§ 6.1.9 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 2.
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione economica
Data:13/01/2014
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2005)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.9 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 2.

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2005)

1. L’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) è sostituito dal seguente:

«Art. 20

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, il valore dell’aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L’Accordo, disciplinato dall’articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.

2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell’occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio».

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.