§ 4.8.20 - L.R. 7 marzo 1995, n. 6.
Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:07/03/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Premessa.
Art. 2.  Beneficiari dei contributi.
Art. 3.  Contributi sui voli charter.
Art. 4.  Contributi sui voli di linea.
Art. 5.  Contributi sui trasporti per ferrovia, su gomma e via mare.
Art. 6.  Contributi sui trasferimenti dagli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie alle strutture ricettive.
Art. 7.  Presentazione domanda e criteri di priorità.
Art. 8.  Contributo sulla pubblicità.
Art. 9.  Ammissione a contributo.
Art. 10.  Erogazione dei contributi.
Art. 11.  Liquidazione contributi.
Art. 12.  Sui controlli e documentazione integrativa.
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 4.8.20 - L.R. 7 marzo 1995, n. 6. [1]

Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare.

(B.U. 13 marzo 1995, n. 25).

 

TITOLO I

Principi Generali

 

Art. 1. Premessa.

     1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio la Regione Calabria può concedere contributi:

     a) per il trasporto aereo;

     b) per i viaggi collettivi effettuati per ferrovia su gomma e via mare;

     c) per il trasferimento dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa.

 

     Art. 2. Beneficiari dei contributi.

     1. Beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di viaggio nazionali e straniere autorizzate all'esercizio della loro attività che abbiano presentato la prescritta istanza, nonché le associazioni, ivi comprese quelle di calabresi emigrati in Italia e all'estero, di cui all'art. 10 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 per le finalità e nei limiti delle attività loro consentite dalla legge medesima [2].

 

TITOLO II

Sui mezzi di trasporto

 

     Art. 3. Contributi sui voli charter.

     1. La Regione Calabria riconosce sui programmi di voli charter effettuati verso la Calabria, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a 6 pernottamenti, un contributo sul costo del volo charter del 25 per cento. Tale contributo viene ridotto al 15 per cento nel caso di programmi facenti parte di pacchetti interregionali che precedano almeno tre pernottamenti in Calabria.

     2. Sono esclusi dai benefici i voli charter effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

 

     Art. 4. Contributi sui voli di linea.

     1. Nel caso di utilizzo di voli di linea per gruppi di minimo 25 persone il contributo sui programmi che prevedono soggiorni non inferiori a 3 pernottamenti sarà parimenti del 25 per cento del costo del volo.

     2. Tale contributo tuttavia non potrà superare in ogni caso il costo del pernottamento, fiscalmente documentato.

     3. Sono esclusi dai benefici i voli effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

 

     Art. 5. Contributi sui trasporti per ferrovia, su gomma e via mare.

     1. La Regione Calabria riconosce sui programmi di viaggi per ferrovia, su gomma e via mare di gruppi di minimo 25 persone che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a 6 pernottamenti, un contributo del 35 per cento sul costo unitario del trasporto. Tale contributo viene ridotto al 15 per cento nel caso di programmi facenti parte di pacchetti interregionali che prevedano almeno tre pernottamenti in Calabria. Tale contributo tuttavia non potrà superare in ogni caso il costo del pernottamento, fiscalmente documentato.

     2. Sono esclusi dai benefici i viaggi effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

 

     Art. 6. Contributi sui trasferimenti dagli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie alle strutture ricettive.

     1. Sul costo del trasferimento dei turisti con autopullman, dagli scali aeroportuali, dai porti e dalle stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, la Regione riconosce un contributo del 40 per cento.

 

TITOLO III

Sulla concessione dei contributi

 

     Art. 7. Presentazione domanda e criteri di priorità.

     1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate alla Regione Calabria - assessorato al turismo - prima della effettuazione dei programmi e dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri il programma di viaggio, con indicazione delle strutture prescelte per il soggiorno e la specificazione del costo presunto del trasporto, comprensivo dell'eventuale trasferimento dallo scalo aeroportuale, dal porto o dallo scalo ferroviario alle destinazioni ricettive e viceversa.

     2. Per la scelta delle organizzazioni di viaggio da ammettere a contributi saranno adottati i seguenti criteri prioritari:

     a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;

     b) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea, per ferrovia, su gomma e via mare.

 

     Art. 8. Contributo sulla pubblicità.

     1. La Regione Calabria riconosce alle organizzazioni di viaggio italiane e straniere un contributo una tantum di Lire 1.000.000 a pagina, entro un massimo di L. 10.000.000 per l'inclusione nei programmi di vendita di viaggi organizzati di pagine dedicate a strutture ricettive calabresi.

     2. Il contributo sarà erogato dietro presentazione di n. 2 esemplari del programma stampato con l'attestazione da parte della ditta esecutrice del numero delle copie realizzate.

 

     Art. 9. Ammissione a contributo.

     1. La Giunta regionale sulla base delle domande pervenute, delibera, su proposta dell'assessore al turismo, l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 10. Erogazione dei contributi.

     1. I contributi incentivanti saranno erogati dopo la effettuazione dei viaggi dietro presentazione da parte delle organizzazioni beneficiarie, della seguente documentazione:

     a) voli charter

     1) fattura originale o copia autenticata firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice;

     2) nel caso di organizzazioni di viaggio che acquistano posti su aeromobili non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura originale o copia autenticata firmata e quietanzata dalla organizzazione venditrice;

     3) dichiarazione della direzione dell'aeroporto terminale dei voli;

     4) lista in triplice copia dei passeggeri trasportati in Calabria con l'indicazione dei relativi voli di arrivo e partenza;

     5) dichiarazione degli alberghi da cui risultano i nominativi dei passeggeri e le date della loro permanenza.

     b) voli di linea

     1) dichiarazione dell'organizzazione di viaggio richiedente il contributo che indichi l'elenco nominativo dei passeggeri trasportati con allegate le relative copie dei biglietti aerei;

     2) in caso di gruppi a tariffa speciale, allorquando questa non risulti dal biglietto, dichiarazione della Compagnia aerea che indichi la tariffa applicata con il relativo codice;

     3) dichiarazione degli alberghi contenente l'elenco nominativo dei turisti ospitati ed il periodo di soggiorno;

     4) documento fiscale in originale o copia autenticata rilasciato dalla struttura ricettiva da cui risulti l'importo del pernottamento.

     c) ferrovia, gomma e via mare

     1) documento di viaggio di gruppo in originale o copia autenticata per i viaggi a mezzo ferrovia; fattura originale o copia autenticata per viaggi su gomma, firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice; documento di viaggio individuale o di gruppo in originale o copia autenticata per i viaggi via mare;

     2) dichiarazione degli alberghi contenente l'elenco nominativo dei turisti ospitati ed il periodo di soggiorno.

 

     Art. 11. Liquidazione contributi.

     1. I contributi sono liquidati e pagati da un funzionario dell'assessorato al turismo all'uopo delegato in conformità alla legge regionale n. 5 del 22 maggio 1978 ed al regolamento d'attuazione n. 1 del 30 dicembre 1983, a favore del quale sarà annualmente disposta una apertura di credito di importo pari allo specifico stanziamento del bilancio.

 

TITOLO IV

Sui controlli

 

     Art. 12. Sui controlli e documentazione integrativa.

     1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi, tutti i controlli che ritenesse più opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie per il rispetto della buona destinazione dei propri interventi.

     2. In seguito ai controlli effettuati la Regione potrà sospendere, con propria decisione motivata e con decreto del Presidente della Giunta regionale, la erogazione dei contributi di cui alla presente legge.

 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 13.

     1. All'onere derivante dalla presente legge determinato per il 1995 in L. 1.000.000.000 si farà fronte con successivo provvedimento normativo.

 

     Art. 14.

     1. La legge regionale n. 10 del 21 marzo 1983 modificata con legge regionale n. 21 dell'11 luglio 1986 è abrogata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 febbraio 2018, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.