§ 2.1.120 - L.R. 3 luglio 2013, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/07/2013
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 maggio 1996, n. 7)
Art. 2.  (Clausola di invarianza della spesa)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.120 - L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

(B.U. 1 luglio 2013, n. 13 - S.S. 9 luglio 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell’articolo 5, così come modificato dalla legge regionale 3 settembre 2012, n. 40, è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l’utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l’anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali.»;

 

b) all’articolo 29 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

 

«2 bis. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dall’articolo 28 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell’articolo 28 del d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;

2 ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2 bis.»;

 

c) all’articolo 29, comma 1, alinea, la parola «esclusivamente» è soppressa;

 

d) dopo l’articolo 37 è inserito il seguente:

 

«Art. 37 bis. (Comitato Unico di Garanzia)

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.

3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.

4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell’Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

8. L’attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.»;

 

e) i commi 4 e 5 dell’articolo 37 sono soppressi.

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza della spesa)

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.