§ 3.2.15 - L.R. 23 marzo 1988, n. 8.
Istituzione dei centri polivalenti per i giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:23/03/1988
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, e in attuazione della legge regionale n. 5/87, concorre con attività ed iniziative all'elevazione culturale dei [...]
Art. 2.      1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 1, promuove e sostiene iniziative per
Art. 3.      1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti
Art. 4.      1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attività dei centri polivalenti
Art. 5.      1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni
Art. 6.      1. I Comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La [...]
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.15 - L.R. 23 marzo 1988, n. 8.

Istituzione dei centri polivalenti per i giovani.

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, e in attuazione della legge regionale n. 5/87, concorre con attività ed iniziative all'elevazione culturale dei giovani favorendone la partecipazione sociale.

     2. A tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile.

     3. La Regione favorisce la creazione ed il potenziamento di iniziative di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

 

     Art. 2.

     1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 1, promuove e sostiene iniziative per:

     a) favorire il dialogo ed il confronto di esperienze e di studi fra i giovani;

     b) promuovere la conoscenza della realtà economica sociale e culturale della Calabria.

 

     Art. 3.

     1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti.

     I centri operano per:

     1) organizzare attività culturali ricreative e sportive;

     2) promuovere e realizzare scambi socio-culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale;

     3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;

     4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attività teatrali e in genere dello spettacolo;

     5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.

 

     Art. 4.

     1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attività dei centri polivalenti.

     2. I programmi di attività socio-culturali formulati come progetti sono presentati alla Giunta regionale, Assessorato alla Cultura, entro il 30 marzo [1].

     3. La Giunta regionale approva il piano di interventi entro il 30 novembre di ogni anno su conforme parere della competente Commissione consiliare [2].

 

     Art. 5.

     1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni:

     a) obiettivi, metodologie, tempi di attuazione;

     b) servizi da realizzare;

     c) soggetti destinatari, modalità e forme della loro partecipazione;

     d) tipologia degli impianti e delle attrezzature necessarie;

     e) piano finanziario;

     f) piano organizzativo.

     2. I fondi assegnati dalla Regione debbono essere rendicontati per intero, la mancata presentazione dei rendiconti o il riscontro di irregolarità preclude ulteriori assegnazioni di contributi.

 

     Art. 6.

     1. I Comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta. Le cooperative o associazioni che assumono la gestione dei centri polivalenti devono essere composte da giovani in possesso di specifiche professionalità idonee a garantire la realizzazione dei progetti sociali e culturali.

     2. I Comuni possono presentare alla Regione richiesta di contributo per l'acquisto, l'ammodernamento, la riconversione di immobili da destinare a sede delle attività dei centri polivalenti.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la relativa legge finanziaria che l'accompagna.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.