§ 5.1.48 - L.R. 30 agosto 1996, n. 27.
Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:30/08/1996
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Competenze istituzionali della Regione.
Art. 3.  Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale.
Art. 4.  Compiti della Consulta.
Art. 5.  Funzionamento della Consulta.
Art. 6.  Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica.
Art. 7.  Attività dell'ATERP.
Art. 8.  Statuto.
Art. 9.  Articolazione organizzativa delle ATERP.
Art. 10.  Organi.
Art. 11.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 12.  Compiti e funzionamento del Consiglio Amministrazione
Art. 13. 
Art. 14.  [7]
Art. 15.  Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 16.  Comitato tecnico dell'ATERP.
Art. 17.  Gettoni di presenza
Art. 18.  Fonti di finanziamento.
Art. 19.  Bilancio e programmi di attività dell'ATERP.
Art. 20.  Vigilanza e controllo sugli organi e atti delle ATERP.
Art. 21.  Stato giuridico e trattamento economico del personale.
Art. 22.  Norme transitorie.


§ 5.1.48 - L.R. 30 agosto 1996, n. 27. [1]

Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 4 settembre 1996, n. 92).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 2. Competenze istituzionali della Regione.

     1. Il Consiglio regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica.

     2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita le funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

     3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi, coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di ERP. Coordina nel territorio regionale l'attività concernente l'ERP di concerto con gli Enti Locali. Indirizza l'attività degli Enti Locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti.

     4. La Giunta regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per la determinazione dei parametri di valutazione dell'efficienza ed efficacia del funzionamento degli Enti. Detti criteri devono tener conto del rapporto fra personale impiegato, risorse da investire e patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento organizzativo e gestionale. Provvede, inoltre, alle altre attività ad essa demandate dalla legge regionale n. 1/1980.

     5. Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore delegato al ramo adottano i provvedimenti loro riservati dalla legge regionale n. 1/1980 e successive disposizioni.

 

     Art. 3. Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale.

     1. E' istituita la Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale, quale organo consultivo sui problemi di legislazione e programmazione del settore dell'edilizia abitativa composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, con funzione di Presidente;

     b) un componente designato dalla sezione regionale dell'Unione Province d'Italia:

     c) un componente designato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani:

     d) un componente designato dall'organismo regionale di coordinamento delle ATERP;

     e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti scelti tra quelli indicati dalle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale,

     f) due rappresentanti degli inquilini scelti tra quelli indicati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale:

     g) un rappresentante delle Cooperative di produzione e lavoro e un rappresentante delle Cooperative di abitazione scelti tra quelli indicati dalle rispettive associazioni più rappresentative a livello regionale;

     h) un componente designato dall'Associazione regionale degli industriali;

     i) un componente designato dal Collegio regionale dei costruttori edili;

     l) un rappresentante degli Istituti di credito edilizio e fondiario scelto tra quelli indicati dagli Istituti convenzionati con la Regione per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata e di recupero:

     m) un ingegnere, un architetto, un geologo e un geometra, designati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali regionali:

     n) un rappresentante per ciascuna Università calabrese, designato dai rispettivi Rettori:

     o) due dipendenti regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale tra gli addetti dei settori edilizio e urbanistico.

     2. La legge regionale 30 aprile 1984, n. 8 è abrogata.

 

     Art. 4. Compiti della Consulta.

     1. La Consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale, formula proposte ed esprime pareri in merito a normative, programmi e iniziative per lo sviluppo del settore. La Giunta regionale può affidare alla Consulta specifici incarichi e analisi e di studio sui problemi del settore.

     2. La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e per la stessa durata del Consiglio regionale. La nomina della Consulta può avere luogo qualora siano stati designati e indicati almeno la metà dei componenti.

     3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati; le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di organismi scientifici e culturali, non facenti parte della Consulta. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive decadono e devono essere sostituiti.

 

     Art. 5. Funzionamento della Consulta.

     1. La Consulta svolge la propria attività presso la sede della Giunta regionale o di altri locali posti gratuitamente a disposizione da parte di enti od organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa. La Giunta regionale provvede ad assegnare i mezzi e a distaccare il personale occorrente per il funzionamento della Consulta che, a tal fine, può avvalersi anche di mezzi e personale posto gratuitamente a disposizione da parte di enti e organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa.

     2. Ulteriori articolazioni della Consulta per ambiti territoriali, nonché modalità di funzionamento, potranno essere deliberate dalla Consulta.

     3. Nessun compenso o gettone di presenza può essere corrisposto ai componenti per la partecipazione alle riunioni. Ai componenti di cui alle lettere e) ed , f) ed agli esperti eventualmente invitati alle riunioni, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le disposizioni vigenti.

 

     Art. 6. Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

     1. Gli Enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'entrata in vigore della presente legge regionale sono trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP).

     2. Le ATERP sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa. Successivamente all'entrata in vigore della legge quadro di riassetto degli IACP, con legge regionale le ATERP saranno trasformate in Enti pubblici economici dotati di autonomia patrimoniale e imprenditoriale, secondo i principi di cui alla suddetta legge nazionale.

     3. Le ATERP, sin dal momento della loro istituzione a seguito della trasformazione dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari subentrano, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo a detti Istituti.

     4. Nelle nuove province di Crotone e Vibo Valentia, in virtù della presente legge, vengono istituite le nuove ATERP aventi sede nei rispettivi capoluoghi di provincia. Dette Aziende subentrano di diritto nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo all'IACP di Catanzaro, in ragione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza.

 

     Art. 7. Attività dell'ATERP.

     1. L'ATERP provvede:

     a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extraresidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari; ad effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, ad istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe provinciale degli assegnatari degli alloggi di ERP;

     b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati:

     c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica:

     d) a gestire il patrimonio proprio e quello ad essa affidato da altri enti pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;

     e) a stipulare convenzioni con gli Enti locali e con altri operatori per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c) e d), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;

     f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati;

     g) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi, secondo i prezzi praticati nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica:

     h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana:

     i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

     2. La Regione assicurerà il concreto svolgimento delle attività e delle funzioni previste dal presente articolo, prioritariamente attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP, ed inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili nonché mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di agenzia tecnica di supporto agli Enti locali e territoriali, anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate, in favore dell'utenza a basso reddito, e prezzi di mercato di cui al successivo articolo 19, lettera c). La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti locali e territoriali utilizzeranno le ATERP per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma, fermo restando il potere di iniziativa nei programmi di ERP, riconosciuto dalla vigente normativa ad altri operatori pubblici e privati.

     3. Per lo svolgimento di queste attività le ATERP potranno compiere tutte le necessarie attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione.

     4. Per il conseguimento delle predette finalità le ATERP potranno inoltre partecipare, sia con altri soggetti pubblici che privati, a società commerciali, consorzi od associazioni che abbiano oggetto sociale analogo. affine o connesso a quello dell'Azienda, purché le modalità di tali partecipazioni consentano di garantire l'interesse dell'Azienda stessa.

 

     Art. 8. Statuto.

     1. Le ATERP deliberano lo statuto entro sessanta giorni dal primo insediamento del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi unitari approvati dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare tenuto conto dei principi di cui alla legge regionale n. 7/1996.

 

     Art. 9. Articolazione organizzativa delle ATERP. [2]

     1. Ciascuna Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.P.) costituisce una struttura organizzativa articolata in un settore amministrativo ed in un settore tecnico, in servizi ed uffici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Le funzioni di direzione generale e di coordinamento di ciascuna ATERP sono svolte dal direttore generale, mentre le funzioni direttive amministrative e tecniche, sono svolte rispettivamente da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico.

 

     Art. 10. Organi. [3]

     1. Sono organi dell'ATERP:

     a) il direttore generale;

     b) il Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. Il direttore generale dell'ATERP è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, in analogia a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del direttore generale in carica.

     3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori sugli atti relativi alle rispettive competenze.

     4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, facendo riferimento agli elenchi di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

     5. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dell'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

 

     Art. 11. Consiglio di Amministrazione. [4]

 

     Art. 12. Compiti e funzionamento del Consiglio Amministrazione [5]

1. Il direttore generale esercita le funzioni già attribuite al Consiglio di amministrazione, al Presidente, al Vice presidente e al direttore generale dalla Legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.

2. Il direttore generale può delegare le proprie funzioni tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, individuandole all’interno del relativo regolamento”.

 

     Art. 13. [6]

 

     Art. 14. [7]

 

     Art. 15. Collegio dei Revisori dei Conti.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna ATERP è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori contabili e residenti nella Provincia ove ha sede l'Azienda. Il Presidente è nominato con il medesimo provvedimento di nomina del collegio [8].

     2. Il Consiglio regionale nomina altresì due revisori supplenti.

     3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile. Al Collegio compete in via primaria la funzione di controllo generale di legittimità e di merito su tutti gli atti che implicano impegni finanziari di bilancio, nonché il controllo sulla regolarità contabile e fiscale e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente. Il Collegio è altresì tenuto ad attestare la rispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze della gestione [9].

     4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina.

     5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.

 

     Art. 16. Comitato tecnico dell'ATERP.

     1. Presso ciascuna ATERP è costituito un Comitato Tecnico composto da:

     a) il Direttore Generale dell'Azienda, o un suo delegato, con funzioni di Presidente:

     b) il Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;

     c) il Dirigente del settore regionale tecnico decentrato competente per provincia, o un suo delegato;

     d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dall'Assessore regionale al ramo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [10].

     Alle sedute del Comitato partecipa, con diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato del Comune interessato all'interessato all'intervento in esame.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'azienda, nominato dal Direttore Generale.

     3. Alla discussione in Comitato Tecnico può chiedere di partecipare il rappresentante legale o il delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.

     4. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Il Comitato esprime altresì parere obbligatorio su:

     a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;

     b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale:

     c) richieste di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili.

     6. Il Comitato Tecnico esprime inoltre pareri su richiesta del Direttore Generale o degli Enti interessati ed è convocato dal Direttore generale dell'Azienda [11].

     7. Il Comitato è costituito con deliberazione del Direttore generale dell'ATERP e resta in carica per la durata dello stesso [12].

     8. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è costituito con deliberazione del Commissario straordinario di cui al successivo articolo 22 e resta in carica fino alla costituzione del Comitato tecnico da parte del Direttore generale [13].

     9. In via transitoria, fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso ciascun IACP, a sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 17. Gettoni di presenza [14].

     1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'ATERP compete una indennità mensile di carica il cui ammontare è pari rispettivamente al quaranta per cento e al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.

     2. Agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATERP compete una indennità mensile di carica il cui ammontare è pari al settanta per cento dell'indennità spettante ai componenti il Comitato Regionale di Controllo, con le modalità agli stessi applicate, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.

     3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano i compensi e le indennità previste dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 15.

     3 bis. Ai Revisori supplenti di cui al comma 2, dell’articolo 15, in caso di partecipazione alle riunioni del Collegio in sostituzione dei revisori assenti, è corrisposta la somma di euro 100,00 [15].

     4. Ai componenti il Comitato Tecnico dell'ATERP spetta un gettone di presenza, per ogni seduta cui partecipino, e sino ad un massimo di dieci sedute annue, fatta salva ogni motivata esigenza di non ritardare le procedure in ordine alle funzioni di competenza, nella misura prevista dalla legge regionale n. 40/1990, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente [16].

 

     Art. 18. Fonti di finanziamento.

     1. Le ATERP provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

     a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale;

     b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale rimborso spese generale di amministrazione e di manutenzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente:

     c) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;

     d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 7.

 

     Art. 19. Bilancio e programmi di attività dell'ATERP.

     1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti, fino alla trasformazione delle ATERP in Enti economici, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia e sulla base dello schema di bilancio tipo approvato con decreto interministeriale 10/10/1986 n. 3440. In allegato al bilancio consuntivo le ATERP devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

     a) la quota dei costi generali non ripartibili;

     b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

     c) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

 

     Art. 20. Vigilanza e controllo sugli organi e atti delle ATERP.

     1. Le ATERP inviano annualmente alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio regionale:

     a) una relazione sull'attuazione dei programmi di ERP e delle attività svolte;

     b) copia del Bilancio preventivo e consuntivo.

     2. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'amministrazione delle ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento delle circostanze di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, ovvero ove ricorrano i presupposti di cui al comma 5 dell'articolo 15 o per altri gravi motivi.

     3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni riguardanti lo Statuto dell'Azienda, il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio previsionale ed il Conto Consuntivo; gli atti suddetti sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale che si pronuncia nei successivi 40 giorni; ove la Giunta regionale non si pronunci entro detto termine, gli atti si intendono assentiti.

     4. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale formuli rilievi o richieda chiarimenti agli Enti interessati. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Giunta regionale non si pronunci entro 20 giorni dal ricevimento della risposta degli Enti suddetti.

     5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta, informandone il Consiglio regionale.

 

     Art. 21. Stato giuridico e trattamento economico del personale.

     1. Fino alla emanazione della legge regionale di trasformazione delle ATERP in Enti pubblici economici ai dirigenti ed al personale delle Aziende si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonchè previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle «Regioni - Autonomie locali», nonché di ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.

     2. Entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto le ATERP determinano la dotazione organica del personale sulla base della verifica dei carichi di lavoro.

     3. Fino all'approvazione della dotazione organica del personale non sono consentite nuove assunzioni.

 

     Art. 22. Norme transitorie.

     1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge gli Organi dei preesistenti Istituti Autonomi per le Case Popolari operanti in Calabria decadono automaticamente senza ulteriori formalità.

     2. Per la data di cui al precedente comma 1 il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, nomina, per ciascuno dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, un Commissario Straordinario, che abbia la residenza nella Provincia ove ha sede l'ATERP, il quale adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione dell'amministrazione dell'Ente nella fase di trasformazione in Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per costituire le condizioni per l'insediamento dei nuovi organismi istituzionali dell'ATERP e per il funzionamento a regime dei nuovi Enti, in particolare per l'analisi dei modelli organizzativi e la verifica dei carichi di lavoro in funzione dei nuovi compiti istituzionali. A tali compiti si deve far luogo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per la medesima data di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, nomina i Commissari Straordinari per le ATERP di nuova istituzione, con sede in Crotone e Vibo Valentia, che abbiano la residenza nelle rispettive province, per l'adozione, di concerto con il Commissario dell'ATERP di Catanzaro, di ogni provvedimento propedeutico all'insediamento degli organi istituzionali. cui si deve far luogo entro il termine indicato al precedente comma.

     4. Fino alla effettiva costituzione delle ATERP di nuova istituzione in Crotone e Vibo Valentia ed all'insediamento dei relativi organi istituzionali, l'ATERP di Catanzaro assicura strutture, personale e quant'altro occorra per l'attività di ordinaria amministrazione e sarà coordinata direttamente dai rispettivi Commissari per le attività di competenza nei territori delle due nuove Province.

     5. I Commissari Straordinari nominati ai sensi della presente legge presso i preesistenti IACP predispongono, entro centottanta giorni dall'insediamento, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi Enti.

     6. Il Commissario Straordinario nominato presso l'IACP di Catanzaro predispone gli atti previsti al precedente comma 5 operando altresì, di concerto con i Commissari Straordinari per le neo istituite ATERP di Crotone e Vibo Valentia, la ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio tra le ATERP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in ragione delle rispettive competenze per territorio.

     7. La Giunta regionale, trascorsi i centottanta giorni di cui al quinto comma, verifica l'attuazione delle attività previste anche al successivo sesto comma e procede alla contestuale sostituzione dei Commissari e del Direttore Generale in presenza di accertate inadempienze.

     8. I documenti predisposti ed adottati dai competenti Commissari a sensi dei precedenti commi 5 e 6 vengono approvati dalla Giunta regionale. Dopo tale approvazione i competenti Commissari Straordinari, ovvero i Consigli di Amministrazione delle ATERP eventualmente subentrati, richiederanno ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei Registri Immobiliari ed ai Direttori degli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie, in esenzione di qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.

     9. Con l'entrata in vigore della presente legge, qualora siano ancora esistenti presso gli IACP le assemblee dei soci o conferenti, esse si intendono automaticamente sciolte. Contestualmente vengono rimborsate le quote nominali a suo tempo sottoscritte e conferite, mentre eventuali apporti patrimoniali rimangono nella piena titolarietà e disponibilità dell'Azienda.

     10. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATERP con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     11. In fase di prima applicazione l'incarico di Direttore Generale è conferito dai Commissari ai Direttori Generali degli IACP trasformati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere il Direttore Generale ai sensi dell'articolo 14, 5° comma. L'incarico ha termine al compimento del terzo mese successivo all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATERP.

     12. In fase di prima applicazione gli incarichi di Dirigente dei settori in cui è articolato l'Ente sono conferiti dai Commissari, tenuto conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita rispetto agli incarichi da conferire, ai Dirigenti in servizio in relazione alle posizioni precedentemente ricoperte, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere i Dirigenti stessi secondo le procedure e con le modalità di cui all'articolo 14, 5° comma.

     13. Il personale dell'IACP, che risultasse in esubero a seguito della revisione della dotazione organica delle ATERP, è inquadrato nelle dotazioni organiche delle ATERP di Crotone e Vibo Valentia o in altri Enti regionali mediante le procedure previste dalla normativa in materia di mobilità.

     14. Nella fase di prima costituzione delle ATERP di Crotone e Vibo Valentia, il personale già in servizio presso gli IACP può essere provvisoriamente comandato presso tali Aziende nei limiti dello stretto necessario per consentire l'avvio delle attività iniziali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[5] L'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 ha sostituito gli originari artt. 12, 13, 14 con l'attuale art. 12.

[6] L'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 ha sostituito gli originari artt. 12, 13, 14 con l'attuale art. 12.

[7] L'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 ha sostituito gli originari artt. 12, 13, 14 con l'attuale art. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[10] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[14] Titolo così modificato dall'art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[15] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[16] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.