§ 1.6.3 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 32.
Sostegno all'Università per gli stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:01/12/1988
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria aderisce all'Istituto denominato Università per stranieri «Dante Alighieri», con sede a Reggio Calabria riconoscendolo strumento idoneo alla diffusione della cultura [...]
Art. 2.      Nel quadro della politica generale a favore dell'emigrazione, in attuazione degli articoli 3 comma secondo e 54 lettere N e V dello Statuto e con riferimento anche all'articolo 49 comma primo [...]
Art. 3.      L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo [...]
Art. 4.      1. Per l'attuazione dei corsi estivi l'Università per stranieri «Dante Alighieri», d'intesa con il Comitato di Coordinamento, opera anche in collegamento con il centro di cultura italiana per [...]
Art. 5.      1. L'Università per stranieri «Dante Alighieri» presenta alla Regione Calabria, entro il mese di maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, corredato da [...]
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 1.6.3 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 32.

Sostegno all'Università per gli stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.

(B.U. n. 59 del 6 dicembre 1988).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria aderisce all'Istituto denominato Università per stranieri «Dante Alighieri», con sede a Reggio Calabria riconoscendolo strumento idoneo alla diffusione della cultura nazionale e regionale, poiché l'Istituto attua tale finalità mediante l'istituzione di corsi speciali per studenti stranieri e di origine italiana, attinenti alla conoscenza di lingua, letteratura, storia, archeologia, arti e tradizioni popolari, costumi e istituzioni politiche e sociali dell'Italia e particolarmente della Calabria.

 

     Art. 2.

     Nel quadro della politica generale a favore dell'emigrazione, in attuazione degli articoli 3 comma secondo e 54 lettere N e V dello Statuto e con riferimento anche all'articolo 49 comma primo del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria allo scopo di potenziare gli interventi a favore di emigrati ed immigrati, oriundi e figli di emigrati attraverso appositi corsi di studio di lingua italiana e della cultura calabrese in genere, nonché delle tradizioni ed esperienze culturali presenti nella Regione, anche mediante il completamento di tali corsi, direttamente o per il tramite di convenzioni, a livelli ed ambiti universitari legalmente riconosciuti [1];

 

     2. Con scadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà esser rideterminato con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. Una quota del contributo di cui al primo comma o contributi aggiuntivi potranno essere disposti, di volta in volta, al fine di favorire ulteriori iniziative:

     a) per la formazione di operatori socio-assistenziali con specifica preparazione multilinguistica e multiculturale da impiegare nei rapporti con gli stranieri in Italia in conformità alla normativa sull'immigrazione e nelle istituzioni italiane all'estero o in progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

     b) per la costituzione di centri di eccellenza da destinare alla collaborazione internazionale nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione, dell'informazione, particolarmente in un contesto Mediterraneo [2].

 

     Art. 3.

     L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato: «Comitato di Coordinamento».

     2. Il Comitato di coordinamento è formato da un rappresentante per ciascun ente territoriale che partecipa al sostegno finanziario delle attività della Università per stranieri e da due rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato alla Pubblica Istruzione. Il Comitato è presieduto dal rettore dell'Università stessa e assume ogni determinazione in merito alla programmazione ed utilizzo del finanziamento regionale [3].

     2 bis. La quota parte del contributo regionale destinata alle voci di spesa per personale docente e non docente, nella misura in ogni caso non eccedente al 70 per cento del totale, viene erogata ad inizio di ogni anno accademico, entro il mese di settembre e rendicontata a conclusione dello stesso anno," compatibilmente con quanto disposto dal piano dei pagamenti adottato con delibera della Giunta regionale n. 620 del 20 settembre 2010 per il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità [4].

     3. Il Comitato si riunirà periodicamente e, comunque, almeno due volte all'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'articolo 2 primo comma della presente legge e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative culturali italiane all'estero.

     4. Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento verranno tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, per quanto di competenza.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione dei corsi estivi l'Università per stranieri «Dante Alighieri», d'intesa con il Comitato di Coordinamento, opera anche in collegamento con il centro di cultura italiana per stranieri di Locri.

 

     Art. 5.

     1. L'Università per stranieri «Dante Alighieri» presenta alla Regione Calabria, entro il mese di maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, corredato da una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. A partire dall'esercizio finanziario 1989, alla spesa prevista all'articolo 2 della presente legge, si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[4] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.