§ 6.3.109 - L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e interpretazione autentica art. 1 ter.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:04/12/2000
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.


§ 6.3.109 - L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e interpretazione autentica art. 1 ter.

(B.U. n. 118 del 12 dicembre 2000).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

     [L'art. 1 ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, deve intendersi che agli Assessori regionali non Consiglieri sono estese integralmente le norme di cui alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, recante: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale", e successive modificazioni e interpretazioni autentiche.]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

 

 


[1] Modifica il comma 19, art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

[3] Modifica i commi 1 e 4, art. 1 quater della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.