§ 1.6.2 - L.R. 8 agosto 1988, n. 21.
Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medio Evo in Calabria con sede in Squillace.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:08/08/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, al fine di sviluppare la promozione degli studi e delle ricerche su Cassiodoro, sui Monasteri di Vivarium e di [...]
Art. 2.      1. Per le finalità indicate nel precedente articolo alla Regione Calabria sono attribuiti pareri e facoltà analoghi a quelli riconosciuti agli Enti fondatori dell'Istituto.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 1.6.2 - L.R. 8 agosto 1988, n. 21.

Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medio Evo in Calabria con sede in Squillace.

(B.U. n. 39 del 9 agosto 1988).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, al fine di sviluppare la promozione degli studi e delle ricerche su Cassiodoro, sui Monasteri di Vivarium e di Montecastello e sull'età medioevale in Calabria, aderisce all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace, costituito per iniziativa della Provincia di Catanzaro e dal Comune di Squillace, e partecipa agli oneri di gestione dello stesso mediante contributi annui.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità indicate nel precedente articolo alla Regione Calabria sono attribuiti pareri e facoltà analoghi a quelli riconosciuti agli Enti fondatori dell'Istituto.

     2. Le forme e le modalità sono definite con apposita convenzione da stipulare tra la Regione e l'Istituto stesso.

     3. La convenzione è approvata dalla Giunta regionale.

     4. L'Istituto dovrà avere in ogni caso un organico minimo di personale, costituito almeno da:

     - un dirigente

     - due funzionari

     - due istruttori

     - un esecutore

     - un ausiliario

     5. All'assegnazione del personale nel numero e nelle qualifiche sopra indicate, si provvede con distacco o comando del personale compreso nei ruoli dello Stato e/o della Regione, e/o della Provincia di Catanzaro, e/o del Comune di Squillace.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132111 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1988 con la denominazione «Spese per l'adesione e per il contributo di finanziamento all'Istituto di Studi Cassiodoro e sul Medio Evo in Calabria e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000».

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.