§ 6.3.262 - L.R. 28 giugno 2012, n. 27.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/06/2012
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)
Art. 3.  (Bilancio annuale - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 4.  (Riversamento diretto dei proventi derivanti da controllo fiscale)
Art. 5.  (Rimodulazione delle spese autorizzate con il bilancio 2012)
Art. 6.  (Nuove autorizzazioni di spesa)
Art. 7.  (Programma di eventi per la celebrazione del IV centenario
Art. 8.  (Bilancio pluriennale)
Art. 9.  (Copertura finanziaria)
Art. 10.  (Pubblicazione)


§ 6.3.262 - L.R. 28 giugno 2012, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 a norma dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 2 luglio 2012, n. 12 - S.S. 7 luglio 2012, n. 3)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione Calabria), e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 26 aprile 2012, è disposto l'aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 - approvati con l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014), come di seguito specificato:

 

a) il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base (UPB) al 1 gennaio 2012, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente da euro 6.436.388.791,10 ad euro 6.094.389.983,98;

 

b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1 gennaio 2012 risulta essere determinato definitivamente in euro 151.986.152,85;

 

c) il totale dei residui passivi delle UPB al 1 gennaio 2012, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente da euro 2.346.972.601,12 ad euro 1.769.117.485,05;

 

d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1 gennaio 2012 risulta essere determinato definitivamente in euro 97.927.051,74.

 

2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi determinati al 1 gennaio 2012 e l,'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, approvato con la citata legge regionale n. 49/2011, sono indicate a livello di UPB nell'allegate tabelle "A" e "B", prima colonna.

 

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2012 risulta essere determinato in euro 549.060.235,36.

 

     Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)

1. Per effetto degli aggiornamenti di cui all'articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risulta essere determinato definitivamente in euro 4.928.391.835,40.

 

2. Il predetto saldo è utilizzato per come di seguito specificato:

 

- euro 3.300.895.397,48 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell'esercizio 2011 finanziate con fondi assegnati con vincolo dì destinazione così come indicato nella parte A dell'allegato 1 al bilancio (prima colonna);

 

- euro 1.246.321.236,65 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui ai capitoli 83010301, 83010302, 83010304, 83010305 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 così come indicato nella parte A dell'allegato 1 al bilancio (seconda colonna);

 

- euro 326.284.416,39 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B dell'allegato 1 al bilancio;

 

- euro 54.890.784,88 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell'allegato 1 al bilancio (prima e seconda colonna).

 

     Art. 3. (Bilancio annuale - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle UPB della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, approvato con legge regionale n. 49/2011, sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", seconda e terza colonna.

 

2. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono le economie di spesa derivanti dal riaccertamento di residui passivi ed in perenzione amministrativa inerenti stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, che sono riprodotte nel bilancio 2012 attraverso l'allegato 1 alla citata legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49, che viene riformulato, rispetto alla stesura precedente, nei termini di cui al documento allegato alla presente legge.

 

3. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono inoltre le modifiche apportate agli stanzia menti di bilancio con le disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 4. (Riversamento diretto dei proventi derivanti da controllo fiscale)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono riversati direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un apposito atto convenzionale con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 68/2011.

 

3. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale all'IRPEF, nonché i relativi interessi e sanzioni.

 

4. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68/2011, una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nella attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 68/2011, è riversata direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale secondo le modalità e procedure da definire con atto integrativo alla convenzione di cui al comma 2 o con specifico atto convenzionale con l'Agenzia delle Entrate.

 

5. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione concorre all'attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi e indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.

 

     Art. 5. (Rimodulazione delle spese autorizzate con il bilancio 2012)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella A di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 48, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 (Legge finanziaria)", sono apportate le variazioni di cui al prospetto 1 allegato alla presente legge.

 

2. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 48, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 (Legge finanziaria)", sono apportate le variazioni di cui al prospetto 2 allegato alla presente legge.

 

3. Alle UPB e capitoli differenti da quelli di cui ai commi 1 e 2 finanziati con le risorse autonome, sono apportate le modifiche indicate nel prospetto 3 allegato alla presente legge.

 

     Art. 6. (Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire la prosecuzione di almeno una parte delle funzioni e dei compiti in materia ambientale conferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1998, n. 112 e non più finanziati dallo Stato, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di euro 500.000,00 allocata all'UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Comitato scientifico dell'Expo Milano 2015 e l'Istituto universitario di Studi Superiori di Pavia per la realizzazione in Calabria di due Programmi di Master internazionali EXPO (PMIE) su tematiche inerenti lo sviluppo urbano e la pianificazione del territorio. Alla relativa copertura finanziaria, quantificata in euro 100.000,00 si provvede con le risorse allocate all'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

 

3. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del progetto «Calabria friends» volto alla diffusione della lingua italiana presso la popolazione straniera regolarmente presente in regione, già finanziato per l'importo di euro 99.986,00 dal Ministero dell'Interno -Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa dì euro di 22.302,00 allocata all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

 

4. Lo stanziamento di euro 100.000,00 allocato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, al capitolo 72030105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, è interamente destinato all'erogazione di un contributo al Museo della 'Ndrangheta per le attività di promozione della cultura della legalità e di contrasto alla criminalità La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

5. Al fine di garantire la copertura parziale di una parte delle funzioni e dei compiti in materia di salute umana e veterinaria di cui alla legge n. 210/1992 conferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1998, n. 112 e non più finanziati per l'intera quota dallo Stato, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 a carico del bilancio regionale la spesa di euro 508.891,61 allocata all'UPB 6.1.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

6. Al fine di assicurare la copertura delle spese di funzionamento della SIAL Servizi SPA, società a capitale interamente pubblico partecipata dalla Regione Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di euro 90.000,00 con allocazione alla UPB 2.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. Alla relativa copertura si fa fronte con la contestuale riduzione delle risorse allocate all'UPB 2.3.01.06 (capitolo 23010614) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

     Art. 7. (Programma di eventi per la celebrazione del IV centenario

della nascita di Mattia Preti)

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad organizzare «Il Programma di eventi per la celebrazione del IV centenario della nascita di Mattia Preti».

 

2. Le attività di cui al precedente comma sono realizzate nel biennio 2012-2013 per un costo complessivo di euro 800.000,00 di cui euro 25.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 ed euro 775.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, allocati all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci 2012 e 2013.

 

3. L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è abrogato.

 

     Art. 8. (Bilancio pluriennale)

1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2012-2014, approvato con l'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49, sono introdotte, per il triennio 2012-2014, le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" del bilancio pluriennale.

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con la quota libera dell'avanzo di amministrazione così come rideterminato a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.

 

     Art. 10. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.