§ 2.1.65 - L.R. 8 febbraio 1999, n. 3.
Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/02/1999
Numero:3


Sommario
Art. unico.      1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei Gruppi consiliari, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti [...]


§ 2.1.65 - L.R. 8 febbraio 1999, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(B.U. n. 10 del 12 febbraio 1999).

 

Art. unico.

     1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei Gruppi consiliari, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti possono individuare il responsabile amministrativo anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche [1].

     2. Nell'ipotesi in cui l'individuazione del responsabile sia esterna agli addetti al Consiglio regionale, tale unita' non puo' essere computata per il completamento del numero massimo consentito dall'art. 10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.