§ 17.3.10f - Legge 27 luglio 1978, n. 394.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: "Misure urgenti in favore delle zone della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/07/1978
Numero:394


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi [...]


§ 17.3.10f - Legge 27 luglio 1978, n. 394. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: "Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978".

(G.U. 29 luglio 1978, n. 211)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1,

     al primo comma, dopo le parole: "nelle zone", sono aggiunte le seguenti: "della provincia", e le parole: "15.000 milioni", sono sostituite con le seguenti: "30.000 milioni";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati".

     All'articolo 2, primo comma, la parola: "ripristino", è sostituita con la seguente: "intervento", e le parole: "50.000 milioni", sono sostituite con le seguenti: "100.000 milioni".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "La somma complessiva di L. 130.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 65.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979".

     All'articolo 4, le parole: "e di culto", sono sostituite con le seguenti: ", di culto e delle opere portuali"; le parole: "3.570 milioni", sono sostituite con le seguenti: "5.570 milioni"; le parole: "per l'anno finanziario 1978", sono sostituite con le seguenti: "per gli anni finanziari 1978 e 1979, nella misura, rispettivamente, di 3.570 e 2.000 milioni".

     Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

     "Art. 4-bis. I contributi saranno versati in rate trimestrali decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

     La prima rata, pari al 30 per cento dello stanziamento relativo all'anno finanziario 1978, verrà corrisposta all'entrata in vigore della legge di conversione.

     Le ulteriori rate saranno disposte con mandati diretti a favore delle tesorerie regionali, sulla base di documentate relazioni delle spese e degli interventi effettuati che le regioni invieranno ai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.