§ 2.1.70 - L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.
Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/10/2001
Numero:24


Sommario
Art. 5.      1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, aggiungere i seguenti commi 5 e 6:
Art. 6.      1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio [...]


§ 2.1.70 - L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

(B.U. n. 102 del 6 novembre 2001 - S.S. n. 3).

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

Art. 5.

     1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, aggiungere i seguenti commi 5 e 6:

     "5. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.

     6. All'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, viene aggiunto il seguente comma 9: "La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari"".

 

     Art. 6.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

 

 


[1] Modificano i commi 1, 3 e 4, art. 8 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7.