§ 3.2.13 - L.R. 11 agosto 1986, n. 35.
Istituzione di un Centro regionale per l'autonomia del non vedente.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:11/08/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1.      E' istituito in Catanzaro, con propria sede, presso il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, il Centro regionale per l'autonomia del non vedente
Art. 2.      Il Centro acquista e produce per fornire gratuitamente ai non vedenti calabresi che ne facciano richiesta
Art. 3.  [6]
Art. 4.      Il Comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali il quale, oltre a provvedere direttamente alla nomina dei componenti di sua competenza, nomina anche quelli [...]
Art. 5.      Il Comitato elabora e approva a maggioranza assoluta il regolamento che disciplina le proprie attività; delibera sulle attività del centro; elegge nel proprio seno i responsabili delle attività [...]
Art. 6.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1986, in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 3.2.13 - L.R. 11 agosto 1986, n. 35.

Istituzione di un Centro regionale per l'autonomia del non vedente.

 

Art. 1.

     E' istituito in Catanzaro, con propria sede, presso il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, il Centro regionale per l'autonomia del non vedente.

 

     Art. 2.

     Il Centro acquista e produce per fornire gratuitamente ai non vedenti calabresi che ne facciano richiesta:

     a) materiale e sussidi didattici tiflotecnici per i fanciulli e i giovani frequentanti le scuole comuni di ogni ordine e grado della Regione [1]; b) magnetofoni, macchine dattilografiche Braille, Optacon, strumenti di misurazione e altro materiale tiflotecnico essenziale per i lavoratori operanti nella Regione;

     c) giornali, riviste, libri in Braille e parlati per l'aggiornamento professionale, l'accesso all'informazione e la crescita culturale, strumenti tiflotecnici per l'autonomia motoria, per l'attività fisico sportiva per l'integrazione sociale e per l'impiego del tempo libero.

     Il Centro inoltre programma, organizza e gestisce nelle cinque province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Vibo Valentia ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, corsi semestrali, annuali e periodici:

     1) per la qualificazione professionale di centralinisti telefonici, massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione e programmatori elettronici [2];

     2) per l'aggiornamento professionale dei lavoratori non vedenti;

     3) per l'apprendimento del Braille e per l'utilizzazione dei principali strumenti tiflotecnici da parte di coloro che hanno perduto la vista da adulti;

     4) per l'addestramento all'uso dell'Optacon o di altro più avanzato strumento per la lettura dei segni grafici convenzionali;

     5) per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento di operatori vedenti e non vedenti capaci di orientare e sostenere i non vedenti nel processo di integrazione scolastica e sociale e nell'inserimento nel mondo del lavoro [3].

     I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, di cui al punto b), in via ordinaria non possono richiederne altri se non trascorso un periodo di cinque anni dalla precedente concessione, con deroga per gli accessori degli apparecchi già concessi [4].

     Il Centro cura la creazione, all’interno delle biblioteche comunali di due sezioni: testi Braille e caratteri di stampa; crea, altresì, un servizio che permette di realizzare audiocassette su cui è stato registrato il contenuto dei libri, da dare successivamente in prestito ai non vedenti. Per i testi Braille, verranno resi disponibili testi di consultazione, libri scolastici e periodici su vari argomenti, in questa sezione saranno rese disponibili anche le attrezzature necessarie per soddisfare le richieste di piccoli lavori di trascrizione in carattere Braille. Per i testi a caratteri di stampa verranno raccolti volumi e riviste specializzate nei quali verranno trattati argomenti di psicologia, medicina, sociologia, ecc. relativi ai problemi dei non vedenti [5].

     Il Centro partecipa, altresì, attraverso propri delegati, ai dibattiti e ai convegni nazionali ed internazionali sulle problematiche dei non vedenti.

 

     Art. 3. [6]

     Alla gestione del Centro provvede un Comitato composto da cinque rappresentanti nominati dalle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia indicati dai rispettivi Consigli provinciali; da cinque rappresentanti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, indicati dai Consigli sezionali dell’Unione Italiana Ciechi.

     Il Comitato, formato con le modalità di cui al precedente comma, nella prima seduta di insediamento, elegge al suo interno ed a maggioranza semplice, il Presidente che deve essere scelto tra i nominativi indicati dai Consigli sezionali dell’Unione Italiana Ciechi.

     Il Comitato dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili per una sola volta.

     Il Comitato nomina un Direttore organizzativo, che deve possedere precise competenze nel campo della patologia giuridica o nel campo giuridico/amministrativo, il cui mandato coincide con quello del Comitato di cui al comma precedente. Il Direttore provvede alla realizzazione delle linee programmatiche adottate dal Comitato; presenta resoconti semestrali sulle attività svolte; partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato. Il Comitato può revocare, per atti contrari al mandato conferito o per sopraggiunte incompatibilità, il mandato conferito al Direttore.

 

     Art. 4.

     Il Comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali il quale, oltre a provvedere direttamente alla nomina dei componenti di sua competenza, nomina anche quelli indicati dalla Sovraintendenza scolastica regionale, dalle Amministrazioni provinciali e dai Consigli sezionali dell'Unione Italiana Ciechi trascorsi trenta giorni dall'avvenuta richiesta di designazione che avverrà non oltre il 15° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     Il Comitato elabora e approva a maggioranza assoluta il regolamento che disciplina le proprie attività; delibera sulle attività del centro; elegge nel proprio seno i responsabili delle attività del centro nelle tre province i quali con il Presidente e il segretario da lui scelto costituiscono il suo organo esecutivo ed annualmente relaziona all'Assessorato Enti locali sull'attività, la vita, i bisogni e le realizzazioni del Centro, elabora i bilanci preventivi e consuntivi che entro il 30 marzo di ogni anno sottopone all'approvazione dell'Assessorato agli Enti locali.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1986, in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

     Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Per una modifica della presente legge vedi l’art. 1 della L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.

[2] Punto così modificato dall’art. 4 della L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.

[3] Comma così modificato dagli artt. 2 e 3 della L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 8 gennaio 2002, n. 3.