§ 3.2.11 - L.R. 28 marzo 1985, n. 14.
Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:28/03/1985
Numero:14


Sommario
Art. 1.      E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali alle seguenti categorie di cittadini:
Art. 2.      E' concesso, altresì, il beneficio della gratuità del viaggio all'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta o da invalidità totale.
Art. 3.      Ai fini del rilascio della tessera di libera circolazione, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti per il tramite delle Associazioni [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 3.2.11 - L.R. 28 marzo 1985, n. 14.

Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini.

(B.U. n. 25 del 4 aprile 1985).

 

Art. 1.

     E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali alle seguenti categorie di cittadini:

     a) cavalieri di Vittorio Veneto;

     b) ciechi con residuo visivo fino ad un decimo di entrambi gli occhi con correzione di lenti;

     c) invalidi e mutilati di guerra per tutte le categorie e invalidi per servizio per le categorie dalla prima alla quinta inclusa nonchè invalidi civili di guerra [2];

     d) (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     E' concesso, altresì, il beneficio della gratuità del viaggio all'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta o da invalidità totale.

     A tale scopo, viene rilasciata al titolare del beneficio di libera circolazione apposita tessera con la stampigliatura «Per l'accompagnatore» [2].

 

     Art. 3.

     Ai fini del rilascio della tessera di libera circolazione, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti per il tramite delle Associazioni di categoria interessate, già enti di diritto pubblico, che ne hanno la rappresentanza e la tutela.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

 

 

 


[2] Lettera già modificata con art. 5 L.R. 7 luglio 1988, n. 15, e successivamente integrata con art. 5 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

[1] Abrogato con art. 5 L.R. 19 dicembre 1985, n. 28.

[2] Lettera già modificata con art. 5 L.R. 7 luglio 1988, n. 15, e successivamente integrata con art. 5 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

[1] Abrogato con art. 5 L.R. 19 dicembre 1985, n. 28.