§ 1.6.9 - L.R. 12 aprile 1999, n. 9.
Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega Italiana contro i Tumori della Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:12/04/1999
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione delle realtà regionali nonché per l'ampliamento, il potenziamento e il miglioramento dei servizi a disposizione dei [...]
Art. 2.      1. La Lega per la lotta contro i Tumori opera negli ambiti e secondo le modalità previste nel suo Statuto Nazionale, approvato con Decreto Ministeriale del 24 marzo 1994, pubblicato sulla [...]
Art. 3.      1. La Regione Calabria - prevalentemente attraverso i suoi Assessorati alla Sicurezza Sociale, alla Formazione ed alla Sanità - e la Lega per la lotta contro i Tumori, programmano ed attuano sul [...]
Art. 4.      1. La Lega italiana contro i Tumori può usufruire della normativa, dei contributi e degli incentivi connessi al volontariato ed alla Comunità Europea.
Art. 5.      1. Ai fini della concessione dei contributi ciascuna sezione deve inoltrare alla Regione Calabria, tramite il Comitato di Coordinamento regionale, unitamente all'istanza: il bilancio consuntivo [...]
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in Lire 574.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli [...]


§ 1.6.9 - L.R. 12 aprile 1999, n. 9.

Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega Italiana contro i Tumori della Calabria.

(B.U. n. 42 del 19 aprile 1999).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione delle realtà regionali nonché per l'ampliamento, il potenziamento e il miglioramento dei servizi a disposizione dei cittadini, considerato che nel territorio opera da anni la Lega italiana per la lotta contro i tumori, articolata con una sede Centrale e un Coordinamento regionale - nel quale è componente l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato -, nonché con una Sezione in ciascun capoluogo di provincia, avvia una collaborazione coordinata ed articolata col suddetto Ente.

 

     Art. 2.

     1. La Lega per la lotta contro i Tumori opera negli ambiti e secondo le modalità previste nel suo Statuto Nazionale, approvato con Decreto Ministeriale del 24 marzo 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994.

 

     Art. 3.

     1. La Regione Calabria - prevalentemente attraverso i suoi Assessorati alla Sicurezza Sociale, alla Formazione ed alla Sanità - e la Lega per la lotta contro i Tumori, programmano ed attuano sul territorio, attraverso le Sezioni Provinciali della Lega iniziative annuali e pluriennali, nei settori della Sicurezza Sociale e della Sanità, con particolare riferimento a:

     1) Iniziative di studi e ricerche;

     2) attività di informazione e di educazione alla salute;

     3) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;

     4) attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psicosociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare anche attraverso espressioni di volontariato; nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;

     5) programmazione oncologica elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento con le varie Istituzioni pubbliche e private qualificate che si interessano di problemi oncologici e correlati all'oncologia;

     6) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale;

     7) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;

     8) iniziative per il miglioramento della qualità dell'assistenza oncologica.

 

     Art. 4.

     1. La Lega italiana contro i Tumori può usufruire della normativa, dei contributi e degli incentivi connessi al volontariato ed alla Comunità Europea.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini della concessione dei contributi ciascuna sezione deve inoltrare alla Regione Calabria, tramite il Comitato di Coordinamento regionale, unitamente all'istanza: il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio annuale preventivo, una nota informativa sull'attività svolta nonché le modalità di utilizzo dei contributi e una dichiarazione resa nei termini di legge dal legale rappresentante di non aver chiesto e/o ottenuto beneficio da altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle attività per le quali si chiede il contributo.

     2. Il mancato invio della documentazione chiesta potrà comportare la perdita del contributo per l'esercizio finanziario relativo, qualora il Coordinamento Regionale della Lega, di concerto con il Comitato sezionale inadempiente non avrà presentato dei progetti preferibilmente per la stessa sezione provinciale.

 

     Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in Lire 574.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti: Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto del medesimo importo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4231108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nell'esercizio 1999 con la denominazione: "Contributo alle sezioni provinciali della Lega per la lotta contro i tumori", e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di Lire 574.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.