la consulta regionale della cooperazione, i cui compiti sono i seguenti:
Art. 3. 
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Per ottenere i contributi, gli organi regionali del movimento cooperativo, di cui all'articolo 1 della presente legge, debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale [...]
Art. 6. 
Art. 7.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato perl'anno 1979 in lire centomilioni, si provvede con la disponibilità esistente nel Capitolo 7001102 «Fondo occorrente per far fronte agli [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.9.1 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 13.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(B.U. n. 32 dell'11 dicembre 1979).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione economica regionale.

     La Regione, per le materie di sua competenza e al fine primario di favorire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, eroga contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo operanti in Calabria ed aderenti alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione, specie nelle zone e nei settori dove essa è meno sviluppata.

 

     Art. 2.

     La Regione Calabria istituisce la consulta regionale della cooperazione, i cui compiti sono i seguenti:

     a) studiare il fenomeno della cooperazione nelle cause e negli effetti che determina sull'economia regionale;

     b) esprimere pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;

     c) formulare proposte e pareri per inserire organicamente la cooperazione nell'ambito della programmazione regionale. avendo riguardo soprattutto agli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione sui settori economici, nei quali opera la cooperazione;

     d) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

     e) proporre alla Giunta regionale il riparto dei contributi di cui alla presente legge sulla base dei programmi di lavoro presentati dagli organi regionali delle associazioni cooperative nazionali giuridicamente riconosciute che debbono comunque essere finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1, e sulla base della effettiva presenza per strutture, numero di cooperative e numero di soci di ogni associazione sul territorio regionale;

     f) verificare ed esprimere pareri sul modo con cui le strutture cooperative utilizzano i contributi della Regione e la corrispondenza delle realizzazioni ai programmi ed ai preventivi di spesa, presentati con la domanda di contributi;

     g) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione, per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti, o le quali siano comunque sottoposte al suo esame da organi della Regione.

 

     Art. 3. [1]

     1. La Consulta regionale della Cooperazione ha sede presso la Giunta regionale ed è così composta:

     a) Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) quattro rappresentanti delle Organizzazione regionali facenti parte del Movimento Cooperativo operanti in Calabria ed aderenti alle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute;

     c) un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

     d) due esperti di provata esperienza e professionalità in materia di cooperazione, individuati su proposta dell'Assessore regionale competente;

     e) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, nel rispetto della minoranza.

     2. Le designazioni dei componenti devono pervenire all'Assessorato regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta si intende regolarmente costituita, anche prescindendo dai componenti per i quali non sia ancora pervenuta la designazione, purché sia presente la maggioranza dei componenti previsti.

     4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale del competente Settore.

     5. La Consulta regionale è convocata d'ufficio dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     6. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, se dovute, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

     In merito all'attività svolta dalla consulta, il Presidente relaziona annualmente al Consiglio regionale, durante il dibattito sul bilancio di previsione.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Per ottenere i contributi, gli organi regionali del movimento cooperativo, di cui all'articolo 1 della presente legge, debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere, nonché un preventivo analitico di spesa, indicante tutti i costi, compresi quelli generali, previsti per l'attuazione del o dei programmi.

     I programmi, nei quali dovranno essere specificati in modo dettagliato i tempi, le scadenze e le modalità di attuazione delle singole iniziative, dovranno essere finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, destinando non meno del 40 per cento degli investimenti globali al potenziamento delle strutture di assistenza e promozione della cooperazione a livello provinciale e zonale.

     Per il primo anno di applicazione, la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. [1]

     1. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente dispone il riparto dei contributi ed il relativo accredito del 50 per cento a favore delle Organizzazioni regionali, per come proposto dalla Consulta regionale ed approvato dalla Giunta regionale. Il restante 50 per cento è erogato alle Organizzazioni regionali, in una o più soluzioni, dopo la presentazione da parte di ciascuna Organizzazione di una o più relazioni dettagliate da cui risultino, in modo chiaro ed inequivocabile, l'attuazione delle iniziative programmate e, per ogni iniziativa, le spese effettivamente sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

     2. In caso di mancata presentazione della relazione o della documentazione contabile, oppure qualora sia nella relazione che negli atti contabili vengono riscontrate delle irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento competente, sentita la Consulta regionale, può disporre la revoca, in tutto o in parte, del contributo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato perl'anno 1979 in lire centomilioni, si provvede con la disponibilità esistente nel Capitolo 7001102 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979.

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 10013104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1979 con la denominazione «Spese per il finanziamento della consulta regionale della cooperazione, nonché contributi a favore degli organi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico operante in Calabria» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire centomilioni.

     Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 32 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[2] Comma abrogato dall'art. 32 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[2] Comma abrogato dall'art. 32 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 32 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.