§ 1.2.33 - L.R. 15 luglio 1996, n. 15.
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:15/07/1996
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La diaria mensile di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 viene corrisposta ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per espletamento dell'attività [...]
Art. 2.      Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 si dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1 bis della [...]
Art. 3.      La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica in conformità ai termini indicati dall'articolo 32 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


§ 1.2.33 - L.R. 15 luglio 1996, n. 15.

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale» nonché attuazione dell'articolo 1 bis della Legge n. 349/95.

(B.U. 18 luglio 1996, n. 68).

 

Art. 1.

     La diaria mensile di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 viene corrisposta ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per espletamento dell'attività istituzionale sull'intero territorio regionale.

 

     Art. 2.

     Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 si dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1 bis della Legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.

 

     Art. 3.

     La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica in conformità ai termini indicati dall'articolo 32 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.