§ 2.1.75 - L.R. 29 luglio 2002, n. 26.
Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici del Consiglio regionale. Integrazione e modifica della Legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/07/2002
Numero:26

§ 2.1.75 - L.R. 29 luglio 2002, n. 26.

Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici del Consiglio regionale. Integrazione e modifica della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(B.U. 1 agosto 2002, n. 14 - S.S. n. 1).

 

     Articolo unico

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede, con cadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della propria dotazione organica, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’Ente e dell’impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni.

     2. Il numero dei dipartimenti non può essere comunque superiore a cinque.

     3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente Legge.