§ 17.3.113 - D.L. 26 maggio 1978, n. 225 .
Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:26/05/1978
Numero:225


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della provincia della Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978, [...]
Art. 2.      Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale evento sismico dell'aprile 1978, è assegnato alla [...]
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [6]
Art. 4 bis.  [7]
Art. 5.      All'onere di lire 68.570 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.113 - D.L. 26 maggio 1978, n. 225 [1] .

Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

(G.U. 31 maggio 1978, n. 148)

 

 

     Art. 1.

     Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della provincia della Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978, è assegnato alla regione Calabria un contributo speciale di lire 30.000 milioni [2] .

     Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati [3] .

 

          Art. 2.

     Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale evento sismico dell'aprile 1978, è assegnato alla regione siciliana un contributo speciale di lire 100.000 milioni [4] .

     Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati.

 

          Art. 3. [5]

     La somma complessiva di L. 130.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 65.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

 

          Art. 4. [6]

     Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale, di culto e delle opere portuali nelle zone indicate negli articoli 1 e 2, è autorizzato lo stanziamento di lire 5.570 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1978 e 1979, nella misura, rispettivamente, di 3.570 e 2.000 milioni.

 

          Art. 4 bis. [7]

     I contributi saranno versati in rate trimestrali decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

     La prima rata, pari al 30% dello stanziamento relativo all'anno finanziario 1978, verrà corrisposta all'entrata in vigore della legge di conversione.

     Le ulteriori rate saranno disposte con mandati diretti a favore delle tesorerie regionali, sulla base di documentate relazioni delle spese e degli interventi effettuati che le regioni invieranno ai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 68.570 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 27 luglio 1978, n. 394.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.