§ 1.2.71 - L.R. 31 maggio 2019, n. 13.
Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:31/05/2019
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Rideterminazione e modalità di calcolo.
Art. 3.  Montante contributivo individuale.
Art. 4.  Rivalutazione.
Art. 5.  Ambito di applicazione.
Art. 6.  Indennità a carattere differito.
Art. 7.  Requisiti per l'indennità a carattere differito.
Art. 8.  Sistema contributivo.
Art. 9.  Montante contributivo individuale per l'indennità a carattere differito.
Art. 10.  Decorrenza dell'indennità a carattere differito.
Art. 11.  Sospensione dell'erogazione dell'indennità a carattere differito.
Art. 12.  Esclusione dell'indennità a carattere differito.
Art. 13.  Trattamento di reversibilità.
Art. 14.  Indennità di fine mandato.
Art. 15.  Cumulo.
Art. 16.  Rinunciabilità all'indennità a carattere differito.
Art. 17.  Disposizioni per i consiglieri eletti nella decima legislatura.
Art. 18.  Modifica L.R. 3/1996.
Art. 19.  Disposizione di rinvio.
Art. 20.  Clausola di invarianza.
Art. 21.  Abrogazioni.
Art. 22.  Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 23.  Entrata in vigore ed efficacia.


§ 1.2.71 - L.R. 31 maggio 2019, n. 13.

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012.

(B.U. 3 giugno 2019, n. 61)

 

CAPO I

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità ai sensi della legge 145/2018

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Capo I contiene disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità con l'Intesa del 3 aprile 2019 (rep. n. 56/CSR), sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Allegato A), di seguito denominata Intesa, e con l'Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato B), di seguito denominato Ordine del giorno, entrambi allegati alla presente legge quali parti integranti.

2. Le disposizioni del presente Capo I si applicano agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2018, n. 11 (Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT).

 

     Art. 2. Rideterminazione e modalità di calcolo.

1. Gli importi degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 2, sono rideterminati, su base annua, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato ai sensi dell'articolo 3, per il coefficiente di trasformazione, di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data di decorrenza del vitalizio stesso, assumendo come età anagrafica quella di cui alla Nota metodologica costituente parte integrante della predetta Intesa. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra il numero dei mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e quello dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato 1 dell'Ordine del giorno (All. B), per come approvate dall'Intesa e modificate dall'Ordine del giorno, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può essere, comunque, inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno vitalizio in godimento antecedentemente a detta rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Se la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo, al momento della prima applicazione del presente Capo I, è superiore al limite di spesa di cui al punto 1) della lettera c) dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B) sono incrementate per parametri del valore 0,1 fino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione.

7. Se l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, è più favorevole rispetto a quello dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non si applica l'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B). L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato non può, comunque, superare quello dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'articolo 1 della L.R. 11/2018.

8. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11 (Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria) e quello di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consiglieri regionali) sono ricalcolati in base al numero degli anni di contribuzione effettiva, se superiori al quinquennio, ovvero nella misura minima corrispondente a cinque anni di contribuzione, qualora l'inabilità si è verificata durante il primo quinquennio di contribuzione.

9. Gli assegni vitalizi di reversibilità e indiretti sono calcolati applicando all'assegno vitalizio rideterminato la quota prevista, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 della L.R. 3/1996.

 

     Art. 3. Montante contributivo individuale.

1. Il montante contributivo individuale è determinato su base annua applicando, alla base imponibile contributiva di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo quanto stabilito nella Nota metodologica di cui all'Intesa (All. A).

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità mensile di carica consiliare al lordo, per come quantificata dalla normativa regionale tempo per tempo vigente, sulla base dei dati riportati nella Tabella 1 dell'Intesa (All. A), aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contribuzione posta a carico del beneficiario dell'assegno vitalizio è pari all'aliquota percentuale della base imponibile contributiva, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato. Nella quota di contribuzione è inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio di legislatura, per come determinata dalla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata. Nella quota di contribuzione è, inoltre, inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, per come determinata dalla normativa regionale vigente in ciascun mese delle legislature alle quali si riferisce.

4. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del beneficiario di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano l'Intesa (All. A) e l'Ordine del giorno (All. B).

 

     Art. 4. Rivalutazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi, per come rideterminati, sono rivalutati annualmente, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

CAPO II

Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo e modifica alla L.R. 3/1996

 

     Art. 5. Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo II, recependo le indicazioni di cui all'Ordine del giorno (All. B), detta disposizioni in materia di trattamento previdenziale in favore dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione, di seguito denominati consiglieri regionali, eletti nella undicesima legislatura e successive, basato sul metodo di calcolo contributivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

     Art. 6. Indennità a carattere differito.

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta una indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 3. L'indennità a carattere differito ha la stessa natura giuridica dell'istituto già previsto dall'articolo 14 della L.R. 3/1996.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 25 della L.R. 3/1996, i consiglieri regionali hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui all'articolo 9, comma 3, per ottenere la maturazione dell'indennità a carattere differito relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. L'indennità a carattere differito spetta, inoltre, al consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro, per come accertato, a termini di legge, nel corso di esercizio del mandato, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. Se l'inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall'esercizio del mandato, essa spetta solo se l'inabilità si è verificata o viene accertata entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio, in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del beneficio.

 

     Art. 7. Requisiti per l'indennità a carattere differito.

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata.

5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.

 

     Art. 8. Sistema contributivo.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Capo II, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, calcolato ai sensi dell'articolo 9, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), per come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno, si applica un incremento pari al prodotto tra il numero di mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore a quella del consigliere regionale e quello dell'età immediatamente inferiore.

 

     Art. 9. Montante contributivo individuale per l'indennità a carattere differito.

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.

2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità mensile di carica al lordo nella misura di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996, applicando l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

3. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente, anche per l'anno in cui si verifica la revisione, nonché, per gli anni successivi, quello relativo alla nuova serie.

 

     Art. 10. Decorrenza dell'indennità a carattere differito.

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta ai consiglieri regionali a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, una volta cessati dal mandato, compiono l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Se il consigliere regionale, alla data di cessazione del mandato, è già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'indennità a carattere differito è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto all'indennità a carattere differito la percepisce a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

 

     Art. 11. Sospensione dell'erogazione dell'indennità a carattere differito.

1. Se i consiglieri regionali già cessati dal mandato rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria, l'indennità a carattere differito, eventualmente già in corso di erogazione, resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del nuovo mandato l'indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è, inoltre, sospesa:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario).

3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà di optare per l'indennità a carattere differito in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, se la vigente normativa di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica o all'incarico.

4. In caso di elezione o nomina a una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale deve darne comunicazione, entro trenta giorni, al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale può comunque procedere di propria iniziativa, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

5. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o dell'incarico di cui al comma 2 ed è ripristinata dal giorno successivo alla data della cessazione degli stessi.

 

     Art. 12. Esclusione dell'indennità a carattere differito.

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, inoltre, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

     Art. 13. Trattamento di reversibilità.

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero ancora in attesa di maturare il requisito anagrafico per avere diritto all'erogazione della stessa ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuto, a domanda, un trattamento di reversibilità, su base mensile, ai seguenti familiari superstiti:

a) al coniuge, fino a che resta allo stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito. Il medesimo trattamento si applica al componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, agli adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), fino al ventiseiesimo anno di età e se fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Il medesimo trattamento è riconosciuto ai figli minorenni del figlio premorto, se conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto;

c) ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, che versano in stato di bisogno e che, alla data della morte del consigliere, erano conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto.

2. Il trattamento di reversibilità è stabilito nelle seguenti percentuali applicate all'indennità a carattere differito maturata o in corso di erogazione:

a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;

b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell'80 per cento; con due figli aventi diritto, nella misura dell'85 per cento; con tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento;

c) se il coniuge manca o non ne ha diritto, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura dell'80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento. In presenza di più figli, l'importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi. In caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.

3. Il trattamento di reversibilità è percepito dai beneficiari di cui al presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto. A tal fine, gli stessi presentano apposita domanda, entro dieci anni dalla morte del consigliere, al competente ufficio del Consiglio regionale, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del trattamento.

4. Il trattamento di reversibilità si rivaluta automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari al 3 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per causa dipendente dall'esercizio del mandato, il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo è dovuto indipendentemente dal possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesti dal comma 1.

7. Ai beneficiari del trattamento di reversibilità, diretto o indiretto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

 

     Art. 14. Indennità di fine mandato.

1. L'indennità di fine mandato compete ai consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente rieletti. Spetta, inoltre, agli eredi, per come individuati dal libro II del codice civile, in caso di decesso del consigliere regionale in corso di espletamento del mandato. Essa non è dovuta in caso di annullamento delle elezioni o dichiarazione di ineleggibilità.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, in un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996, percepita dal consigliere su base annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un massimo di dieci anni. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

3. Il consigliere regionale che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di cui al presente articolo ha diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una ulteriore indennità per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommato agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i complessivi dieci anni.

4. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996.

 

     Art. 15. Cumulo.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, comma 7, l'indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

 

     Art. 16. Rinunciabilità all'indennità a carattere differito.

1. I consiglieri regionali possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 4.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità e fine mandato.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Disposizioni per i consiglieri eletti nella decima legislatura.

1. Le disposizioni del Capo II, ove compatibili, si applicano anche ai consiglieri regionali eletti nella decima legislatura che, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano al competente ufficio del Consiglio regionale, apposita richiesta nella quale manifestano la volontà di effettuare il necessario versamento delle quote arretrate di contribuzione.

2. Le quote arretrate di contribuzione a carico del consigliere regionale possono essere versate in un'unica soluzione, ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di trentasei mesi.

3. In ogni caso, l'erogazione delle indennità a carattere differito e di fine mandato, nonché del trattamento di reversibilità previsti dal presente Capo II, è subordinata all'avvenuto saldo del complessivo importo dovuto. La rivalutazione di cui all'articolo 9, comma 1, decorre dalla data dell'ultimo versamento, ovvero, se il consigliere non ha ancora maturato il requisito anagrafico, si procede alla rivalutazione del montante contributivo corrisposto a decorrere dalla data di completo versamento dei contributi e sino al conseguimento del prescritto requisito anagrafico.

 

     Art. 18. Modifica L.R. 3/1996.

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della L.R. 3/1996 le parole: "fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f)", sono sostituite dalle seguenti: "mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1".

2. Gli articoli 26 e 27 della L.R. 3/1996 sono sostituiti dal seguente:

"Art. 26

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.

2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.

3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato.".

 

     Art. 19. Disposizione di rinvio.

1. Ai consiglieri regionali, eletti o nominati nella decima legislatura e successive, si applicano, inoltre, gli articoli 1, 2, 3, 9, 11, 24, 25 e 26 della L.R. 3/1996, per come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 20. Clausola di invarianza.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 21. Abrogazioni.

1. La L.R. 11/2018 è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 2.

 

     Art. 22. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. In attuazione e per i fini di cui all'articolo 1, comma 967, della L. 145/2018, la presente legge è trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla sua approvazione.

 

     Art. 23. Entrata in vigore ed efficacia.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al Capo I della presente legge decorre, nei suoi effetti, dal primo dicembre 2019.

 

Allegati

(Omissis)