§ 3.5.4 - L.R. 26 aprile 1995, n. 31.
Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 musei e biblioteche
Data:26/04/1995
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ruolo della Regione.
Art. 3.  Ruolo degli Enti locali.
Art. 4.  Riconoscimento dell'interesse regionale.
Art. 5.  Autorizzazioni.
Art. 6.  Sistema museale regionale.
Art. 7.  Individuazione e classificazione degli istituti e servizi.
Art. 8.  Inventario e regolamento.
Art. 9.  Personale e modalità di reclutamento.
Art. 10.  Piano triennale.
Art. 11.  Progetti per la formazione del piano annuale.
Art. 12.  Commissione consultiva scientifica.
Art. 13.  Conferenza dei capi degli istituti museali.
Art. 14.  Programmi annuali.
Art. 15.  Interventi e contributi.
Art. 16.  Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 15.
Art. 17.  Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo 15.
Art. 18.  Contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 15.
Art. 19.  Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 15.
Art. 20.  Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 15.
Art. 21.  Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 15.
Art. 22.  Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 15.
Art. 23.  Controllo.
Art. 24.  Organismi e strumenti.
Art. 25.  Norma finanziaria.


§ 3.5.4 - L.R. 26 aprile 1995, n. 31.

Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.

(B.U. n. 50 del 3 maggio 1995).

 

TITOLO I

Indirizzi generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 del proprio Statuto e nel quadro della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di musei e raccolte degli Enti locali e di interesse locale.

     2. La finalità si inquadra nella generale esigenza di conseguire la piena conoscenza, tutela, valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale della Calabria, quale risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità. A tal fine la Regione persegue:

     a) il consolidamento, il restauro, l'acquisizione, l'adeguamento delle sedi, la creazione di nuovi istituti, la tutela e la valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione dei servizi, il regolare funzionamento dei musei e delle raccolte di Enti locali e comunque di interesse locale, di proprietà pubblica o privata, e l'attivazione e la piena utilizzazione dei servizi culturali connessi, allo scopo di assicurare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione culturale, sociale ed economica del patrimonio in essi raccolto e la conseguente erogazione di un servizio sociale di preminente interesse per la vita della comunità regionale;

     b) la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale regionale integrato e funzionalmente unitario, che:

     1) comprenda tutti gli istituti e i servizi museali riconosciuti di interesse regionale;

     2) sia articolato su base provinciale, sulla base di una precisa attribuzione a ciascun istituto e servizio museale aderente di compiti specifici;

     3) consenta un'organica azione di identificazione, catalogazione, conservazione e valorizzazione culturale, sociale ed economica dell'intero patrimonio culturale e ambientale della Regione.

 

     Art. 2. Ruolo della Regione.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 onde assicurare la qualità degli interventi e l'efficacia della spesa, la Regione adotta lo strumento della programmazione; esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; ricerca e favorisce la collaborazione con gli organi centrali dello Stato e con ogni altro soggetto pubblico e privato; incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti e servizi museali; promuove il più ampio coinvolgimento, nella costituzione e gestione degli stessi, di enti pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni.

     2. Controlla il funzionamento dei musei locali e di interesse locale; provvede direttamente alla attività di catalogo e documentazione dei beni ambientali, archeologici e architettonici, artistici e storici.

 

     Art. 3. Ruolo degli Enti locali.

     1. La formulazione delle proposte finalizzate alla definizione del piano triennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14, la redazione dei progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi annuali, secondo quanto stabilito all'art. 11, la loro attuazione, compreso l'obbligo della rendicontazione, spettano agli Enti locali che vi provvedono secondo le modalità stabilite della presente legge. E' altresì competenza dei Comuni e delle Province la gestione diretta di musei e raccolte di loro proprietà. Compete comunque agli stessi il controllo della regolare attuazione degli interventi previsti dal piano triennale e dai programmi annuali, nonché al collaudo finale sugli stessi.

 

     Art. 4. Riconoscimento dell'interesse regionale.

     1. L'individuazione degli istituti e servizi museali operata ai sensi dell'art. 7 costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto irrinunciabile per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Autorizzazioni.

     1. L'attuazione degli interventi di cui agli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e agli artt. 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è comunque subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     2. Gli interventi di restauro sono autorizzati dalla Regione, nel rispetto dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     3. In difetto delle prescritte autorizzazioni, di cui al comma 2, è irrogata ai trasgressori, a cura del competente ufficio della Giunta regionale e previo verbale d'accertamento e contestazione notificato anche da ufficio, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla vigente legislazione regionale.

 

TITOLO II

Sistema museale regionale

 

     Art. 6. Sistema museale regionale.

     1. Il sistema museale regionale è costituito da tutti i musei, le raccolte e i servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla Regione. E' organizzato funzionalmente mediante la ripartizione di compiti specifici fra i singoli istituti e servizi museali, che sono chiamati ad operare in modo complementare, e conformemente alle loro peculiarità, per ambiti di aggregazione provinciali, onde assicurare un funzionamento unitario del sistema museale a livello dell'intera regione, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel piano triennale e nei programmi annuali d'intervento di cui agli artt. 10 e 14.

 

     Art. 7. Individuazione e classificazione degli istituti e servizi.

     1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del sistema museale regionale, che indica le finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le modalità operative del sistema stesso, individua gli istituti e i servizi museali esistenti o da istituire che ne fanno parte, e i relativi standard funzionali nell'ambito del sistema.

     2. Le indicazioni inerenti del sistema museale regionale possono essere aggiornate con il piano triennale e con i programmi annuali di cui ai successivi artt. 10 e 14.

 

     Art. 8. Inventario e regolamento.

     1. Gli Enti e i privati proprietari di musei e raccolte inclusi nel sistema museale regionale, e perciò ammessi a beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti a redigere e ad aggiornare l'inventario dei beni culturali di loro proprietà o comunque affidati alla loro cura e ad adottare apposito regolamento per gli istituti e i servizi museali, secondo lo schema tipo deliberato dalla Giunta regionale ed in relazione alla classificazione ad essi attribuita nei piani regionali d'intervento. Copia dell'intervento è trasmessa alla Giunta regionale, cui compete altresì l'approvazione del regolamento.

 

     Art. 9. Personale e modalità di reclutamento.

     1. Gli istituti e servizi museali, debbono essere dotati di personale qualificato, nel rispetto dei profili professionali stabiliti per ciascuna figura dal piano triennale e dai programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, e in numero sufficiente a garantire la qualità dei servizi, secondo gli standards funzionali fissati per ciascun istituto e servizio dal piano e dai programmi medesimi.

     2. Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti di direzione degli istituti di proprietà degli enti pubblici di cui alla presente legge è richiesto il diploma di laurea e costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in ottemperanza alle specificazioni previste nel piano triennale per i diversi profili professionali inerenti alle peculiarità dei diversi istituti e servizi.

 

TITOLO III

Programmazione

 

     Art. 10. Piano triennale.

     1. Per la programmazione e la promozione degli interventi finalizzati agli obiettivi indicati dalla presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale per il riassetto, la istituzione e il funzionamento degli istituti e dei servizi culturali, per il rafforzamento del sistema museale regionale, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti e per il loro reclutamento, per l'incremento delle collezioni per l'edizione e la diffusione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni concernenti il patrimonio culturale calabrese, per la promozione delle attività culturali.

     2. Il piano regionale stabilisce la classificazione degli istituti e servizi museali in relazione al loro stato attuale e agli sviluppi previsti nei termini di validità del piano stesso, con riferimento alla entità e al tipo delle raccolte, ai livelli di funzionalità e ai compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.

     3. Il piano può apportare modifiche e integrazioni alle previsioni del sistema museale regionale di cui all'articolo 7 che prevede prioritariamente:

     a) interventi di tutela e salvaguardia che rivestano particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale;

     b) completamento di interventi in atto.

     4. In particolare il piano triennale:

     a) individua caratteristiche, localizzazione e organizzazione degli istituti e dei servizi costituenti il sistema museale regionale e provvede alla classificazione degli stessi;

     b) accerta lo stato di conservazione dei beni, I'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e servizi museali e l'esercizio di eventuali compiti di interesse più generale ai diversi livelli organizzativi del sistema museale;

     c) determina le prospettive di evoluzione nel periodo di validità del piano, indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;

     d) determina gli standards funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all'entità e ai profili professionali del personale;

     e) indica i titoli di studio e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 9;

     f) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto, nel quadro della disciplina vigente in materia di formazione professionale, ai fini della formulazione del piano annuale di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;

     g) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di Enti locali o di interesse locale;

     h) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale calabrese;

     i) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;

     l) determina le attività da svolgere a cura diretta della Regione.

 

     Art. 11. Progetti per la formazione del piano annuale.

     1. Gli Enti locali, nonché gli altri soggetti titolari di istituti, servizi e attività museali di interesse locale, formulano annualmente, in conformità con il piano triennale di cui all'articolo 10, progetti di intervento come previsti all'articolo 15.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il mese di aprile alla Giunta regionale, al fine della formazione del piano annuale di cui all'articolo 14. I progetti relativi ad interventi strutturali, per essere ammessi al contributo finanziario della Regione, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico specificando, in particolare, tempi e modalità di intervento, destinazioni d'uso, organizzazione funzionale e modalità gestionali degli istituti che vi trovano sede;

     b) essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla vigente legislazione;

     c) essere corredati del piano finanziario specificando in particolare il preventivo di spesa e le risorse finanziarie disponibili a copertura della quota non soddisfatta dal contributo regionale;

     d) contenere un'analisi dei costi e dei benefici.

 

TITOLO IV

Organismi di consulenza e di partecipazione

 

     Art. 12. Commissione consultiva scientifica.

     1. Per la predisposizione dei piani triennali ed annuali la Regione si avvale del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e i musei di Enti locali e d'interesse locale istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, integrato da due rappresentanti indicati rispettivamente dal Soprintendente ai Beni AAAS e Archeologico della Calabria. Per i membri del Comitato è prevista una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta nella misura pari a quella dei componenti dei CO.RE.CO. e i rimborsi di spese per le stesse voci e nella stessa misura prevista per i dipendenti regionali di II livello dirigenziale.

 

     Art. 13. Conferenza dei capi degli istituti museali.

     1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alla elaborazione dei programmi e dei piani valorizzandone l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti museali di competenza della presente legge.

     2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai soggetti cui gli istituti appartengono.

     3. La conferenza presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 14. Programmi annuali.

     1. In esecuzione del piano triennale la Giunta regionale, sulla base delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 11, adotta i programmi annuali per le finalità di cui al comma 2 e al presente titolo.

     2. I programmi annuali costituiscono lo strumento per:

     a) i controlli di gestione dei programmi annuali precedenti in relazione agli obiettivi del piano triennale;

     b) il finanziamento dei progetti attuativi e il conseguente riparto dei contributi.

     3. Qualora il programma annuale comporti modifiche al piano triennale, deve essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

 

TITOLO V

Contributi e procedure

 

     Art. 15. Interventi e contributi.

     1. Il piano triennale e i programmi annuali prevedono e determinano i vari interventi ed i relativi contributi. La Giunta regionale, con propria deliberazione specifica le modalità procedurali per l'accesso ai contributi.

     2. Le richieste di contributo debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ogni anno.

     3. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi per le seguenti finalità:

     a) costruzioni, consolidamento e restauro delle sedi di istituti e servizi museali;

     b) allestimenti e strumentazione per istituti e servizi museali;

     c) manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte di Enti locali e di interesse locale;

     d) edizione dei cataloghi scientifici della raccolta e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale;

     e) acquisizione di beni culturali al patrimonio pubblico per incrementare le raccolte locali;

     f) gestione e attività ordinarie di istituti e servizi museali;

     g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;

     h) interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi museali;

     i) iniziative dirette riservate alla Regione.

     4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano triennale.

 

     Art. 16. Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 15.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni, Province e altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale o in conto interessi per l'attuazione, in conformità con le previsioni indicate nel piano triennale di progetti relativi a musei e raccolte di loro proprietà.

 

     Art. 17. Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo 15.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo 15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per la elaborazione e l'attuazione di progetti inerenti l'allestimento e la dotazione strumentale dei musei e dei servizi culturali connessi, per la loro gestione e attività ordinarie e per la manutenzione e il restauro dei beni culturali in essi conservati.

     2. I finanziamenti regionali sono assegnati con i programmi annuali di cui all'articolo 14 ed erogati nella misura del 50 per cento all'avvio dei lavori e del 50 per cento a lavori ultimati e collaudati.

 

     Art. 18. Contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 15, la Giunta regionale provvede direttamente o eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni o di altri enti pubblici o privati proprietari o depositari delle raccolte per la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale conformi alle indicazioni sostenute nel piano triennale.

     2. I contributi regionali sono assegnati coi programmi annuali di cui all'articolo 14 ed erogati ad avvenuta pubblicazione delle opere; all'attuazione delle proprie iniziative la Giunta provvede direttamente.

 

     Art. 19. Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 15, la Giunta regionale provvede direttamente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale in materia di contratti, o eroga contributi in conto capitale a favore di Comuni e Province per l'acquisizione di beni culturali destinati ad arricchire le raccolte locali.

     2. I contributi regionali possono essere concessi a Comuni e Province anche al di fuori degli interventi previsti dal piano e dai programmi regionali di cui alla presente legge, allorché essi abbiano provveduto all'acquisto di condizioni di comprovata urgenza.

 

     Art. 20. Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 15 la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per l'attuazione dei progetti conformi alle indicazioni espresse nel piano regionale triennale.

     2. La Giunta regionale eroga inoltre contributi per i costi di gestione di istituti e servizi museali, anche nell'ipotesi di ricorso a società private che impieghino giovani formati con appositi corsi di formazione professionale della Regione. Le convenzioni di affidamento di tali incarichi a privati devono essere approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21. Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 15, il programma annuale indica le modalità per l'eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali; determina le condizioni per la costituzione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta partecipazione della Regione stessa; stabilisce l'entità del contributo regionale che la Giunta regionale eroga in conto capitale a favore degli organismi stessi.

 

     Art. 22. Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 15, il programma annuale indica le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere direttamente e i relativi costi.

     2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.

 

     Art. 23. Controllo.

     1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.

     2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dai soggetti e secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, dagli uffici regionali preposti alla specifica materia (Uffici 673-674-675-676-677 Gestione dei servizi socio culturali delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia) di cui alla presente legge, ai quali compete altresì di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14.

     3. Qualora gli enti pubblici e i soggetti privati beneficiari dei contributi non provvedano nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari o a nuova assegnazione del contributo.

 

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 24. Organismi e strumenti.

     1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale predispone apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla organizzazione ed alla gestione dei servizi seguenti:

     a) catalogo e documentazione;

     b) manutenzione e restauro;

     ed alla promozione, nell'ambito della normativa vigente delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, le istituzioni competenti ad ogni livello nonché altri soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 25. Norma finanziaria.

     1. La legge regionale di bilancio determinerà annualmente, a decorrere dal 1995, le autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi della presente legge.