§ 4.1.47 - L.R. 8 luglio 2002, n. 24.
Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:08/07/2002
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.
Art. 3.  Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi.
Art. 4.  Aiuti nel settore veterinario e sanitario.
Art. 5.  Aiuti compensativi.
Art. 6.  Giovani agricoltori.
Art. 7.  Calamità naturali.
Art. 8.  Applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999.
Art. 9.  Promozione e pubblicità.
Art. 10.  Programmi di riorganizzazione settoriale.
Art. 11.  Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari.
Art. 12.  Organismo Pagatore Regionale.
Art. 13.  Aiuti per la viticoltura “difficile” o di “forte pendenza” e per la coltivazione del cedro e del bergamotto.
Art. 14.  Tavolo Agroalimentare.
Art. 15.  Norme generali applicative.
Art. 16.  Interventi straordinari.
Art. 17.  Disposizioni finanziarie.
Art. 18.  Norme transitorie.
Art. 19.  Ambito di applicazione.
Art. 20.  Arresto temporaneo.
Art. 21.  Acquisto navi d’occasione.
Art. 22.  Ammodernamento delle navi.
Art. 23.  Aiuti nel settore veterinario e sanitario.
Art. 24.  Calamità naturali.
Art. 25.  Norme generali applicative.
Art. 26.  Disposizioni finanziarie.
Art. 27.  Pubblicazione.


§ 4.1.47 - L.R. 8 luglio 2002, n. 24.

Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002).

(B.U. 1 luglio 2002, n. 12 - S.S. n. 4).

 

TITOLO I

Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo al settore agricolo e di promuovere la rigenerazione del settore primario, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, tenendo anche conto delle attività agricole multifunzionali, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” C/2000-28/02, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C 28 dell’1 febbraio 2000.

 

     Art. 2. Investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.

     2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere le seguenti finalità:

     a) investimenti nelle aziende agricole, compresi i casi speciali contemplati nei citati orientamenti;

     b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

     c) investimenti nel settore agroambientale.

 

     Art. 3. Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi. Gli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi possono avere le seguenti finalità:

     a) costituzione, avviamento e ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici;

     b) sviluppo delle produzioni agricole di qualità;

     c) servizi di assistenza tecnica;

     d) aiuti per lo svolgimento di attività di servizi da parte delle imprese agricole nei confronti delle altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.

 

     Art. 4. Aiuti nel settore veterinario e sanitario.

     1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea – serie L 224 del 18 agosto 1990.

     2. Gli aiuti possono riguardare azioni di prevenzione e compensazioni.

     3. In presenza di emergenze sanitarie, il Presidente della Giunta Regionale istituisce con proprio decreto una “unità di crisi” con il compito di sottoporre alla Giunta regionale un programma di interventi straordinari.

     4. Fanno parte dell’unità di crisi di cui al comma 3, anche i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

 

     Art. 5. Aiuti compensativi.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti compensativi.

     2. Gli aiuti compensativi di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

     a) sostegno agli agricoltori e allevatori residenti in zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali ai sensi della normativa comunitaria;

     b) sostegno agli agricoltori e allevatori, per i maggiori costi sostenuti per l’adozione di tecniche di produzione e/o allevamento a basso impatto ambientale, per l’agricoltura biologica e per la raccolta del latte nelle zone montane.

     Sono favoriti gli interventi a favore delle razze autoctone.

 

     Art. 6. Giovani agricoltori.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

     2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 debbono avere le seguenti finalità:

     a) favorire l’insediamento di giovani agricoltori;

     b) promuovere il prepensionamento.

     3. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le procedure per il riconoscimento della condizione di “primo insediamento” dei giovani agricoltori in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1763/2001.

 

     Art. 7. Calamità naturali.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità di intervento relative agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, comprese le epizoozie e le fitopatie.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 hanno carattere straordinario e non si sovrappongono alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale sul fondo di solidarietà, di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185, e sono complementari agli interventi di cui alla legge 2 giugno 1988 n. 218.

     3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche sostenuti dagli agricoltori organizzati in forme associative.

 

     Art. 8. Applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative dell’articolo 51 del regolamento (CE) 1257/ 1999, per disciplinare l’erogazione di aiuti cumulabili a quelli cofinanziati dal FEOGA per:

     a) investimenti realizzati nell’interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

     b) investimenti in materia di tutela e miglioramento dell’ambiente;

     c) investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali.

 

     Art. 9. Promozione e pubblicità.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato 1 del trattato nonché di alcuni prodotti non compresi in detto allegato “2001/C-252/02” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C 252 del 19 settembre 2001.

     2. La Giunta regionale con propri atti stabilisce le modalità per il coordinamento delle iniziative promozionali del settore agricolo e per l’approvazione del calendario delle iniziative.

     3. Alla regolamentazione di cui al comma 1 si debbono adeguare tutte le disposizioni regionali che prevedono aiuti alla promozione e/o pubblicità.

     4. Al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la Giunta regionale con provvedimenti di cui al comma 1, prevede forme di consultazione con le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale al fine di predisporre un programma di collaborazione con le imprese agricole anche per promuovere la conclusione dei contratti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

     5. La Giunta regionale riconosce i contratti di cui al comma precedente quali strumenti idonei per la valorizzazione delle tradizioni alimentari locali.

 

     Art. 10. Programmi di riorganizzazione settoriale.

     1. La Giunta regionale con propri atti, in presenza di crisi di settore predispone un programma di misure straordinarie per la ristrutturazione di tali settori.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono riguardare:

     a) la chiusura di stabilimenti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;

     b) la riconversione produttiva;

     c) il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, compresi gli aiuti finanziari per superare momenti critici nelle aziende a forte impatto sociale.

     3. Per gli aiuti previsti dal comma 2 lettera c) si applicano le disposizioni di cui agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C 288 del 9 ottobre 1999.

     4. I programmi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che esprime parere entro 60 giorni; diversamente il parere si considera acquisito.

 

     Art. 11. Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari.

     1. La Regione, al fine di favorire gli investimenti nelle aziende agricole ed agro-industriali orientati all’incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l’incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all’accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, avvia iniziative di sostegno all’ingegneria finanziaria.

     2. La Giunta regionale con propri atti, previo parere della Commissione Consiliare competente, definisce le modalità per la costituzione di un Fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla Commissione Europea in applicazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) 1257/1999 ultimo trattino “ingegneria finanziaria”.

     3. L’affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.

     4. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita, secondo il principio della partnership, con risorse pubbliche, anche derivanti dai fondi cofinanziati dal FEOGA, e private, fino all’80% del capitale del Fondo.

 

     Art. 12. Organismo Pagatore Regionale.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, assicura il compimento di tutti gli adempimenti connessi alla istituzione di un Organismo Pagatore Regionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti, comprese la contabilizzazione e rendicontazione, dei pagamenti effettuati a tale titolo per tutte le spese, previste dalla Politica Agricola Comune e per lo Sviluppo Rurale, a carico del FEOGA – Sezione Garanzia – comprese quelle cofinanziate con risorse nazionali.

     1 bis. All’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell’agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca [1].

     1 ter. L’ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all’erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell’Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa [2].

     2. Le modalità e le forme per la realizzazione dell’O.P. saranno effettuate dalla Giunta regionale con procedure semplificate.

 

     Art. 13. Aiuti per la viticoltura “difficile” o di “forte pendenza” e per la coltivazione del cedro e del bergamotto.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, determina ogni anno la spesa da destinare alla salvaguardia delle aree viticole terrazzate ove si pratica la cosiddetta “viticoltura di montagna” e alla coltivazione del cedro e del bergamotto.

     2. Gli interventi da realizzare devono essere compatibili con l’O.C.M. e con il Piano Vitivinicolo Regionale.

 

     Art. 14. Tavolo Agroalimentare. [3]

     1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, di seguito denominato Tavolo Agroalimentare, così costituito:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede o un suo delegato;

     b) dall’Assessore Regionale all’Agricoltura;

     c) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale e sul territorio calabrese;

     d) da un rappresentante delle Organizzazioni di rappresentanza del settore agroalimentare;

     e) da un rappresentante delle Organizzazioni di consumatori;

     f) dai rappresentanti delle Province;

     g) dai rappresentanti delle OO.SS..

     Il Direttore Generale della struttura organizzativa competente partecipa ai lavori del Tavolo Agroalimentare.

     2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il regolamento del Tavolo Agroalimentare tenendo conto delle funzioni indicate all’art. 6 comma 2 della Legge regionale n. 9 del 23/7/98.

     3. Il Tavolo Agroalimentare viene convocato dal Presidente della Giunta regionale almeno due volte all’anno.

     4. Il Tavolo Agroalimentare, in occasione dell’esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti ed altri componenti della Giunta regionale.

 

     Art. 15. Norme generali applicative.

     1. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, in riferimento alle disposizioni di cui al Titolo 1, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall’articolo 88 paragrafo 3 del trattato.

     2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell’ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell’importo complessivo ammesso dalla decisione stessa [4].

     3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

     4. Le procedure di anticipazione sono adeguate alle disposizioni di cui alla regolamentazione comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA).

 

     Art. 16. Interventi straordinari.

     1. La Giunta regionale con proprio atto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per far fronte alla grave emergenza che ha colpito il settore zootecnico a causa della siccità e dell’epidemia di blue tongue, stabilisce le modalità applicative:

     a) per assicurare un intervento di soccorso agli allevamenti colpiti da siccità;

     b) per determinare il riconoscimento del mancato reddito agli allevamenti interessati dai provvedimenti sanitari a causa dell’epidemia di blue tongue.

     2. Il provvedimento è notificato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15.

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 16 si provvede con successivo atto normativo.

 

     Art. 18. Norme transitorie.

     1. Per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, una spesa di 175.000,00 a saldo delle attività 2001, e di 750.000,00 per le attività 2002, con allocazione all’U.P.B. 2.2.04.02.

     2. Per lo svolgimento delle attività da realizzare per il tramite delle Associazioni Allevatori, attraverso il programma SATA, autorizzato, come regime di aiuto n. 447/2001, dalla Commissione in data 7/11/2001, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.500.000,00 , con allocazione all’U.P.B. 2.2.04.02; per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani “carni qualità” e “latte qualità” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 una spesa di € 260.000,00 per le attività svolte nel 2001 e di 650.000,00 per le attività 2002 con allocazione all’U.P.B. 2.2.04.04.

     3. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico sanitarie di cui alla D.G.R. 1095/2000, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 650.000,00 all’U.P.B. 2.2.04.04.

     4. All’onere derivante dai precedenti commi 1, 2 e 3, valutato in € 3.985.000,00, si provvede mediante riduzione di pari importo all’U.P.B. 2.2.04.08 (Capitolo 5125201), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le corrispondenti variazioni al documento tecnico, di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/ 2002 n. 8.

     5. Il comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale n. 9/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. L’articolo 3, comma 5; l’articolo 5 e l’articolo 14 della legge regionale 30/2001 entrano in vigore a decorrere dall’1/1/ 2003.

 

TITOLO II

Interventi a favore della pesca e dell’acquacoltura

 

     Art. 19. Ambito di applicazione.

     1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle “Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura” 2001/C-19/05 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C 19 del 20 febbraio 2001.

     2. Gli aiuti vengono concessi esclusivamente nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca.

 

     Art. 20. Arresto temporaneo.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per il riconoscimento delle indennità per l’arresto temporaneo delle attività, ai pescatori e proprietari di navi, come previsto dall’articolo 12 comma 6 del regolamento (CE) 2792/99.

     2. Gli aiuti sono attivati nell’ambito dei piani di protezione delle risorse acquatiche e sono sottoposti al parere della Commissione europea.

 

     Art. 21. Acquisto navi d’occasione.

     1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità per la concessione degli aiuti per l’acquisto delle navi d’occasione.

     2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1, in fase di prima applicazione, sono indirizzati alle aziende che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi oltre che ai giovani pescatori.

     3. Nel rispetto della regolamentazione comunitaria, i risarcimenti non possono essere liquidati se gli eventi calamitosi risalgono ad un periodo precedente superiore ai tre anni.

 

     Art. 22. Ammodernamento delle navi.

     1. Gli aiuti agli ammodernamenti delle navi da pesca in esercizio sono considerati compatibili con la regolamentazione comunitaria a condizione che soddisfino i criteri di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 dell’allegato III del regolamento (CE) 2792/1999.

     2. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per la concessione degli aiuti in favore di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 comma 1, esclusivamente per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri. La tipologia dei progetti di investimento deve avere le seguenti finalità:

     - miglioramento delle attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;

     - innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);

     - organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione.

     3. Sono esclusi gli investimenti che riguardano la capacità dell’imbarcazione misurata in termini di stazza o potenza, ovvero qualora l’ammodernamento abbia un’incidenza sulla stazza dell’imbarcazione o sul motore.

 

     Art. 23. Aiuti nel settore veterinario e sanitario.

     1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – serie L 224 del 18 agosto 1990.

     2. Gli aiuti possono essere sia per azioni di prevenzione che compensativi, ma devono essere destinati esclusivamente ad attività di interesse pubblico.

 

     Art. 24. Calamità naturali.

     1. La Giunta regionale con propri atti, determina le modalità per la declaratoria di riconoscimento della calamità naturale o dell’evento eccezionale.

     2. In presenza della declaratoria di cui al comma 1, la Giunta regionale con propri atti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 comma 1, definisce il programma di interventi per compensare i danni materiali subiti dagli operatori.

     3. I risarcimenti sono calcolati a livello di singolo beneficiario, detratti gli importi ricevuti nell’ambito di un regime assicurativo.

     4. Non hanno diritto di riconoscimento i danni che possono essere coperti da un normale contratto assicurativo commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale. Il risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi l’evento.

     5. Gli aiuti di cui al comma 2, possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi di perdite causate da calamità naturali.

 

     Art. 25. Norme generali applicative.

     1. Le modalità attuative, dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall’articolo 88 paragrafo 3 del trattato.

     2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell’ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell’importo complessivo ammesso dalla decisione stessa [5].

     3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto.

 

     Art. 26. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 si provvede con successivo atto normativo.

 

     Art. 27. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


[1] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 18 maggio 2017, n. 20.

[3] Articolo così modificato dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[4] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[5] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.