§ 80.5.387 – L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:07/02/1990
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 59 del codice penale è sostituito dai seguenti
Art. 2.      1. Il numero 4) dell'art. 62 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 6.      1. Il secondo comma dell'art. 167 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato
Art. 8.      1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato
Art. 9.      1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge
Art. 10.      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la [...]


§ 80.5.387 – L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

(G.U. 13 febbraio 1990, n. 36).

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:

     "Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

     Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".

 

          Art. 2.

     1. Il numero 4) dell'art. 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 166 (Effetti della sospensione). La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

     La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, nè d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori".

 

          Art. 6.

     1. Il secondo comma dell'art. 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene".

 

          Art. 7.

     1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge.

     2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

     3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

 

          Art. 10.

     1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

     2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

     3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.

     4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

     5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti e principi fondamentali espressi nel presente articolo.