§ 1.2.32 - L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:14/02/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Emolumenti dei Consiglieri regionali)
Art. 2.  (Decorrenza)
Art. 3.  Assenze.
Art. 4.  Rimborso spese di trasporto.
Art. 5.  Diaria.
Art. 6.  Adeguamento ISTAT.
Art. 7.  Periodo di corresponsione.
Art. 8.  (Trattenute per indennità di fine mandato)
Art. 9.  Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.
Art. 10.  Rimborso spese effettivamente sostenute.
Art. 11.  Uso di autovetture di servizio.
Art. 12.  Indennità di fine mandato.
Art. 13.  Misura della indennità di fine mandato.
Art. 14.  Assegno vitalizio.
Art. 15.  Consiglieri inabili al lavoro.
Art. 16.  Accertamento della inabilità permanente.
Art. 17.  Contributi volontari.
Art. 18.  Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio.
Art. 19.  Misura dell'assegno vitalizio.
Art. 20.  Decorrenza dell'assegno vitalizio.
Art. 21.  Reversibilità dell'assegno vitalizio.
Art. 22.  Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio.
Art. 23.  Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno.
Art. 24.  Collocamento in aspettativa.
Art. 25.  Opzione circa il trattamento economico.
Art. 26.  (Assegno in caso di sospensione dalla carica)
Art. 27.  Assegno in caso di sospensione dalla carica.
Art. 28.  Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri.
Art. 29.  Disposizioni transitorie.
Art. 30.  Abrogazione di disposizioni.
Art. 31.  Norme finanziarie.
Art. 32.  Decorrenza.
Art. 33.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.2.32 - L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

(B.U. n. 18 del 19 febbraio 1996).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Emolumenti dei Consiglieri regionali) [1]

     1. A decorrere dall’1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

 

 

Indennità di carica al lordo

Indennità di funzione al lordo

Spese di esercizio del mandato

Totale

Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale

 

€ 5.100,00

 

€ 2.700,00

 

€ 6.000,00

 

€ 13.800,00

Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori

 

€ 5.100,00

 

€ 2.000,00

 

€ 6.000,00

 

€ 13.100,00

Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare

 

€ 5.100,00

 

€ 1.500,00

 

€ 6.000,00

 

€ 12.600,00

Consigliere regionale

€ 5.100,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 11.100,00

 

     2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

     3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.

     4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

     5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche dì diarie, indennità di presenza e rimborsi dì spese comunque denominati.

     6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 2. (Decorrenza) [2]

     1. La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:

a) dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;

b) dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;

c) dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.

     2. La corresponsione degli emolumenti cessa:

a) al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle Commissioni consiliari;

b) alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;

c) alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

d) al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.

     3. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.

 

     Art. 3. Assenze. [3]

     1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.

     2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza [4].

     3. Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.

     4. Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza.

     5. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si da luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre.

 

CAPO II

Rimborsi e trattenute

 

     Art. 4. Rimborso spese di trasporto.

     1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e la sede del Consiglio regionale o del recapito dei Gruppi consiliari in Catanzaro per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 chilometri in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km., per la parte eccedente i 120 Km. il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei Capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il Consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui è componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio [5].

     2. Il Consigliere che in un mese risulti assente, anche se per congedo, ad oltre 8 delle riunioni di cui al comma precedente non ha diritto né al rimborso delle spese di trasporto né alla diaria di cui al successivo articolo 5.

     3. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione un'autovettura di servizio ai sensi del successivo articolo 11 non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

     4. Per i Consiglieri regionali residenti fuori Regione si assume come riferimento la distanza di 300 chilometri.

 

     Art. 5. Diaria.

     1. Il servizio di ragioneria è delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il Consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni - in tutto o in parte contemporanee - degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta [6].

     2. La diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 40 per cento di quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ed in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato negli alberghi di prima categoria nella Città di Reggio Calabria, per venti accessi al mese presso le Sedi del Consiglio, della Giunta e dei vari Organi, Enti, Uffici regionali dislocati nella Regione Calabria [7].

 

     Art. 6. Adeguamento ISTAT.

     1. L'ammontare della diaria di cui al comma 2 del precedente articolo 5 è sottoposto ad adeguamento annuale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle variazioni ISTAT.

 

     Art. 7. Periodo di corresponsione. [8]

     1. Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.

 

     Art. 8. (Trattenute per indennità di fine mandato) [9]

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.

 

CAPO III

Missioni fuori Regione

 

     Art. 9. Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.

     1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.

     2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1 della Tabella A allegata alla legge 18/12/1973, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.

     3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 1, 6° comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Rimborso spese effettivamente sostenute.

     1. Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.

     2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.

     3. Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super.

 

     Art. 11. Uso di autovetture di servizio.

     1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.

     2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

 

CAPO IV

Indennità di fine mandato [10]

 

     Art. 12. Indennità di fine mandato. [11]

     1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candiditi.

     2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

     3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere.

 

     Art. 13. Misura della indennità di fine mandato. [12]

     1. L’ammontare delle indennità di fine legislatura è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell’ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione della legislatura [13].

     2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

     3. [Ai Consiglieri che abbiano già beneficiato della liquidazione di fine mandato è corrisposta, in caso di rielezione non immediata, l'indennità di fine mandato per un numero di anni che sommati a quelli per i quali la liquidazione è stata già effettuata, non superi i quindici anniLa misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda percepita dal Consigliere regionale, fino a un massimo di dieci mensilità] [14].

     4. Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di fine rapporto [15].

     5. La misura dell’anticipazione non può superare l’80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell’anticipazione medesima. [16]

 

     Art. 14. Assegno vitalizio. [17]

     1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 17.

     2. L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.

     3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.

     4. La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate:

 

Anni di mandato

Riduzione annua

 

 

5

5%

10

3%

15

1%

oltre 15

0% [18]

.

 

     Art. 15. Consiglieri inabili al lavoro. [19]

     1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

     2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

     3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

     4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.

 

     Art. 16. Accertamento della inabilità permanente. [20]

     1. L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

     2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

     4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

 

     Art. 17. Contributi volontari. [21]

     1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno ventiquattro mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età [22].

     2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge [23].

     3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

 

     Art. 18. Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio. [24]

     1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.

     2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.

     3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio vanga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

 

     Art. 19. Misura dell'assegno vitalizio. [25]

     1. [L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui al punto f) del precedente articolo 1 riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso] [26].

     2. La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge [27].

     3. La misura dell’assegno vitalizio è determinata per cinque anni di anzianità contributiva nel 40% dell’indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall’undicesimo al quindicesimo anno, e comunque nella misura massima dell’80% [28].

     3 bis. [L’ammontare dell’assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT] [29].

     4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

 

     Art. 20. Decorrenza dell'assegno vitalizio. [30]

     1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

     2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

     3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

     4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.

 

     Art. 21. Reversibilità dell'assegno vitalizio. [31]

     1. Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:

     a) il coniuge convivente;

     b) i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);

     c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;

     d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

     2. In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.

     3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

     4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.

     5. Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.

 

     Art. 22. Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio. [32]

     1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell’assegno il mandato s’intende assolto per l’intera durata della medesima legislatura. [33]

 

     Art. 23. Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno. [34]

     1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

     2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

     3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.

 

CAPO V

Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione dalla carica di Consigliere regionale

 

     Art. 24. Collocamento in aspettativa.

     1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

     2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

     3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.

 

     Art. 25. Opzione circa il trattamento economico.

     1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.

     2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

     3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1 [35].

     4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.

     5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

 

     Art. 26. (Assegno in caso di sospensione dalla carica) [36]

     1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.

     2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.

     3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato

 

     Art. 27. Assegno in caso di sospensione dalla carica. [37]

     [1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f) ridotta del 50 per cento.

     2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.]

 

CAPO VI

Norme transitorie e finali - Abrogazioni

 

     Art. 28. Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri.

     1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

     2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie.

     1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VII legislatura [38].

     2. Salvo quanto disposto al comma 2° dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11; 4 giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n. 22.

     3. [Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere regionale nel mese di gennaio dell’anno di riferimento] [39].

     4. I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:

     a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;

     b) per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [40].

 

     Art. 30. Abrogazione di disposizioni.

     1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1995, n. 10 nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 31. Norme finanziarie.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

 

     Art. 32. Decorrenza.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1996.

 

     Art. 33. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11 e sostituito dall'art. 39 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[4] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11 e così modificato dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11. Vedi anche L.R. 15 luglio 1996, n. 15.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.

[9] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6, e abrogato dall'art. 7 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1. Il testo previgente recava: "Art. 8. Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio. 1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:a) il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio; b) il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato. 2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.lgs. 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo."

[10] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 56.

[12] Articolo modificato dall'art. 2 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 56.

[13] Comma sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[14] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[15] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

[16] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23 e così modificato dall’art. 18 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e così sostituito dall'art. 24 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[19] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[20] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[21] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

[23] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[24] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[25] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[26] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[27] Comma sostituito dall’art. 32 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8, già modificato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[28] Comma sostituito dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, già modificato dall’art. 1 della L.R. 15 marzo 2002, n. 16, sostituito dall’art. 32 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[29] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 15 maggio 2018, n. 11.

[30] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[31] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[32] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[33] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[34] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, con l'efficacia ivi prevista all'art. 6.

[35] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 31 maggio 2019, n. 13.

[36] I previgenti artt. 26 e 27 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 26 per effetto dell'art. 18 della L.R. 31 maggio 2019, n. 13.

[37] I previgenti artt. 26 e 27 sono stati così sostituiti dall'attuale art. 26 per effetto dell'art. 18 della L.R. 31 maggio 2019, n. 13.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

[39] Comma sostituito dall'art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18, dall’art. 10 ter della L.R. 11 agosto 2004, n. 18 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[40] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.