§ 2.2.15 - L.R. 8 aprile 1988, n. 10.
Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:08/04/1988
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Per perseguire le finalità previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in attuazione delle direttive del CIPE ai sensi dell'articolo 11 comma 18 della stessa [...]
Art. 2.      1. La partecipazione della Regione ai consorzi di cui al precedente articolo 1, è deliberata dalla Giunta regionale a richiesta del consorzio interessato, previo accertamento della contemporanea [...]
Art. 3.      1. Lo Statuto delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge deve prevedere:
Art. 4. 
Art. 5.      1. All'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'anno 1988 in lire 1.500 milioni (un miliardo cinquecento milioni) si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.15 - L.R. 8 aprile 1988, n. 10.

Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (articolo 11 comma 16 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 14/10/1986).

 

Art. 1.

     1. Per perseguire le finalità previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in attuazione delle direttive del CIPE ai sensi dell'articolo 11 comma 18 della stessa legge, la Regione Calabria partecipa alla composizione del capitale delle società consortili, costituite per la costruzione e gestione dei centri commerciali, nonché di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale.

 

     Art. 2.

     1. La partecipazione della Regione ai consorzi di cui al precedente articolo 1, è deliberata dalla Giunta regionale a richiesta del consorzio interessato, previo accertamento della contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

     a) la partecipazione maggioritaria deve essere detenuta congiuntamente dalla Regione, dal Comune e dalla Camera di Commercio competenti per territorio;

     b) la quota di partecipazione iniziale della Regione non deve essere superiore al 25 per cento del capitale sociale sottoscritto e versato alla data di cessione di dette quote, a valore nominale, alla Regione Calabria;

     c) deve essere assicurata la partecipazione minoritaria dei privati ivi comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso.

 

     Art. 3.

     1. Lo Statuto delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge deve prevedere:

     a) il riferimento sull'oggetto sociale agli indirizzi della programmazione regionale;

     b) la riserva a favore della Regione Calabria, del diritto di opzione in caso di aumenti del capitale sociale al fine di mantenere inalterata la quota di partecipazione iniziale, di cui al precedente articolo 2, lettera b);

     c) la possibilità di alienabilità delle azioni possedute da soggetti pubblici, compresa la Regione, esclusivamente ad azionisti pubblici e ad enti ed organismi consortili, ancorché a base cooperativa, senza fine di lucro;

     d) la gestione con criteri di economicità.

 

     Art. 4. [1]

     1. Nell'ambito degli organi statutari delle società consortili deve essere garantita la maggioranza dei componenti ai rappresentanti di enti pubblici. Se la partecipazione della Regione al capitale sociale è superiore al 50 per cento, la maggioranza dei componenti degli organi statutari deve essere garantita alla Regione stessa, che ne nomina anche il Presidente con delibera di Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'anno 1988 in lire 1.500 milioni (un miliardo cinquecento milioni) si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria nel medesimo esercizio 1988 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 31 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.