| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Calabria | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 consiglio regionale | 
| Data: | 15/07/1996 | 
| Numero: | 15 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La diaria mensile di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 viene corrisposta ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per espletamento dell'attività [...] | 
| Art. 2. Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 si dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1 bis della [...] | 
| Art. 3. La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica in conformità ai termini indicati dall'articolo 32 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. | 
| Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. | 
§ 1.2.33 - L.R. 15 luglio 1996, n. 15.
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale» nonché attuazione dell'articolo 1 bis della Legge n. 349/95.
(B.U. 18 luglio 1996, n. 68).
     La diaria mensile di cui all'articolo 5 della 
     Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi degli articoli 4 e 5 della 
     La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica in conformità ai termini indicati dall'articolo 32 della 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.