§ 1.2.70 - L.R. 15 maggio 2018, n. 11.
Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell’adeguamento ISTAT.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:15/05/2018
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Contributo straordinario di solidarietà)
Art. 2.  (Abrogazione del comma 3 bis dell’art. 19 della l.r. n. 3/1996)
Art. 3.  (Destinazione dei risparmi di spesa)
Art. 4.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.70 - L.R. 15 maggio 2018, n. 11. [1]

Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell’adeguamento ISTAT.

(B.U. 15 maggio 2018, n. 50)

 

Art. 1. (Contributo straordinario di solidarietà)

1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale e per la riduzione dei costi della politica, tenuto conto della criticità dell’attuale congiuntura economico-finanziaria, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, di cui all’articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), erogati dalla Regione Calabria, a chiunque e a qualsiasi titolo, è applicata una trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, nelle misure di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte:

a) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;

b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;

c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;

d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019.

 

     Art. 2. (Abrogazione del comma 3 bis dell’art. 19 della l.r. n. 3/1996)

1. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 3/1996 è abrogato.

 

     Art. 3. (Destinazione dei risparmi di spesa)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione della presente legge, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.

 

     Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 31 maggio 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.