§ 4.8.58 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 3.
Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:07/02/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Beneficiari dei contributi)
Art. 3.  (Tipologia di spese oggetto di contributi)
Art. 4.  (Intensità della contribuzione)
Art. 5.  (Presentazione domanda)
Art. 6.  (Istruttoria delle domande e ammissione al contributo)
Art. 7.  (Erogazione dei contributi)
Art. 8.  (Informatizzazione del procedimento e dei controlli)
Art. 9.  (Gestione del procedimento amministrativo)
Art. 10.  (Copertura finanziaria)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 4.8.58 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 3.

Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione.

(B.U. 7 febbraio 2018, n. 15)

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio, a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria concede contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma.

 

     Art. 2. (Beneficiari dei contributi)

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni dicui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

 

CAPO II

Tipologia di spese oggetto di contributi e intensità di contribuzione

 

     Art. 3. (Tipologia di spese oggetto di contributi)

1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto all'articolo 4,comma 2, per le seguenti tipologie di spese:

a) voli charter;

b) voli di linea;

c) trasporto su gomma;

d) trasporto ferroviario;

e) trasporto via mare;

f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio;

g) attività di comunicazione e pubblicità.

 

     Art. 4. (Intensità della contribuzione)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conto capitale e nella misura del:

a) 25 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati nei mesi di giugno e settembre;

b) 30 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati in mesi diversi da giugno e settembre.

2. Nel caso di pacchetti interregionali che prevedono almeno quattro pernottamenti inCalabria il contributo è ridotto al 15 per cento per i programmi realizzati nei mesi di giugno e settembre e al 20 per cento per i programmi di viaggio realizzati nei mesi diversi da giugno e settembre.

3. La spesa relativa alle attività di comunicazione e pubblicità è ammissibile nel limite del 10 per cento del costo totale del programma di spese e comunque nella misura massima di 5.000,00 euro.

4. Il contributo, concesso nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, non può, in ogni caso, superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio.

5. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge i programmi di viaggio che si realizzano nei mesi di luglio e agosto.

 

CAPO III

Sulla concessione dei contributi

 

     Art. 5. (Presentazione domanda)

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate al dipartimento regionale competente in materia di turismo entro:

a) il 15 settembre per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo;

b) il 28 febbraio per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, fatto esclusione dei mesi indicati nel comma 5 dell’articolo 4.

2. Con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo possono essere prorogati o riaperti i termini di presentazione delle domande.

3. La domanda di contributo è accompagnata da:

a) una relazione che illustra il programma di viaggio per il quale si chiede il contributo, con indicazione del numero presunto di turisti, del periodo di svolgimento, delle strutture ricettive prescelte per il soggiorno, dei mezzi di trasporto e delle attività pubblicitarie e di comunicazione;

b) un programma di spesa in cui sono riportate le sole voci di costo di cui all'articolo 3, comma 1; il costo totale del programma è da intendersi imponibile e non può comprendere voci di spesa diverse da quelle indicate all'articolo 3;

c) eventuali dichiarazioni ritenute necessarie dal dipartimento competente in materia di turismo e pubblicate, insieme alla modulistica, almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza, sul sito istituzionale e sull'apposita piattaforma informatica.

 

     Art. 6. (Istruttoria delle domande e ammissione al contributo)

1. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal dipartimento competente in materia di turismo.

2. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da un gruppo di lavoro, nominato all'interno del dipartimento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;

b) preferenza ai programmi da effettuare da ottobre a maggio;

c) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea e a quelli ferroviari, su gomma e via mare;

d) preferenza ai programmi che prevedono il turismo in arrivo (incoming) dai mercati esteri rispetto a quelli del mercato interno nazionale;

e) preferenza ai programmi che prevedono almeno due annualità di svolgimento.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'amministrazione regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione, decreta:

a) l'elenco delle domande ammesse al contributo;

b) l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

 

     Art. 7. (Erogazione dei contributi)

1. L'istanza di erogazione del contributo e il relativo rendiconto, corredato dalla documentazione contabile e amministrativa di cui ai commi 2 e 3, sono presentati entro novanta giorni dalla conclusione del programma di viaggio.

2. L'istanza di erogazione del contributo è accompagnata dai seguenti documenti:

a) relazione descrittiva delle attività svolte con annessa dichiarazione nelle forme di cui all'articolo 9, comma 1;

b) consuntivo delle spese realizzate corrispondente al programma di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

c) per i costi di trasporto:

1) fattura dell'azienda vettrice, ovvero, nel caso di beneficiari che acquistano posti sui vettori non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura della organizzazione venditrice;

2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

3) lista passeggeri, che, per il trasporto ferroviario, marittimo e su gomma, è controfirmata dall'azienda vettrice;

4) elenco nominativo dei turisti ospitati con indicazione del periodo di soggiorno e delle strutture ricettive;

d) per i costi pubblicitari:

1) fattura dell'agenzia pubblicitaria o della tipografia;

2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

3) esemplari dei prodotti pubblicitari o, nel caso di affissioni, documentazione fotografica;

4) attestazione, dell'editore, testata giornalistica o portale web, di avvenuta pubblicazione, ovvero attestazione, dell'emittente televisiva o radiofonica, di avvenuta messa in onda, o attestazione, dell'agenzia pubblicitaria, di avvenuta affissione.

3. L'amministrazione regionale ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità e imparzialità.

4. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente a seguito della verifica della documentazione contabile e amministrativa prodotta.

 

CAPO IV

Procedimento amministrativo e controlli

 

     Art. 8. (Informatizzazione del procedimento e dei controlli)

1. L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi i controlli opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie sulla destinazione dei propri interventi.

2. L'amministrazione regionale effettua, ai sensi della normativa vigente, le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nelle forme dell'autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, senza oneri a carico della Regione, e con l'ausilio degli strumenti informatici e telematici disponibili, nonché al fine di accertare la veridicità del contenuto della documentazione allegata dai beneficiari relativamente alle dichiarazioni rese e ai dati forniti dalle strutture ricettive e dagli enti di gestione delle infrastrutture viarie interessate ai programmi di viaggio.

3. Al fine di favorire un più efficace sistema di controllo e di gestione del procedimento amministrativo, in un'ottica di maggiore efficienza, accessibilità e semplificazione, la Regione adotta un'apposita piattaforma informatica. Tale piattaforma, allo scopo di facilitare le verifiche, anche ai fini di cui al comma 2, in ordine all'effettuazione dei programmi di viaggio, consente la condivisione del procedimento con società aeroportuali, nautiche e ferroviarie nonché con le altre istituzioni competenti sul controllo dei flussi turistici.

4. Ulteriori specifici controlli saranno effettuati per garantire il rispetto del regime della normativa in materia di aiuti.

 

     Art. 9. (Gestione del procedimento amministrativo)

1. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla presente legge, le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, sono rese mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000, e sono verificate d'ufficio dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 8.

2. Fino alla attivazione della piattaforma informatica il procedimento è espletato secondo le tradizionali modalità favorendo le modalità d'invio telematico.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 10. (Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dalla presente legge è determinato, per il triennio 2018 - 2020, in 1.500.000,00 euro annui stanziati sul capitolo U0613310301 del Bilancio regionale, per come stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020).

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. E’ abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 (Norme per l’incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.